CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO E ACCORDO ECONOMICO NAZIONALE
PER I QUADRI, GLI IMPIEGATI, I SUBALTERNI E GLI AUSILIARI DELLE
CASSE DI RISPARMIO S.P.A., DELL'ICCRI S.P.A., DEI MONTI DI CREDITO
SU PEGNO S.P.A., DELLE AZIENDE FINANZIARIE, DELLE AZIENDE CHE
ESPLETANO ATTIVITA' INTRINSECAMENTE ORDINATE E FUNZIONALI ALLA
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA.
- l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI)
- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), rappresentata
dal Segretario Generale Sig. Gianfranco Steffani, dal Segretario
Generale Aggiunto Sig. Carlo Giorgetti, dai Segretari Nazionali
Sigg.: Gianfranco Amato, Fulvio Bertoldi, M.Cristina Gessi, Giacomo
Melfi, Giancarla Zemiti e dai membri del Comitato Direttivo Centrale
Sigg.: Ruggero Adducchio, Cristina Attuati, Massimo Battesini,
Mauro Bazzanella, Carmelo Benedetti, Francesco Bertoli, Adriano
Bertolutti, Mauro Bossola, Attilio Calvanese, Franco Casini, Arnaldo
Cavaciocchi, Nicola Ceccarossi, Loredana Cova, Giovanni Dalini,
Vito Di Benedetto, Angelo Ferrero, Mario Gatti, Enrico Gavarini,
Valerio Grimaldi, Paolo Henin, Antonio Lupo, Vincenzo Magno, Maurizio
Mattioli, Beniamino Mazzitelli, Enrico Micci, Giuseppe Mogno,
Pietro Mosca, M.Luisa Picerni, Samuele Pirola, Valerio Poloni,
Roberto Radice, Carmelo Raffa, Angela Rosso, G.Battista Sequi,
Sergio Severi, Corrado Villa, Piermassimo Villa;
- la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio
Italiani (FALCRI), rappresentata dal Segretario Nazionale Responsabile
Sig. Francesco Esposito, dal Vice Segretario Nazionale Responsabile
Sig. Bruno Gabrieli e dai Segretari Nazionali Sigg.: Francesco
Amodio, Massimo Ingelido, Riccardo Montagnani, Roberto Robazza,
Ilvio Serenelli;
- la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA-Cisl),
rappresentata dal Segretario Generale Sig.Eligio Boni e dai Segretari
Nazionali: Gianni Carocci, Andrea Ceglie, Giuseppe Gallo, Fausto
Nucci, Pierluigi Ramponi, Marco Tesi;
- la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni
e Credito (FISAC-Cgil), rappresentata dal Segretario Generale
Sig.ra Nicoletta Rocchi, dal Segretario Generale Aggiunto Sig.
Mario Boyer; dai Segretari Nazionali Sigg.: Francesco Avallone,
Giuseppe Minigrilli, Domenico Moccia, Giancarlo Saccoman, Giovanna
Tripodi, Sergio Veroli, Renato Zini, Fortunato Zinni;
- la Unione Italiana Bancari (UIB-Uil), rappresentata dal Segretario
Generale Sig. Elio Porino, dai Segretari Nazionali Sigg.: Antonino
Brancatelli, Diana Facci, Ugo Fadani, Marco Gaudiomonti, Lucio
Giardini, Edgardo Iozia;
(*)Testo cooordinato che tiene conto delle previsioni portate
dall'accordo di rinnovo del 19 dicembre 1994 e dal verbale di
accordo "ministeriale" del 18 maggio 1996.
PREMESSA
Le Parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che nel
settore bancario e dell'intermediazione finanziaria si sono verificati
e sono in pieno sviluppo rilevanti processi di ristrutturazione
e riorganizzazione - connessi anche a fenomeni di carattere internazionale,
coinvolgenti l'intero apparato economico italiano - che richiedono
specifici interventi concernenti le strutture del comparto produttivo
bancario e finanziario.
Tali processi sono correlati a molteplici fattori, fra i quali
assumono carattere decisamente prioritario l'integrazione europea
ed i riflessi sul sistema-Italia, la nuova legislazione bancaria
e quella relativa agli operatori finanziari, la liberalizzazione
degli sportelli, il continuo sviluppo tecnologico ed organizzativo.
Ne consegue che le Banche e gli Enti finanziari sono inseriti
in uno scenario più dinamico e competitivo rispetto al
passato, caratterizzato dall'ampliamento dei mercati oltre i confini
nazionali e dalla più elevata concorrenza fra le Imprese,
anche nei confronti di operatori non sempre collocati nel sistema.
Le scelte produttive ed organizzative vanno quindi orientate
nella direzione di una crescente qualità dei servizi, di
innovazione dei prodotti, di qualificazione e valorizzazione del
personale, di un adeguato risultato economico delle Imprese.
Pertanto, in coerenza con gli indirizzi stabiliti nel Protocollo
23 luglio 1993, le Parti hanno convenuto - stipulando il presente
CCNL - di riordinare il sistema contrattuale di categoria sulla
base delle clausole che seguono.
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro costituisce
una normazione unitaria e inscindibile che disciplina il rapporto
di lavoro fra le Casse di Risparmio S.p.A., l'Iccri S.p.A., i
Monti di Credito su Pegno S.p.A., le Aziende finanziarie, le Aziende
che espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali
all'intermediazione finanziaria ed il dipendente personale esclusi
i dirigenti ed i funzionari.
Nel presente Contratto collettivo nazionale di lavoro gli Enti
di cui al comma precedente saranno tutti genericamente denominati
Aziende.
DISPOSIZIONI GENERALI
1) AREA CONTRATTUALE:
Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:
a) le entità economicoproduttive di intermediazione
finanziaria;
b) quelle attività che siano a tale intermediazione intrinsecamente
ordinate e funzionali.
In particolare:
a) gli Enti creditizi e gli Enti finanziari già destinatari
dei contratti Assicredito ed ACRI; le Società che esercitano
almeno una delle attività che figurano nella tabella allegata
alla 2^ Direttiva CEE, ivi comprese le SIM, le Merchant Banks
e le reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari, sempre
che dette Società siano controllate dagli Enti creditizi
e finanziari già menzionati. Quanto alle reti, è
incluso il lavoro dipendente dagli Enti creditizi e finanziari
e dalle Società sopra indicate; ne sono esclusi gli Agenti
(autonomi) e le loro organizzazioni. Si conviene che i CED sono
parte costitutiva essenziale del ciclo produttivo.
b) Le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione
finanziaria vengono attualmente individuate nei servizi centralizzati
di sicurezza e nella gestione immobili d'uso semprechè
siano operativamente utilizzate in prevalenza da uno o più
istituti creditizi finanziari e siano espletate da enti controllati
da Aziende destinatarie dei contratti Assicredito ed ACRI.
Eventuali future nuove attività creditizie e finanziarie,
nonchè altre attività intrinsecamente ordinate e
funzionali all'intermediazione finanziaria, verranno individuate,
caso per caso, su istanza di ciascuna delle parti, in successivi
momenti di verifica.
2) NORMATIVA CONTRATTUALE:
I rapporti di lavoro all'interno dell'area contrattuale sono
disciplinati, orizzontalmente, da due contratti: Assicredito e
ACRI. Le norme per attività soggette ai contratti collettivi
di cui alla 2^ Direttiva comunitaria (vedi lettera a) del punto
1) e le norme di cui alla lettera b) del punto 1) sono identiche
per i due contratti.
A valere per i soli Enti Finanziari di cui al punto 1 a) e per
tutte le attività di cui al punto 1 b) si prevedono, all'interno
dei contratti suddetti, contratti complementari che si integrino
con tali contratti, recanti opportune norme di modulazioni e flessibilità.
Le materie di tali contratti complementari possono riguardare:
orari, reperibilità, turni e, per quanto riguarda l'area
ACRI, reclutamenti ed organici.
Ai CED interni agli Enti creditizi e finanziari di cui alla lettera
a) del punto 1) e ai CED esterni funzionanti in Aziende controllate
dagli stessi Enti si applicano i contratti Assicredito e ACRI,
con opportune norme di flessibilità. Ai dipendenti di CED
consortili controllati da minori imprese di credito, si applicano
particolari norme di flessibilità regolamentate da protocollo
facente parte integrante dei contratti stessi.
Relativamente ai centri elaborazione dati esterni eventualmente
costituiti prima del 28 febbraio 1990 e regolamentati da contratti
collettivi aziendali stipulati con le OO.SS. firmatarie del presente
contratto, le parti si incontreranno entro il 30 giugno 1990 per
verificarne la compatibilità con la nuova normativa contrattuale
e stabilirne le necessarie salvaguardie.
Per entrambi i contratti di cui al comma 1° del punto 2,
ai fini della applicazione delle norme riguardanti le Aziende
minori, si assume come limite il numero dei 301 dipendenti alla
data del 28 febbraio 1990. Al di sotto di quel numero di dipendenti
le Aziende sono considerate minori. La norma si applica al comma
3°, II periodo del punto 2.
