Il personale ha diritto a usufruire di specifici permessi
se assiste un figlio, minorenne o maggiorenne, con un handicap in situazione di
gravità, a condizione che non si tratti di disabili ricoverati a tempo pieno.
Ai genitori naturali sono equiparati i genitori adottivi
e affidatari (con le decorrenze specifiche individuate in merito all’ingresso
del bambino in famiglia), salvo il caso del congedo straordinario per il quale
gli affidi sono diversamente regolamentati.
I permessi sono retribuiti (l’importo è a carico
dell’Inps ed è anticipato dall’Azienda) e sono interamente coperti da
contribuzione pensionistica figurativa. Possono essere collegati a ferie, altri
permessi o aspettative e non riducono ferie, tredicesima mensilità ed altre
mensilità aggiuntive.[1]
Per i figli fino a 3 anni di età, il genitore ha diritto
a:
· Prolungamento dell’astensione facoltativa dal lavoro con
una retribuzione pari al 30% fino al compimento dei 3 anni del bambino,
in
alternativa
· 2 ore di permesso giornaliere retribuite (un’ora se
l’orario di lavoro è pari o inferiore alle sei ore).[2]
Per i figli tra 3 e 18 anni di età, il genitore ha
diritto a:
· 3 giorni di permesso retribuito mensile, frazionabili
anche ad ore con un minimo giornaliero di 30 minuti e multipli di 15 minuti,
non cumulabili nei mesi successivi. Se nella famiglia ci sono più disabili
gravi con più di 3 anni di età, il genitore lavoratore che dà assistenza può
cumulare tanti permessi quanti sono i figli disabili, sempre nel limite massimo
di 3 giorni per soggetto.
Per i figli maggiorenni, i genitori hanno diritto ad
utilizzare tre giorni di permessi retribuiti mensili frazionabili anche ad ore
con un minimo di 30 minuti e multipli di 15 minuti, non cumulabili nei mesi successivi.
Tutti questi permessi sono utilizzabili dal genitore che
lavora anche quando l’altro non lavora o non ne ha diritto (casalinga,
lavoratore autonomo, disoccupato ecc.). Se entrambi i genitori sono lavoratori
dipendenti, tali permessi si devono fruire in maniera alternativa; in questo
caso occorre la certificazione dell’altro datore di lavoro o
un’autocertificazione all’atto della richiesta.
Il decreto
legislativo 151 del 23/03/2001 prevede che i genitori naturali o adottivi
possano usufruire alternativamente di un congedo
straordinario fino ad un massimo di 2 anni, per assistere il figlio anche
maggiorenne con un handicap in situazione di gravità.
Il diritto è riconosciuto anche ai genitori affidatari,
purché si tratti di disabile minore e i beneficiari siano indicati
espressamente nel provvedimento di affidamento.
Il congedo deve iniziare entro 60 giorni dalla richiesta
e l’utilizzo è svincolato dalle esigenze di servizio. Il periodo è frazionabile
(in mesi, settimane, giorni). Il congedo straordinario non può essere
utilizzato contemporaneamente ai permessi, all’astensione facoltativa, ai
riposi giornalieri. Se un genitore usufruisce del congedo straordinario,
l’altro non può utilizzare il congedo parentale.
Spetta una retribuzione pari all’ultima percepita prima
del congedo e il periodo è coperto dall’accredito della contribuzione
figurativa.[3]
Per avere diritto al congedo straordinario è necessario
presentare la domanda, in via telematica, alla sede INPS di competenza nonché
all’Azienda tramite apposita richiesta scritta.
[1] Circolare Ministero del Lavoro prot. 15/V/0001920 del 2004; D.Lgs. 216/2003 sulla parità di trattamento dei lavoratori.
[2] E’ possibile la fruizione contemporanea da parte di un genitore dei permessi orari per l’assistenza di un figlio disabile da 0 a 3 anni con i permessi per allattamento per un altro figlio. Vi è invece incompatibilità tra permessi orari ex lege 104 e permessi per allattamento per il medesimo figlio portatore di handicap.
[3] La somma complessiva (retribuzione+contribuzione) non può superare in un anno la cifra di euro 44.276,32 rivalutata annualmente.