PERMESSI PER ASSISTENZA DI FIGLI CON HANDICAP

Il personale ha diritto a usufruire di specifici permessi se assiste un figlio, minorenne o maggiorenne, con un handicap in situazione di gravità, a condizione che non si tratti di disabili ricoverati a tempo pieno.

Ai genitori naturali sono equiparati i genitori adottivi e affidatari (con le decorrenze specifiche individuate in merito all’ingresso del bambino in famiglia), salvo il caso del congedo straordinario per il quale gli affidi sono diversamente regolamentati.

I permessi sono retribuiti (l’importo è a carico dell’Inps ed è anticipato dall’Azienda) e sono interamente coperti da contribuzione pensionistica figurativa. Possono essere collegati a ferie, altri permessi o aspettative e non riducono ferie, tredicesima mensilità ed altre mensilità aggiuntive.[1]

 

Per i figli fino a 3 anni di età, il genitore ha diritto a:

·  Prolungamento dell’astensione facoltativa dal lavoro con una retribuzione pari al 30% fino al compimento dei 3 anni del bambino,

in alternativa

·  2 ore di permesso giornaliere retribuite (un’ora se l’orario di lavoro è pari o inferiore alle sei ore).[2]

 

Per i figli tra 3 e 18 anni di età, il genitore ha diritto a:

·  3 giorni di permesso retribuito mensile, frazionabili anche ad ore con un minimo giornaliero di 30 minuti e multipli di 15 minuti, non cumulabili nei mesi successivi. Se nella famiglia ci sono più disabili gravi con più di 3 anni di età, il genitore lavoratore che dà assistenza può cumulare tanti permessi quanti sono i figli disabili, sempre nel limite massimo di 3 giorni per soggetto.

 

Per i figli maggiorenni, i genitori hanno diritto ad utilizzare tre giorni di permessi retribuiti mensili frazionabili anche ad ore con un minimo di 30 minuti e multipli di 15 minuti, non cumulabili nei mesi successivi.

Tutti questi permessi sono utilizzabili dal genitore che lavora anche quando l’altro non lavora o non ne ha diritto (casalinga, lavoratore autonomo, disoccupato ecc.). Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, tali permessi si devono fruire in maniera alternativa; in questo caso occorre la certificazione dell’altro datore di lavoro o un’autocertificazione all’atto della richiesta.

Il  decreto legislativo 151 del 23/03/2001 prevede che i genitori naturali o adottivi possano usufruire alternativamente di un congedo straordinario fino ad un massimo di 2 anni, per assistere il figlio anche maggiorenne con un handicap in situazione di gravità.

Il diritto è riconosciuto anche ai genitori affidatari, purché si tratti di disabile minore e i beneficiari siano indicati espressamente nel provvedimento di affidamento.

Il congedo deve iniziare entro 60 giorni dalla richiesta e l’utilizzo è svincolato dalle esigenze di servizio. Il periodo è frazionabile (in mesi, settimane, giorni). Il congedo straordinario non può essere utilizzato contemporaneamente ai permessi, all’astensione facoltativa, ai riposi giornalieri. Se un genitore usufruisce del congedo straordinario, l’altro non può utilizzare il congedo parentale.

Spetta una retribuzione pari all’ultima percepita prima del congedo e il periodo è coperto dall’accredito della contribuzione figurativa.[3]

Per avere diritto al congedo straordinario è necessario presentare la domanda, in via telematica, alla sede INPS di competenza nonché all’Azienda tramite apposita richiesta scritta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Circolare Ministero del Lavoro prot. 15/V/0001920 del 2004; D.Lgs. 216/2003 sulla parità di trattamento dei lavoratori.

[2] E’ possibile la fruizione contemporanea da parte di un genitore dei permessi orari per l’assistenza di un figlio disabile da 0 a 3 anni con i permessi per allattamento per un altro figlio. Vi è invece incompatibilità tra permessi orari ex lege 104 e permessi per allattamento per il medesimo figlio portatore di handicap.

[3] La somma complessiva (retribuzione+contribuzione) non può superare in un anno la cifra di euro 44.276,32 rivalutata annualmente.