3) CONTROLLO:
Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario
le parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359
c.c. 1° comma, n. 1 e n. 3.
E' altresì da riconoscere come controllata la società
partecipata, che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti
con Ente o Enti di cui alla lettera a) punto 1, svolga per esso
o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale
da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente
di autonomia economica.
NOTA A VERBALE
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 1995
per valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina
in tema di area contrattuale e controllo societario in relazione
a quanto disposto dal d.lgs. 1° settembre 1993, n.385, recante
il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
CAPITOLO I
PARTE GENERALE
Art. 1
Classificazione dipendenze e relativi organici
La classificazione delle dipendenze e delle sedi classificate
come dipendenze staccate è di competenza dell'Azienda.
Nei contratti integrativi aziendali verranno determinati gli
organici relativi.
CAPITOLO II
ASSUNZIONE ED INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Art. 2
Categorie del personale
Il personale si distingue nelle seguenti categorie:
1) quadri;
2) impiegati;
3) subalterni;
4) ausiliari.
Nei contratti integrativi aziendali ogni categoria potrà
essere suddivisa in ruoli e gradi cui corrisponderanno tabelle
relative.
Il numero dei posti di pianta stabile per ogni categoria, ruolo
e grado e il titolo minimo di studio richiesto saranno indicati
nei contratti integrativi aziendali. Tale numero potrà
essere variato in relazione alle esigenze dell'Azienda.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti confermano che hanno inteso dare attuazione, con le
previsioni riguardanti la categoria dei Quadri, alla legge 13
maggio 1985 n. 190 nella quale si è disposto che i requisiti
di appartenenza alla categoria medesima vanno stabiliti dalla
contrattazione collettiva, in relazione a ciascun ramo di produzione
ed alla particolare struttura organizzativa delle imprese.
Art. 3
Limiti soggettivi di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro non si
applica:
a) al personale espressamente assunto per i servizi in concessione
di riscossione dei tributi;
b) al personale espressamente assunto e normalmente adibito a
servizi o a Gestioni speciali non aventi una diretta relazione
con l'esercizio della funzione creditizia, ovvero con l'attività
finanziaria di cui al punto 1 lett.a) della Premessa nonchè,
infine, con le attività intrinsecamente ordinate e funzionali
all'intermediazione finanziaria di cui al punto 1 lett.b) della
stessa Premessa.
Per quel che attiene ai servizi o gestioni speciali non aventi
una diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia
si citano, a titolo esemplificativo: gli addetti ai magazzini
merci, ai magazzini generali, ai magazzini valori bollati, agli
uffici viaggi, alle mense, i portieri degli stabili di proprietà
dell'Azienda che non siano prevalentemente adibiti ad uffici dell'Azienda
stessa.
c) al personale impiegatizio e subalterno assunto per dipendenze
foranee minori o per particolari Servizi, quando presso la dipendenza
o il Servizio si richieda una prestazione di durata non superiore
al 50% dell'orario normale di lavoro;
d) al personale ausiliario al quale si richieda una prestazione
di durata non superiore al 50% dell'orario normale di lavoro.
Il trattamento normativo ed economico del personale di cui alle
lettere c) e d) è stabilito in apposita appendice al presente
Contratto da concordarsi entro il 31 marzo 1991.
NOTA A VERBALE
Le parti riconoscono che la formula della lettera b) del primo
comma "normalmente adibito" non è intesa a consentire,
senza l'applicazione del presente contratto, l'utilizzo per i
servizi bancari del personale espressamente assunto per i servizi
o le gestioni speciali all'infuori di casi assolutamente eccezionali
e marginali.
Art. 4
Contratti complementari
La disciplina del rapporto di lavoro per i soli Enti finanziari
di cui al punto 1a) e per tutte le attività di cui al punto
1b) delle Disposizioni Generali, ricompresi nell'area contrattuale,
è stabilita, nell'ambito del presente CCNL e secondo quanto
previsto dal punto 2) delle stesse Disposizioni Generali, dai
contratti complementari riportati in allegato ciascuno come normazione
unitaria ed inscindibile fra dette Aziende e le seguenti categorie
del personale:
quadri;
impiegati;
subalterni;
ausiliari.
L'ACRI si impegna a comunicare alle Organizzazioni sindacali
l'elenco delle Aziende, tempo per tempo aggiornato, cui il presente
articolo si riferisce.
Art. 5
Part-time - rinvio
Il trattamento normativo ed economico del personale al quale
si richieda in relazione a quanto previsto dall'art.5 della legge
19 dicembre 1984 n.863, una prestazione lavorativa di durata inferiore
al normale orario di lavoro è stabilito nell'apposita Appendice
al presente CCNL.
Art. 6
Distacco del personale
Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le Aziende potranno
disporre il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro
continuerà ad essere disciplinato dalla normativa nazionale
ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente
presso l'Azienda distaccante.
Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratori, l'Azienda
fornirà preventivamente alle OO.SS. aziendali una informativa
per loro osservazioni sulle motivazioni del relativo provvedimento,
nonchè, in generale, sulla durata dello stesso.
Detta informativa è altresì finalizzata alla verifica
della sussistenza delle condizioni di cui al primo comma nonchè
delle modalità di rientro degli interessati.
NOTA A VERBALE
Previa intesa con le OO.SS. aziendali, il personale espressamente assunto per i servizi in concessione di riscossione di tributi e connessi servizi di tesoreria potrà essere distaccato presso gestioni creditizie nei casi ed alle condizioni previste dal relativo CCNL.
Art. 7
Appalti
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Per quanto riguarda le materie di cui alle lettere a) e b) del punto 1 delle Disposizioni Generali, gli appalti a enti o società esterne all'area contrattuale, possono concernere attività complementari e/o accessorie.
L'Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma,
ne dà comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali
e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione
e consultazione.
La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra,
a contrattare in merito alle ricadute successive all'affidamento
dell'appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi
gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento,
in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione
ove occorrano cambiamenti di mansioni.
La procedura ha la durata di dieci giorni (7 giorni per le Aziende minori), al termine dei quali l'Azienda può rendere operativa la decisione.
Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l'Azienda
ha dato la comunicazione di cui al terzo comma, le OO.SS. nazionali
possono a loro volta, ove ritengano di riconoscerne i motivi,
informare l'ACRI che considerano l'appalto deciso dall'Azienda
non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni
e sollecitando l'avviamento delle procedure contrattuali del caso.
Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui al
3° e 4° comma.
Relativamente ai contratti di appalto stipulati a decorrere dal
1° gennaio 1977, le Aziende committenti dovranno farsi rilasciare
dalle imprese appaltatrici una dichiarazione con la quale le imprese
stesse si impegnano al rispetto delle norme contrattuali, collettive,
previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
Le Aziende committenti si impegnano a non rinnovare, oltre la
loro scadenza, i contratti di appalto, ove risulti che il comportamento
dell'impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell'impegno
di cui sopra.
I "servizi a domicilio" della clientela sono vietati,
salvo i casi autorizzati dalle competenti autorità. Il
divieto deve avere carattere generale nei confronti delle Aziende
del settore creditizio.
RACCOMANDAZIONE
Anche in relazione a quanto previsto dal settimo comma del presente
articolo, l'ACRI rivolge alle Aziende una raccomandazione affinchè
verificandosi la cessazione di servizi gestiti direttamente
o in appalto o in concessione da essi Istituti medesimi
predispongano tutte le iniziative atte a salvaguardare, nei limiti
delle possibilità concesse dalle effettive esigenze aziendali,
il posto di lavoro del personale già occupato nei servizi
predetti.
Art. 8
Categoria quadri
Appartiene alla categoria dei Quadri categoria che si
pone tra quella degli impiegati e l'altra del personale direttivo
il personale che sia stabilmente incaricato di svolgere
mansioni che comportino particolare responsabilità gerarchica
e/o funzionale ovvero elevata capacità professionale con
facoltà decisionale nell'ambito delle direttive ricevute
per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Nei contratti integrativi potranno essere accertate qualifiche
aziendali che, corrispondendo ai requisiti sopra elencati, diano
diritto all'inquadramento tra i Quadri.
