DIRITTI IN MATERNITA’ e dopo

 

DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal congedo di maternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Si ricorda che la disciplina prevede la nullità del licenziamento tranne nei casi di: giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, termine del contratto a tempo determinato.

 

Diritto al rientro nella stessa unità produttiva

La lavoratrice e il lavoratore, che non vi rinuncino, hanno diritto a rientrare nella stessa unità produttiva dove erano occupati al momento della richiesta di congedo, o in altra unità produttiva purché ubicata nel medesimo Comune.

La permanenza in quella unità produttiva o in altra dello stesso Comune deve essere garantita fino al compimento di 1 anno di età della figlia o del figlio. L’assegnazione al rientro, comunque, non deve creare situazioni di maggior disagio in rapporto alle condizioni esistenti prima dell’assenza, e se possibile vanno tenute in considerazione le necessità personali espresse dai colleghi e dalle colleghe.

 

Diritto ad essere adibiti alla propria mansione

La lavoratrice e il lavoratore, hanno diritto ad essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte. L’esercizio del diritto si considera soddisfatto se vengono adibiti almeno a mansioni equivalenti.

Il congedo di maternità/paternità di 5 mesi è computato ai fini della maturazione degli inquadramenti previsti per i percorsi professionali.

 

Diritto a non essere trasferite

Oltre all'inamovibilità  dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino all’ultimo giorno di servizio prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, le lavoratrici con figli fino a 3 anni di età (ovvero padre lavoratore nel caso di affidamento esclusivo) non possono essere trasferite senza il loro consenso.

 

diritto a percepire l’indennità di rischio

L’indennità di rischio, comunemente chiamata indennità di cassa, spetta in caso di maternità anticipata, congedo di maternità/paternità (anche per adozione/affidamento), congedo parentale e suo prolungamento (anche per adozione/affidamento) e aspettativa per puerperio.

Alla lavoratrice spetta l’indennità di rischio nella misura percepita nell’ultimo mese prestato in servizio.

 

Convalida delle dimissioni

La richiesta di dimissioni, presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre  di vita della figlia o del figlio (nel caso di adozione o affidamento: durante i primi tre anni dall’ingresso in famiglia; nel caso di adozione internazionale: durante i primi tre anni successivi alla data della proposta di incontro) deve essere convalidata dal Servizio ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro. Per le dimissioni non si è tenuti a dare alcun periodo di preavviso.

Le dimissioni sono equiparate al licenziamento e, pertanto, danno diritto all’indennità di disoccupazione (va inoltrata richiesta all’INPS entro 67 giorni dalle dimissioni).