Art. 9
Categoria impiegati
Appartiene alla categoria "Impiegati":
1) il personale utilizzato in via continuativa e prevalente agli
sportelli con qualifica e mansioni di cassiere, nonchè
il personale comunque addetto, sempre in via continuativa e prevalente,
agli sportelli;
2) il personale del servizio del credito su pegno con mansioni
amministrativocontabili nonchè quello addetto alla
stima con assunzione di rischio;
3) i preposti (titolari) alle dipendenze;
4) il personale addetto alle telescriventi, alle macchine dei
centri meccanografici e/o elettronici (addetto al tavolo di comando
e alla programmazione presso i calcolatori elettronici o alla
predisposizione e modifica dei pannelli ad uso meccanografico
o con mansioni di perforatore), alle apparecchiature per la trasmissione
a distanza dei dati e alle quietanzatrici;
5) il personale addetto, in via continuativa e prevalente, a
mansioni che richiedono adeguata conoscenza di una lingua straniera;
6) il personale addetto al servizio utenze (luce, acqua, gas,
ecc.) e compilazione delle relative distinte;
7) il personale addetto in via continuativa per almeno tre ore
giornaliere alle mansioni inerenti il servizio della stanza di
compensazione, ivi compreso il lavoro di preparazione dei recapiti,
con esclusione di coloro che sono soltanto incaricati della presentazione
e/o del ritiro dei recapiti stessi;
8) il personale addetto agli sportelli per l'incasso degli effetti,
bollette e similari e quello addetto in via continuativa e prevalente
alla cassa per coadiuvare il cassiere nell'espletamento dei relativi
compiti (escluso il personale che svolge le mansioni di maneggio
di valori o contante di cui al terzo alinea dell'art. 11);
9) il personale addetto ai depositi (stampati, ecc.), all'archivio,
all'economato, all'ufficio spedizioni, all'aggiornamento di schedari
mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dati, alla stampa,
alla riproduzione di copie fotostatiche, xerografiche, eliografiche
o filmate, alle macchine Tikometer, al quale sia stata riconosciuta
qualifica impiegatizia nei contratti integrativi aziendali per
effetto delle particolari responsabilità connesse all'espletamento
di tali mansioni;
10) il personale addetto in via continuativa ai centralini telefonici
e delle stazioni terminali dei ponti radio, nonchè il personale
addetto in via continuativa a macchine dattilografiche;
11) in genere, il personale che svolge prevalentemente mansioni
che richiedono applicazione intellettuale che ecceda o non la
semplice diligenza di esecuzione.
Il personale impiegatizio al quale l'Azienda chieda, all'atto
della assunzione, un titolo di studio che dia accesso ad una facoltà
universitaria, ovvero la laurea, viene inquadrato nel grado immediatamente
superiore rispetto a quello meno elevato della categoria.
Il personale impiegatizio al quale l'Azienda chieda, all'atto
della assunzione, la licenza di scuola media inferiore o di una
scuola di grado ad essa equipollente, viene inquadrato nel grado
meno elevato della categoria.
L'inquadramento al grado immediatamente superiore del personale
impiegatizio appartenente al grado iniziale della categoria, avverrà
nei seguenti casi:
a) dopo un periodo di servizio da determinarsi nei contratti
integrativi aziendali ma non inferiore ad un anno nè
superiore a due anni con qualifica di almeno "buono",
quando il personale sia in possesso di un titolo di studio che
dia accesso ad una facoltà universitaria con esclusione
di quelli a carattere artistico;
b) conseguimento, successivamente all'assunzione, di un titolo
di studio che dia accesso ad una facoltà universitaria,
con esclusione di quelli a carattere artistico, dopo sei mesi
dalla presentazione del titolo stesso;
c) dopo sei mesi di espletamento in via continuativa e prevalente,
in un periodo di dodici mesi, delle mansioni di cassiere (esclusi
gli addetti agli sportelli per l'incasso di effetti, bollette
e similari) e delle mansioni di addetto agli sportelli;
d) svolgimento delle mansioni di:
addetto alla stima, con assunzione di rischio, nelle Aziende
presso le quali il servizio del credito su pegno risulti di primaria
importanza. A tali effetti il servizio del credito su pegno si
intende di primaria importanza nelle Aziende che, alla data fissa
del 31 dicembre 1972, avevano un investimento in pegni non inferiore
a lire 1 miliardo;
preposto (titolare) alle dipendenze;
addetto al tavolo di comando (consolle) o alla programmazione
presso i calcolatori elettronici oppure alla predisposizione e
modifica dei pannelli ad uso meccanografico nonchè addetto
in via continuativa e prevalente ai "terminali", sempre
che le mansioni svolte implichino una autonoma determinazione
o la scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti
e comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte
ai singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale;
e) svolgimento in via continuativa e prevalente di mansioni impiegatizie
di primaria importanza presso il servizio del credito su pegno,
mansioni da accertare in sede di definizione dei contratti integrativi
aziendali;
f) svolgimento in via continuativa e prevalente di mansioni impiegatizie
che richiedono adeguata conoscenza di una lingua straniera.
Nei contratti integrativi aziendali potranno essere accertate
eventuali altre mansioni che diano titolo all'inquadramento nel
grado immediatamente superiore rispetto a quello meno elevato
della categoria.
Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli
per i lavoratori, contenute, in materia di inquadramento, nei
contratti integrativi aziendali.
NOTA A VERBALE
Le parti chiariscono che, ai fini dell'applicazione dell'art.
9, per "sportellista" si intende l'impiegato che, a
contatto con il pubblico (anche se all'interno degli uffici),
svolge, di regola, mansioni di carattere amministrativo e/o contabile
inerenti alle operazioni bancarie.
Art. 10
Automatismi economici e di carriera - personale impiegatizio
Fermo quanto stabilito all'art. 100, per il personale appartenente
alla categoria impiegati, lo sviluppo di carriera avviene automaticamente,
fino al grado inferiore a quello più elevato della categoria,
con permanenza, in ciascuno dei gradi, pari a 7 anni, con note
di qualifica non inferiori a "sufficiente", anche non
consecutive.
A favore del personale appartenente al grado immediatamente inferiore
a quello più elevato della categoria, verrà riconosciuto,
dopo 10 anni di permanenza nel grado con note di qualifica anche
non consecutive non inferiori a "sufficiente", un assegno
di anzianità pari a £. 57.750 con decorrenza dal
1° gennaio 1995 per 14 mensilità. Tale assegno
assorbe fino a concorrenza, analoghe corresponsioni (collegate
all'anzianità e/o alla nota di qualifica) sotto qualsiasi
forma ed a qualsiasi titolo previste dai contratti integrativi
aziendali in atto al 31 dicembre 1975. Lo stesso assegno sarà
inoltre integralmente assorbito in caso di promozione al grado
superiore.
Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori a "sufficiente"
i tempi di cui ai due comma precedenti saranno prolungati di un
anno per ciascuna di dette note.
Per le Aziende presso i quali l'organico della categoria impiegatizia
sia strutturato in quattro gradi, ferme restando tutte le modalità
e condizioni di cui ai precedenti comma, i passaggi automatici
avverranno sulla base dei seguenti tempi:
primo passaggio, dopo sette anni di permanenza nel grado
meno elevato della categoria;
secondo passaggio, dopo dodici anni di permanenza nel grado
immediatamente superiore.
Per le Aziende presso le quali l'organico della categoria impiegatizia
sia strutturato su meno di 4 gradi, per quanto riguarda i passaggi
automatici di carriera, restano in vigore tutte le modalità,
condizioni e tempi previsti dai contratti aziendali integrativi
del CCNL 12 luglio 1973.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi
aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art.4
del CCNL 22 luglio 1976.
Nei confronti del personale impiegatizio, assunto successivamente
alla data di stipulazione del presente CCNL, viene riconosciuto
un solo assegno mensile (due nel caso di personale assunto nel
grado minimo della categoria) di importo equivalente al trattamento
economico corrispondente all'avanzamento automatico di carriera
acquisibile a sensi del 1° comma che precede.
Laddove la normativa contenuta nei contratti integrativi aziendali
preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera
ulteriori rispetto a quanto previsto dal richiamato 1° comma,
questi ultimi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla
normativa stessa e saranno trasformati in assegni mensili; l'importo
di tali assegni sarà peraltro decurtato della differenza
tra l'indennità di grado del vice capo ufficio e quella
del capo reparto oltrechè dell'importo di cui al 2°
comma qualora fosse assorbito dai suddetti ulteriori automatismi.
La trasformazione degli automatismi in assegni economici e
la soppressione del secondo automatismo (terzo per il personale
assunto nel grado minimo impiegati della categoria) non pregiudicano
gli eventuali ulteriori benefici normativi previsti dalle regolamentazioni
aziendali in atto in materia.
Presso le Aziende ove non sia previsto il grado di Capo reparto,
per il personale assunto nel grado superiore al minimo, l'assegno
mensile di cui sopra, è di importo pari all'indennità
di grado spettante al capo reparto; il medesimo importo sarà
corrisposto a titolo di secondo beneficio, anche agli impiegati
assunti nel grado minimo della categoria.
Le normative in materia contenute nei contratti integrativi
aziendali in atto ai sensi del CCNL 16 gennaio 1991 saranno raccordate
in modo coerente con quanto sopra disciplinato.
Resta fermo che, a tale titolo, non dovranno derivare nell'arco
di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle Aziende.
Art. 11
Categoria subalterni
Appartengono alla categoria del personale subalterno:
il Capo Commesso ed il Vice Capo Commesso (e/o altre qualifiche
aziendali), in quanto esistenti;
i commessi, i fattorini, gli uscieri, ecc. nonchè
portieri ed autisti (in quanto non inquadrati fra il personale
ausiliario);
gli addetti in via prevalente e continuativa al maneggio
di valori o contante (ammazzettamento, contazione e cernita) e
gli addetti, in via prevalente e continuativa, alle cassette di
sicurezza;
gli addetti in via prevalente e continuativa ai depositi
(stampati, ecc.), all'archivio, all'economato, all'ufficio spedizioni,
all'aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni
e controllo dati, alla stampa, alla riproduzione di copie fotostatiche,
xerografiche, eliografiche o filmate, alle macchine Tikometer,
semprechè trattisi di personale al quale non sia stata
riconosciuta qualifica impiegatizia nei contratti integrativi
aziendali;
gli addetti ad eventuali ulteriori mansioni identificate
di competenza del personale subalterno, secondo le previsioni
dei contratti integrativi aziendali.
Il personale subalterno può essere adibito a trascrizioni
numeriche o alla compilazione di distinte o di moduli inerenti
alle particolari mansioni da esso espletate. Può essere
anche adibito agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle
bollette e similari nel limite di 4 giorni al mese.
NORMA TRANSITORIA
Presso le Aziende dove non abbia trovato applicazione l'inquadramento
previsto dalla norma transitoria all'art.6 del CCNL 6 maggio 1980,
restano in vigore le norme di cui all'art.4 del CCNL 12 luglio
1973.
Art. 12
Automatismi economici - subalterni
Fermo quanto stabilito all'art. 100, per il personale appartenente
alla categoria subalterni, ivi compreso il Capo Commesso ed il
Vice Capo Commesso (o altre qualifiche aziendali) sono stabiliti
benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità
di cui appresso:
a) dopo sette anni di appartenenza alla categoria subalterni
sarà riconosciuto un assegno pari a £.55.000
per 14 mensilità con decorrenza dal 1° gennaio
1995;
b) dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria subalterni
verrà riconosciuto agli interessati un altro assegno pari
a £. 55.000 per 14 mensilità con decorrenza
dal 1° gennaio 1995;
c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell'ipotesi
in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi,
note di qualifica non inferiori a "sufficiente". Nell'ipotesi
di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli assegni
di cui ai precedenti punti a) e b), verrà procrastinato
di un anno per ogni nota di qualifica inferiore a "sufficiente";
d) ciascun subalterno, nell'arco del suo rapporto di lavoro (compresa
l'eventuale appartenenza al personale ausiliario) non può
aver diritto a più di due benefici automatici e/o di carriera;
e) per il personale subalterno che, prima del 31 dicembre 1974,
abbia conseguito durante il rapporto di lavoro (compresa l'eventuale
appartenenza al personale ausiliario) due o più passaggi
di qualifica, categoria o grado (dei quali almeno uno comportante
passaggio da ausiliario a subalterno ovvero dal grado meno elevato
al grado immediatamente superiore della categoria del personale
subalterno) non dipendenti dall'automatismo, detti passaggi saranno
complessivamente considerati alla stregua di un automatismo economico
e/o di carriera;
f) a far tempo dal 1° gennaio 1975, ciascun avanzamento
di carriera disposto dall'Azienda per la promozione (con esclusione,
quindi, degli avanzamenti conseguenti all'espletamento di mansioni
superiori) verrà considerato alla stregua di una anticipazione
di automatismo e, conseguentemente, sostitutivo ad ogni effetto.
A tali fini non verranno considerati i passaggi a Vice Capo Commesso
ed a Capo Commesso;
g) il lavoratore che abbia usufruito dell'automatismo di cui
agli artt.131, 133, CCNL 12 luglio 1973, ovvero di uno degli automatismi
previsti dai contratti aziendali integrativi dello stesso CCNL
12 luglio 1973, sarà ammesso a fruire di uno solo degli
automatismi previsti dal presente articolo. Il lavoratore che
abbia usufruito, sulla base delle richiamate norme, di due automatismi,
non usufruirà di nessuno degli automatismi previsti dal
presente articolo;
h) presso le Aziende che con il contratto aziendale integrativo
del CCNL 24 giugno 1970 hanno concesso analoghe corresponsioni
(collegate all'anzianità e/o alle note di qualifica) sotto
qualsiasi forma, dette corresponsioni sono considerate alla stregua
dei benefici economici automatici che, pertanto, le assorbono
fino a concorrenza;
i) i benefici economici automatici non competono in caso di promozione
alla categoria impiegati, conservandosi l'eventuale differenza
sotto forma di assegno ad personam assorbibile con futuri miglioramenti
tabellari o di carriera;
l) i benefici economici automatici non sono cumulabili con eventuali
automatismi di carriera o economici aziendalmente esistenti;
m) nelle Aziende presso le quali l'ordinamento organico del personale
subalterno è articolato in un numero di gradi superiori
a quattro, si applicano i benefici automatici (di carriera e/o
economici) già definiti in forza delle disposizioni previste
dai contratti integrativi aziendali in atto alla data del 31 dicembre
1975, anche per quanto riguarda l'identificazione dei gradi cui
competono.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi
aziendali per le quali non sia stata esercitata la revoca dell'opzione
di cui all'art. 12 CCNL 16 gennaio 1991.
In ogni caso, fermo quanto previsto alle lettere d), e), f),
e g) del presente articolo, l'inquadramento di cui al primo comma
della norma transitoria in calce all'art.6 del CCNL 6 maggio 1980
viene considerato alla stregua di un beneficio automatico.
Per il personale subalterno assunto successivamente alla data
di stipulazione del presente CCNL, verrà riconosciuto un
solo assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro.
Laddove la normativa contenuta nei contratti integrativi aziendali
preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera
ulteriori rispetto a quelli previsti dal 1° comma lett. a)
e b), questi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla
normativa stessa, ferma restando l'attribuzione degli stessi in
forma di assegni mensili; gli assegni in questione saranno peraltro
decurtati dell'importo previsto dal 1° comma lett. b).
Presso le Aziende ove, per il personale subalterno, siano
in atto trattamenti economici corrispondenti a quello del personale
impiegatizio, saranno applicate le medesime regole previste dall'art.
10 per il personale assunto successivamente alla data di stipula
del presente CCNL.
Le normative in materia contenute nei contratti integrativi
aziendali in atto ai sensi del CCNL 16 gennaio 1991 saranno raccordate
in modo coerente con quanto sopra disciplinato.
Resta fermo che, a tale titolo, non dovranno derivare nell'arco
di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle Aziende.
Art. 13
Categoria ausiliari
Appartengono alla categoria del personale ausiliario gli operai
specializzati, gli operai, le guardie diurne e notturne, il personale
di fatica, il personale di pulizia.
Il personale utilizzato per mansioni di autista o portiere, se
appartenente alla categoria ausiliari, sarà inquadrato,
rispettivamente, fra gli operai e fra le guardie diurne e notturne.
Sono operai specializzati i lavoratori che, in condizioni di
autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono
su impianti od attrezzature operazioni di notevole delicatezza
e difficoltà la cui esecuzione richiede capacità
tecnicopratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica
e/o mediante esperienza di lavoro.
Nei contratti integrativi aziendali saranno accertate le mansioni
che, in funzione di quanto stabilito dal precedente comma, danno
diritto alla qualifica di operaio specializzato.
Sempre nei contratti integrativi aziendali potranno essere stabiliti
per il personale con qualifica di operaio specializzato, specifici
trattamenti economici e/o eventuali specifiche carriere nell'ambito
della categoria degli ausiliari.
NOTA A VERBALE
Gli specifici trattamenti economici e/o le specifiche carriere
di cui al quinto comma dell'art. 13 sono sostitutivi dei benefici
economici previsti dall'art.14 ovvero dalle corrispondenti norme
contenute nei contratti integrativi aziendali i quali, se già
erogati, restano assorbiti fino a concorrenza dei predetti trattamenti,
compresi quelli conseguenti alle anzidette specifiche carriere.
Per il lavoratore che, svolgendo le mansioni accertate nei contratti
integrativi aziendali come proprie degli operai specializzati,
sia inquadrato nella categoria del personale subalterno, è
garantita l'eventuale differenza tra il trattamento economico
percepito e quello attribuito all'operaio specializzato di corrispondente
posizione, sotto forma di assegno ad personam assorbibile da successivi
avanzamenti di carriera.
Art. 14
Automatismi economici - ausiliari
Fermo quanto previsto all'art.107, per il personale appartenente
alla categoria ausiliari (esclusi gli operai specializzati) sono
stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità
di cui appresso:
a) dopo sette anni di appartenenza alla categoria, un assegno
pari a £. 33.000 per 14 mensilità (£.
44.000 per gli operai) con decorrenza dal 1° gennaio
1995;
b) dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria verrà
riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a £.
33.000 per 14 mensilità (£. 44.000 per
gli operai) con decorrenza dal 1° gennaio 1995;
c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell'ipotesi
in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi,
note di qualifica non inferiori a "sufficiente". Nell'ipotesi
di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli assegni
di cui ai precedenti punti a) e b) verrà procrastinato
di un anno per ogni nota di qualifica inferiore a "sufficiente".
Detti assegni non competono in caso di promozione alla categoria
personale subalterno, conservandosi l'eventuale differenza sotto
la forma di assegno ad personam assorbibile con futuri miglioramenti
tabellari e di carriera, e comunque non sono cumulabili con i
passaggi automatici alla categoria del personale subalterno, eventualmente
già esistenti per contratto aziendale alla data del 31
dicembre 1972.
Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al presente articolo,
si osserva inoltre la norma di cui alla lettera g) dell'art.4
del CCNL 12 luglio 1973.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi
aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art.118
del CCNL 22 luglio 1976.
In ogni caso, gli importi dei benefici economici automatici da
corrispondere secondo le normative richiamate al comma che precede
non potranno essere inferiori a quelli previsti dalla presente
norma.
Per il personale ausiliario assunto successivamente alla data
di stipulazione del presente CCNL, verrà riconosciuto un
solo assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro.
Laddove la normativa contenuta nei contratti integrativi aziendali
preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera
ulteriori rispetto a quelli previsti dal 1° comma lett. a)
e b), questi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla
normativa stessa, ferma restando l'attribuzione degli stessi in
forma di assegni mensili; gli assegni in questione saranno peraltro
decurtati dell'importo previsto dal 1° comma lett. b).
Presso le Aziende ove per il personale ausiliario siano in
atto trattamenti economici corrispondenti a quello del personale
impiegatizio, saranno applicate le medesime regole previste dall'art.
10 per il personale assunto successivamente alla data di stipula
del presente CCNL.
Le normative in materia contenute nei contratti integrativi
aziendali in atto ai sensi del CCNL 16 gennaio 1991 saranno raccordate
in modo coerente con quanto sopra disciplinato.
Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell'arco
di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle Aziende.
Art. 15
Mansioni - fungibilità
Il personale appartenente ai gradi tra i quali, nell'ambito rispettivamente
della categoria impiegati e di quella del personale subalterno,
esiste progressione automatica di carriera, può svolgere
indifferentemente le mansioni già di competenza dei gradi
stessi.
Anche per il personale assunto successivamente alla data di
stipulazione del presente CCNL continua a trovare applicazione
il principio di fungibilità delle mansioni di cui al precedente
comma tra i gradi per i quali, nell'ambito rispettivamente della
categoria impiegatizia e di quella del personale subalterno, esiste
progressione automatica di carriera o economica, secondo le normative
del presente CCNL ovvero in base a normative contenute nei contratti
integrativi aziendali volte a prevedere ulteriori benefici.
Art. 16
Innovazioni tecnologiche - nuovi inquadramenti
In caso di innovazioni tecnologiche, che comportino l'esercizio
di mansioni per le quali non si rende possibile un preciso inquadramento
del personale interessato sulla base delle norme portate dagli
artt. 9, 11 e 13, le questioni relative potranno essere definite
in sede aziendale, anche in vigenza dei contratti integrativi.
Art. 17
Inquadramenti - esclusioni
Le disposizioni di cui agli artt. 9, eccezion fatta per quelle
di cui al secondo comma, 10, 11, 12, 14, 15, 16, non si applicano
nelle Aziende le quali, alla data del 31 dicembre 1975, applicavano
contratti integrativi aziendali prevedenti criteri di anzianità,
congiunta a qualifiche di merito, per i passaggi nell'ambito della
categoria del personale impiegatizio, del personale subalterno,
e/o del personale ausiliario. Tali criteri non sono modificabili
e continueranno ad essere applicati in forza di quanto derivante
dalle opzioni esercitate (a sensi degli artt. 10, 12 e 14).
Presso le Aziende di cui al precedente comma, nell'ambito dei
gradi del personale impiegatizio e/o subalterno e dei gradi o
qualifiche del personale ausiliario per i quali restano operanti
i passaggi automatici, possono essere svolte indifferentemente
le mansioni già di competenza dei gradi o qualifiche stessi.
Art. 18
Avanzamenti automatici di carriera e benefici economici - computo
delle anzianità utili
Ai fini degli avanzamenti automatici di carriera e dei benefici
economici per automatismo, nonchè dell'assegno di anzianità
di cui al secondo comma dell'art.10 rimangono stabiliti i seguenti
criteri:
a) dal computo dell'anzianità vanno esclusi soltanto i
periodi di assenza volontaria salvo quelli per i quali viene corrisposto
integralmente il normale trattamento economico;
b) nell'anzianità saranno considerati, fermo quanto stabilito
alla precedente lettera a), anche i periodi di servizio prestati
presso Aziende assorbite dall'Azienda, sempre che il precedente
rapporto di lavoro fosse stato sottoposto alla disciplina del
presente CCNL ed il rapporto stesso, all'atto dell'assorbimento,
non sia stato risolto e liquidato.
Sarà altresì considerato il periodo di servizio prestato presso precedenti Aziende, in caso di fusione con l'Azienda, sempre che il relativo servizio fosse stato disciplinato dal presente CCNL.
Art. 19
Modalità di reclutamento
E' in facoltà dell'Azienda stabilire se l'assunzione del
personale indicato ai nn.1 e 2 dell'art.2, fatto salvo in ogni
caso quanto previsto dal successivo art.20, debba avvenire
mediante concorso interno per titoli e/o esami, ovvero con criteri
selettivi aziendalmente stabiliti.
Spetta all'Azienda di fissare di volta in volta le condizioni
e le modalità dei concorsi interni, di nominare
i componenti delle Commissioni esaminatrici e di stabilire
i criteri di assunzione di cui al 1° comma. Lo schema del
bando di concorso interno verrà preventivamente
portato a conoscenza delle rappresentanze sindacali del personale
dell'Azienda come pure verranno di volta in volta portati a preventiva
conoscenza delle OO.SS., per le loro eventuali osservazioni, i
predetti criteri di assunzione di cui al primo comma.
Nei contratti integrativi aziendali saranno previste modalità
e norme per l'intervento di rappresentanti (massimo tre) del personale
dell'Azienda ai lavori delle predette commissioni, nonchè
nelle eventuali procedure poste in essere in applicazione dei
criteri individuati al 1° comma.
Nelle assunzioni dall'esterno di personale al grado iniziale
della categoria impiegati effettuate a sensi del primo comma,
sarà data la preferenza, a parità di merito, al
personale in servizio. Per la copertura di posti nei gradi
iniziali della categoria impiegati e della categoria del personale
subalterno, potranno essere stabilite, nei contratti integrativi
aziendali, norme preferenziali a favore del personale in servizio.
Del numero di dipendenti tempo per tempo assunti e della loro
specifica destinazione (ad esempio, dipendenza o servizio) verrà
data tempestiva informazione, con riferimento alle categorie e
gradi di appartenenza, alle Segreterie degli Organi di coordinamento
delle RSA ovvero, in mancanza, alle RSA interessate costituite
nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Le Aziende, sulla base delle esigenze di personale, provvederanno
a favorire il passaggio al grado superiore rispetto a quello meno
elevato della categoria impiegatizia, del personale subalterno
ed ausiliario in possesso del diploma di maturità tecnica
e commerciale (concorsi interni per titoli ed esami). E ciò
semprechè il passaggio del suddetto personale alla categoria
impiegatizia non sia già previsto nei contratti integrativi
aziendali in vigore al 31 dicembre 1975.
Nel caso di passaggio del personale ausiliario e subalterno alla
categoria impiegati, l'Azienda provvederà ad un opportuno
addestramento degli interessati per un periodo non inferiore a
due settimane, da svolgersi durante il normale orario di lavoro.
Qualora detto passaggio riguardi contemporaneamente un congruo
numero di lavoratori, tale addestramento sarà effettuato
mediante appositi corsi di inserimento.
IMPEGNO DELLE PARTI
Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre
1995 per valutare la normativa di cui al presente articolo anche
alla luce dell'evoluzione della legislazione in materia di collocamento.
RACCOMANDAZIONE
L'ACRI raccomanda che, ove possibile, i concorsi interni di cui
al comma sesto vengano svolti con cadenza non superiore al biennio.
NOTA A VERBALE
Presso le Aziende dove la partecipazione
di rappresentanti alle procedure di cui al 3° comma del presente
articolo sia stata prevista come "membri effettivi",
si darà luogo ad incontri aziendali per l'esame delle problematiche
relative.
Art. 19 bis
L. 223/91 - Art. 25 - Riserva
In attuazione di quanto previsto dal 1° e 5° comma
dell'art. 25 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e successive
modifiche e/o integrazioni le Parti stipulanti convengono che,
ai fini della copertura della riserva percentuale ivi prevista,
si farà preferibilmente ricorso agli iscritti nelle "liste
regionali" dei lavoratori in mobilità di cui all'art.
6, primo comma, della medesima legge i quali non fruiscano delle
integrazioni salariali e dei trattamenti di disoccupazione, con
particolare riferimento a coloro i quali, provenendo da Aziende
del settore creditizio e finanziario, siano in possesso delle
professionalità richieste per l'inquadramento in una delle
categorie contrattualmente previste, avendo anche presente la
disponibilità al trasferimento sul territorio e ad una
mansione eventualmente diversa da quella originaria.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 25 della medesima legge,
le Parti stipulanti convengono che tra le assunzioni sulle quali
calcolare l'aliquota ivi prevista, vanno escluse quelle concernenti:
a) il 25% dei lavoratori appartenenti al grado immediatamente
superiore a quello minimo della categoria impiegati, che siano
addetti a mansioni che comportino lo svolgimento delle prestazioni
a diretto contatto con il pubblico;
b) i lavoratori da adibire a mansioni di guardiania diurna
e notturna.
Art. 20
Modalità di reclutamento - eccezioni
Le assunzioni del personale di cui all'art.2, punti 1 e 2,
potranno avvenire senza tener conto di quanto previsto dall'art.19,
primo comma, anche nei gradi superiori a quello iniziale della
categoria per:
- limitate aliquote di personale al quale si richieda elevato
livello di preparazione in relazione al titolo di studio richiesto
(votazione massima conseguita, votazione conseguita unitamente
a specializzazioni acquisite tramite stages e/o interventi formativi
post diploma);
- limitate unità di personale da assegnare a dipendenze,
comunque denominate, di nuova apertura o esistenti fuori della
tradizionale area di operatività.
Inoltre, sussistendo, in tali casi i presupposti di cui all'art.100,
secondo comma, e qualora specifiche esigenze di servizio lo richiedano,
le assunzioni con le modalità stabilite al comma che precede
potranno avvenire anche per l'impiego di personale in qualità
di:
- stimatori dei servizi del pegno;
- analisti, programmatori, sistemisti, operatori in possesso di significative e qualificate capacità professionali acquisite per il tramite di precedenti esperienze lavorative almeno biennali;
- grafici;
- pubblicisti;
- esperti nella comunicazione;
- addetti alla gestione e manutenzione di impianti ad avanzata tecnologia (ad es.: telecomunicazioni, sicurezza, gestione reti, ecc.);
- abilitati all'esercizio di professioni per le quali sia previsto il relativo Albo professionale, da adibire a servizi specialistici (ad es.: ingegneri, architetti, geometri, ecc.);
- promotori finanziari iscritti all'Albo per l'esercizio della relativa attività;
- in generale personale al quale si richiedano particolari
specializzazioni e/o competenze non attinenti all'esercizio della
funzione creditizia (quali, ad es., addetti ai presidi sanitari,
bibliotecari, etc.) nonchè unità di personale al
quale si richiedano particolari specializzazioni e/o competenze
attinenti l'esercizio della funzione creditizia, acquisite per
il tramite di precedenti esperienze lavorative almeno triennali.
Previa intesa con le OO.SS. aziendali, le Aziende potranno
procedere all'assunzione di lavoratori in possesso di specializzazioni
diverse da quelle sopra elencate.
Delle assunzioni da effettuarsi ai sensi di quanto previsto
dal presente articolo, sarà tempestivamente data una informativa
preventiva alle OO.SS. aziendali.
Art. 21
Documenti per l'assunzione
Per l'assunzione, gli aspiranti devono produrre, a richiesta,
i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) certificato generale del casellario giudiziario;
e) certificati dei carichi pendenti;
f) certificati degli studi compiuti;
g) certificato di servizio eventualmente prestato presso altri enti o Aziende;
h) libretto di lavoro, per chi vi sia tenuto;
i) documento ufficiale, per il personale maschile, comprovante la posizione rispetto al servizio militare;
l) stato di famiglia;
m) ogni altro documento che l'Azienda ritenga necessario.
Art. 22
Idoneità per l'assunzione
1° COMMA ABROGATO
2° COMMA ABROGATO
L'assunzione è subordinata all'accertamento della idoneità
fisica del lavoratore.
Art. 23
Assunzioni - vincolo di parentela e affinità
L'assunzione in servizio che non venga effettuata per selezione
a seguito di criteri aziendalmente stabiliti secondo quanto previsto
dall'art.19 del presente CCNL è subordinata all'inesistenza
di vincoli di matrimonio e di vincoli di parentela o affinità
fino al 3° grado compreso con elementi dell'Azienda.
Il matrimonio o qualsiasi rapporto di parentela o affinità
fra dipendenti della stessa Azienda dovrà essere portato
a conoscenza dell'Azienda stessa.
Art. 24
Gradimento degli stimatori coobbligati
Nelle Aziende presso le quali il servizio stima è disimpegnato
con responsabilità solidale, l'assunzione degli "stimatori"
è subordinata al gradimento degli "stimatori"
coobbligati.
Art. 25
Personale tenuto a prestare cauzione
Il personale che abbia maneggio di denaro o di valori può
essere chiamato a prestare cauzione la cui eventuale misura verrà
indicata nei contratti integrativi aziendali.
L'importo della cauzione non può essere in ogni caso superiore
ad un decimo ed un venticinquesimo della retribuzione annua lorda
del grado di appartenenza del lavoratore al massimo dell'anzianità,
per il personale rispettivamente appartenente alle categorie "Quadri",
ed "Impiegati" da un lato, e "Personale subalterno",
dall'altro.
In ogni caso il personale addetto alla stima, alla custodia ed
al maneggio di valori dei servizi del pegno, è tenuto a
prestare cauzione, la cui misura massima non può comunque
eccedere il 20% della retribuzione annua come sopra calcolata.
Art. 26
Cauzione - segue
La cauzione deve essere prestata nel momento in cui il lavoratore
assume l'incarico per il quale è stata richiesta.
Quando la cauzione venisse per qualunque motivo a trovarsi inferiore
alla misura prescritta, dovrà essere integrata nel termine
non inferiore ad un mese che sarà fissato
dall'Azienda; il lavoratore che non provveda in tempo utile a
tale integrazione decadrà dall'incarico per il quale sia
stata richiesta la cauzione.
Il lavoratore ha diritto alla restituzione della cauzione quando
cessi dall'incarico per il quale gli era stata richiesta. Tale
restituzione non potrà essere differita oltre tre mesi
dalla approvazione del bilancio dell'esercizio in cui ha avuto
termine l'incarico per il quale era stata chiesta la cauzione,
semprechè, da parte dell'Azienda non esistano ragioni da
far valere sulla cauzione medesima.
Per gli stimatori e il personale addetto alla custodia di pegni,
lo svincolo della cauzione non potrà essere effettuato
prima che siano trascorsi tredici mesi dalla data di cessazione
dal servizio.
Art. 27
Banconote false
Il personale addetto ai servizi di cassa non risponderà
di eventuali biglietti falsi del taglio di £.50.000, £.
100.000 o superiori la cui contraffazione risulti tale da potersi
accertare solo attraverso particolari apparecchiature delle quali
l'interessato non disponga e se la contraffazione risulti tale
da poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo
da parte della Banca d'Italia.
Il medesimo personale risponderà di eventuali biglietti
esteri falsi qualora la contraffazione sia accertabile con l'uso
dell'ordinaria diligenza.
Art. 28
Assunzione - modalità della comunicazione
L'assunzione deve essere comunicata all'interessato con lettera
dalla quale risulti:
a) la data di assunzione;
b) la categoria ed il grado (per il personale ausiliario la qualifica) cui viene assegnato;
c) la durata del periodo di prova;
d) il trattamento economico iniziale.
Art. 29
Periodo di prova
Il periodo di prova ha la durata di 3 mesi di effettivo servizio
trascorso il quale il lavoratore consegue la nomina in pianta
stabile.
L'Azienda ha facoltà di subordinare la nomina in pianta
stabile all'accertamento della idoneità fisica del lavoratore,
accertamento che l'Azienda medesima farà eseguire con l'osservanza
delle disposizioni di legge che regolano la materia.
La decorrenza del periodo di prova coincide con la data di assunzione.
Tale periodo non potrà essere né protratto né
rinnovato e sarà computato a tutti gli effetti della determinazione
dell'anzianità di servizio di pianta stabile.
Art. 30
Prova - segue
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro
può avere luogo in qualsiasi momento senza preavviso né
relativa indennità sostitutiva. Nel caso di risoluzione
del rapporto ad iniziativa del lavoratore, deve essere corrisposta
la retribuzione fino al giorno delle effettiva cessazione dal
servizio; nel caso invece di risoluzione del rapporto ad iniziativa
dell'Azienda, deve essere corrisposta la retribuzione fino alla
fine del mese in corso.
Art. 31
Personale con contratto a tempo determinato
Non è consentita l'assunzione a titolo di apprendistato,
tirocinio o pratica bancaria.
L'Azienda ha facoltà di assumere in via straordinaria
personale a tempo determinato nei casi previsti dalle disposizioni
di legge vigenti in materia e con applicazione della relativa
disciplina.
Delle assunzioni effettuate a' sensi del presente articolo, sarà
data preventiva segnalazione dettagliata alle segreterie degli
organi di coordinamento delle R.S.A. ovvero, in mancanza, alle
R.S.A. interessate costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie
del presente contratto.
Il personale straordinario è escluso dall'applicazione
del presente contratto e nei suoi confronti si osservano le disposizioni
stabilite dal RDL 13 novembre 1924, n.1825 e successive aggiunte
e modificazioni.
Fanno eccezione i criteri di inquadramento e il trattamento per
ferie, chiamata alle armi per obblighi di leva, missioni, orario
di lavoro e lavoro straordinario, diritti e doveri, per i quali
si applicheranno le norme del presente CCNL.
Il personale di cui al presente articolo deve essere assunto
specificando nella lettera di assunzione, tra l'altro, la categoria
e il grado di appartenenza ed il trattamento economico, il quale
dovrà essere pari a quello fissato per il personale, assunto
in via normale, della stessa categoria e grado all'inizio della
carriera.
Al personale di cui al presente articolo potrà essere
erogata, in proporzione al servizio prestato, una somma ragguagliata
alla misura minima prevista dai contratti integrativi aziendali
in materia di premio di rendimento e secondo le condizioni dai
medesimi stabilite.
CAPITOLO III
DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE
Art. 32
Doveri del personale
Il lavoratore ha il dovere di dare all'Azienda una collaborazione
attiva ed intensa secondo le direttive e le istruzioni impartite
dai suoi superiori e le norme del presente Contratto. Gli è
fatto divieto di comunicare notizie di ufficio e di svolgere attività
o tenere condotta contraria agli interessi dell'Azienda o comunque
incompatibili con i doveri di ufficio.
L'Azienda deve porre il lavoratore in condizione di conoscere
le procedure di lavoro predisposte dall'Azienda con riferimento
specifico alle mansioni che il lavoratore stesso è, di
volta in volta, chiamato ad espletare. Tali procedure saranno
portate a conoscenza del personale di nuova assunzione, normalmente,
durante l'addestramento effettuato secondo le norme del presente
contratto.
Qualora si renda necessario illustrare dette procedure, ciò
avverrà durante l'orario di lavoro (con esclusione dell'orario
di sportello) mediante apposite riunioni nell'ambito dei servizi
o uffici alle cui attività le procedure stesse si riferiscono.
Art. 33
Residenza e domicilio - obbligo di comunicazione
Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'Azienda la propria
residenza ed il proprio domicilio e gli eventuali mutamenti.
Art. 34
Impieghi e incarichi - incompatibilità
Il personale non può coprire altri impieghi senza il consenso
scritto dell'Azienda od accettare incarichi anche se gratuiti
provatamente incompatibili con gli interessi dell'Azienda
stessa o con i doveri del suo ufficio.
In particolare, al personale è vietato di accettare nomine
o incarichi che comportino funzioni non compatibili con la posizione
di dipendente di Azienda di credito.
NOTA A VERBALE
Il divieto di cui al secondo comma del presente articolo non
riguarda la partecipazione alle Commissioni Tributarie.
Art. 35
Cariche pubbliche e sindacali
Il lavoratore può rivestire ad espletare:
a) cariche pubbliche elettive o di nomina secondo le norme e
le condizioni di legge;
b) cariche in Organizzazioni Sindacali del settore del credito
o in rappresentanza del settore medesimo.
L'adesione del lavoratore ad Organizzazione Sindacale non costituisce
elemento a danno o a vantaggio, ad alcun effetto del rapporto
di lavoro.
Art. 36
Assenze - dovere di avviso
Il lavoratore non può allontanarsi arbitrariamente dal
servizio e, se costretto ad assentarsi o a rimanere assente dall'Azienda
per malattia o per causa di forza maggiore, deve darne avviso
al proprio superiore diretto con la massima possibile sollecitudine.
Art. 37
Permanenza nei locali dell'Azienda - limiti
E' fatto divieto al personale di intrattenersi nei locali dell'Azienda
fuori dell'orario di lavoro, eccezione fatta per le prestazioni
di lavoro straordinario rientranti nella disciplina prevista dagli
articoli 67 e seguenti e per le riunioni di assemblea secondo
quanto stabilito nella separata Convenzione per i diritti e le
relazioni sindacali o per altri motivi, previsti da detta Convenzione,
preventivamente concordati con l'Azienda.
RACCOMANDAZIONE
A richiesta delle OO.SS. dei lavoratori l'ACRI raccomanda alle
Aziende di aderire alle richieste comportanti la possibilità
per il personale di trattenersi nei locali dell'Azienda fuori
dell'orario di lavoro, per motivi previsti dalla sopra citata
Convenzione nei limiti consentiti dalle esigenze di custodia
e di sicurezza dei locali e degli impianti.
Art. 38
Personale addetto all'estrazione di valori
Il personale, la presenza del quale sia necessaria per la estrazione
di valori, in caso di assenza o impedimento deve garantire la
consegna delle chiavi necessarie per l'estrazione dei valori.
Art. 39
Capo servizio, ufficio o dipendenza - responsabilità
Il capo del servizio o dell'ufficio o della dipendenza, o chi
ne fa le veci, è responsabile della disciplina e del regolare
svolgimento delle operazioni compiute nel servizio, ufficio o
dipendenza cui è preposto.
Art. 40
Mansioni superiori
Il personale deve adempiere alle mansioni che sono di pertinenza
della categoria cui appartiene; esso è però tenuto
a coadiuvarsi e supplirsi nelle varie incombenze a seconda delle
esigenze di servizio e delle conseguenti disposizioni dell'Azienda
purchè le prestazioni, anche se in ufficio diverso da quello
di appartenenza, restino sempre di pertinenza della categoria
assegnatagli contrattualmente.
Il lavoratore può essere temporaneamente adibito anche
a mansioni inerenti ad un posto superiore per vacanza del posto
stesso o per assenza del titolare. In tali casi, al lavoratore
spetta una indennità temporanea pari alla differenza fra
la retribuzione percepita e quella che percepirebbe se promosso
al grado minimo pertinente al posto superiore. Superati i tre
mesi comunque distribuiti nel corso di un semestre, purchè
vi siano almeno trenta giorni lavorativi di servizio continuativo
il lavoratore, qualora il posto sia vacante (esclusi, quindi,
i casi di sostituzione del personale assente con diritto alla
conservazione del posto) ha diritto alla promozione al predetto
grado con decorrenza dall'inizio del quarto mese.
Art. 41
Categoria, grado, qualifica - modificazioni
L'Azienda dovrà comunicare, per iscritto, al lavoratore
ogni modificazione di categoria, grado o qualifica.
Art. 42
Responsabilità del dipendente
Il lavoratore è responsabile, a' sensi di legge, delle
perdite e dei danni dolosamente o colposamente recati all'Azienda.
In relazione a quanto previsto dall'art. 5 della l. n.190
del 13 maggio 1985, le Aziende terranno a proprio carico l'onere
per la copertura della responsabilità civile verso terzi
- ivi comprese le eventuali connesse spese legali - conseguente
allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di
dolo o colpa grave, dei quadri e degli altri lavoratori particolarmente
esposti al rischio medesimo.
Art. 43
Divieto di cottimo
E' esclusa la retribuzione del lavoro sulla base di sistemi di
misurazione a tempo.
Alle macchine per registrazioni contabili deve essere di preferenza
adibito personale meno anziano di età.
CAPITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 44
Retribuzione
Per retribuzione si intende:
a) la paga base (stipendio o salario) e gli scatti di anzianità (aumenti periodici);
b) l'indennità di carica;
c) i compensi percentuali;
d) la gratifica natalizia;
e) la quattordicesima mensilità;
f) ogni altra indennità di carattere continuativo e di
ammontare determinato che non abbia natura di rimborso spese,
esclusi le indennità di rischio, il concorso spese tranviarie
e gli assegni familiari.
La retribuzione è pagata in via mensile posticipata non
oltre l'ultimo giorno di ciascun mese, a mezzo di ruoli o bustepaga
o documenti equipollenti dai quali devono chiaramente risultare
gli elementi che la costituiscono nonchè le trattenute
di legge e contrattuali ed il titolo per il quale esse sono state
effettuate.
Ai fini del calcolo del Trattamento di fine rapporto di cui alla
legge 29 maggio 1982 n.297 sono considerati utili l'eventuale
concorso spese tranviarie e le indennità di rischio.
Restano invece esclusi dal computo del trattamento di fine rapporto
quei particolari trattamenti che risultassero aziendalmente stabiliti
per il personale in servizio presso sedi, filiali o uffici situati
all'estero.
Art. 45
Concorso spese tranviarie
Al personale utilizzato in centri con popolazione superiore a
200.000 abitanti viene corrisposto un concorso spese tranviarie
nella misura stabilita nell'Accordo economico nazionale.
NOTA A VERBALE
A tutti i fini del presente contratto, si farà riferimento,
per la identificazione della popolazione, ai dati sulla popolazione
residente, pubblicati a cura dell'Azienda Centrale di Statistica,
relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 46
Decorrenza retribuzione
Gli stipendi o i salari, gli aumenti, le indennità di
qualsiasi natura ed i compensi di carattere continuativo per ogni
categoria, grado o qualifica, a norma delle tabelle organiche,
decorrono dal giorno stesso in cui il lavoratore entra in servizio
od assume l'incarico e la funzione a cui quello stipendio o salario,
quegli aumenti, quelle indennità e quei compensi vanno
uniti.
Art. 47
Maggiorazioni per laurea e iscrizione ad albi professionali
Al personale al quale l'Azienda abbia chiesto come titolo di
studio una o più lauree conseguite in una Università
o in un Azienda equiparata, dovrà essere garantita una
maggiorazione non inferiore al 10% della retribuzione fissata
per il restante personale di uguale anzianità e di pari
categoria, grado e classe.
Quando l'Azienda abbia chiesto, oltre la laurea, l'iscrizione
agli "albi" per l'esercizio professionale, la maggiorazione
di cui sopra non potrà essere inferiore al 15%.
In sede di stipulazione dei contratti integrativi aziendali le
parti possono convenire di sostituire con altri equivalenti i
benefici garantiti al personale interessato dal primo e secondo
comma del presente articolo, nonchè dall'art.92 terzo e
quinto comma.
Art. 48
Scatti di anzianità - periodo di prova
Il periodo di servizio di cui al primo comma dell'art.29, seguito
da conferma, viene computato agli effetti del primo scatto di
anzianità.
Le ripercussioni del riconoscimento di un periodo di anzianità
convenzionale agli effetti degli scatti di anzianità di
cui all'art.92 o dell'acceleramento dello scatto di anzianità
previsto dall'art.99 lett. c) verranno determinate nei contratti
integrativi aziendali.
Art. 49
Trattamento economico e contratti integrativi aziendali
Il trattamento economico è fissato nei contratti integrativi
aziendali nell'ambito di quanto previsto dal presente contratto
e dall'Accordo economico nazionale.
Art. 50
Gratifiche, natalizia e di bilancio
La gratifica natalizia da corrispondere entro il 20 dicembre
sarà pari alla normale mensilità di retribuzione
del mese di dicembre, costituita dagli emolumenti indicati alle
lettere a), b), c) ed f) dell'art.44 escluse le indennità
che vengono corrisposte per dodici mesi per accordi economici
nazionali o aziendali; i compensi percentuali saranno computati
sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1° dicembre dell'anno
precedente al 30 novembre dell'anno in corso) mentre le diarie
forfetizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate
nella misura del 40%.
Unitamente alla gratifica natalizia, verrà corrisposta
la quattordicesima mensilità di importo pari alla grafica
natalizia stessa.
Ai fini della determinazione delle suddette gratifica natalizia
e quattordicesima mensilità, si terrà altresì
conto dell'indennità ex scala mobile.
Al personale assunto o che sia cessato dal servizio nel corso
dell'anno o che sia rimasto assente dal servizio durante l'anno
la gratifica natalizia e la quattordicesima mensilità saranno
ridotte in dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato
durante l'anno, computandosi a favore del lavoratore come mese
intero l'eventuale frazione di mese. A questi effetti le assenze
per ferie, congedo matrimoniale, malattia, gravidanza, puerperio,
richiamo alle armi, nonchè i permessi retribuiti non sono
considerate assenze dal servizio.
NOTA A VERBALE
Sono fatte salve le intese intervenute aziendalmente per effetto
di quanto previsto dalla nota a verbale in calce all'art. 46 del
CCNL 19 marzo 1987. ("Presso le Aziende ove fossero in vigore
criteri di calcolo e/o di erogazione della gratifica di bilancio
diversi da quelli previsti dall'art.34 del CCNL 22 luglio 1976,
saranno aziendalmente definite con le OO.SS. le intese necessarie
per il mantenimento dei suddetti diversi criteri nell'ambito della
nuova strutturazione della retribuzione annua su 14 mensilità").
Art. 51
Indennità di rischio
Al personale incaricato dei servizi di cassa, che abbia maneggio
di denaro o di valori o di custodia pegni, è dovuta una
indennità di rischio nella misura che verrà fissata
di intesa fra le parti stipulanti il
presente CCNL.
Nei contratti integrativi aziendali potranno essere previste
misure diverse collegate a criteri diversi di erogazione rispetto
a quello di cui sopra.
Detta indennità cessa col cessare dell'incarico e non
compete per il periodo di assenza dal servizio effettivo superiore
al mese, escluse le ferie.
Ai centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi
sul loro collocamento obbligatorio compete una indennità
di mansione nella misura e con le modalità stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge.
CAPITOLO V
ORARIO DI LAVORO LAVORO STRAORDINARIO FERIE E LICENZE
Art. 52
Orario di lavoro e ripartizione settimanale
L'orario di lavoro è stabilito in 37 ore e 30 minuti settimanali
per le categorie dei quadri, degli impiegati, dei subalterni e
degli ausiliari, distribuito in cinque giorni, dal lunedì
al venerdì.
A far tempo dall'anno 1996, vanno dedotte annualmente
dall'orario di cui al comma precedente due giornate lavorative
da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, nell'arco dell'anno
medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile
nel limite minimo di 1 ora.
L'orario settimanale è ripartito dal martedì al
sabato:
a) per il personale che presta servizio sulle piazze nelle quali,
in coincidenza con fiere e mercati, sarà stabilito di tenere
aperti gli sportelli nella giornata di sabato. L'elenco allegato
al contratto (allegato A), concernente l'indicazione delle predette
piazze, è suscettibile di variazioni (in aggiunta o in
diminuizione) in dipendenza di eventuali modificazioni della situazione
attualmente considerata. L'ACRI si impegna a segnalare alle Organizzazioni
Sindacali dei Lavoratori ogni variazione che dovesse intervenire
al riguardo;
b) per il personale addetto ai servizi di pulizia, di manutenzione,
nonchè per quello addetto alla guida delle autovetture
limitatamente a taluni elementi;
c) per il personale per il quale esigenze tecniche particolari
rendono necessaria la distribuzione dell'orario settimanale di
lavoro dal martedì al sabato. Tale norma riguarda il personale
necessario per il funzionamento dei centri meccanografici e/o
elettronici ed un numero modesto di dipendenti addetti ad alcuni
determinati uffici. Per questo personale le parti potranno incontrarsi
per stabilire, laddove necessario, i limiti della suddetta deroga.
Previa intesa con le OO.SS. aziendali, potrà, altresì,
essere ripartito dal martedì al sabato anche l'orario
settimanale di lavoro del personale addetto agli sportelli cambio.
L'orario settimanale di lavoro può tuttavia essere distribuito
su sei giorni:
per il personale addetto agli stands presso manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi);
per il personale addetto agli sportelli presso mercati
(ortofrutticoli, ittici, ecc.), uffici pubblici, manifestazioni
temporanee (fiere, mostre, congressi), sportelli cambio, posti
di confine o posti doganali, stazioni marittime, aeree ed autostradali,
ovvero dei centri dove, per autorizzazione dell'Autorità
competente, vige un particolare regime di orario (mercati in giorno
di domenica);
per il personale subalterno con mansioni di portiere o
addetto ai servizi di vigilanza e custodia nei casi previsti dagli
artt.131 e 132, nonchè per il personale ausiliario che
svolge le stesse mansioni;
per il personale necessario per il funzionamento dei Servizi
di Tesoreria effettuati per conto di enti locali.
NOTE A VERBALE
1) Le parti considerano la ripartizione dell'orario di lavoro
in cinque giorni più favorevole, per il personale regolato
dal presente Contratto, di quella in atto in base alle disposizioni
portate dalla Convenzione 14 ottobre 1953 aggiuntiva e modificativa
al CCNL 28 febbraio 1941 e ne dichiarano l'incompatibilità
e la non cumulabilità con ogni altra diversa disciplina
legale e contrattuale della materia.
2) L'ACRI conferma che l'adozione della settimana su cinque giorni
nei termini di cui al presente contratto resta comunque condizionata
alla sua attuazione in tutti i settori delle Aziende di credito.
3) La previsione di cui al quarto alinea del quinto comma continuerà
a trovare applicazione alle situazioni in essere alla data di
stipula del presente CCNL e secondo i criteri e con le modalità
aziendalmente in atto alla stessa data.
Art. 53
Orario di lavoro e ripartizione settimanale - segue
L'orario settimanale di lavoro può essere altresì
distribuito su 6 giorni, ovvero dal martedì al sabato ovvero,
infine, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina, per una
limitata aliquota degli addetti ad attività di promozione
e consulenza.
Al personale che, su specifico incarico, svolge attività
di promozione e consulenza al sabato (nei casi di settimana lavorativa
dal lunedì al sabato, dal lunedì pomeriggio al sabato
mattina o dal martedì al sabato) spetta, con decorrenza
1° gennaio 1995, un compenso di £. 33.000
per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico. Tale
compenso non è cumulabile con eventuali indennità
di turno.
Nelle ipotesi di cui sopra l'Azienda fornirà alle OO.SS. aziendali, nel corso di un apposito incontro, una informativa concernente le piazze ed il personale interessato alle attività medesime: le parti, ove necessario, potranno stabilire i limiti delle aliquote di personale interessato e le relative modalità di adibizione. Tale procedura ha la durata di 15 giorni al termine dei quali l'Azienda può rendere operativa la propria decisione.
Art. 54
Turnazioni
In relazione alle esigenze dei sistemi di controllo centralizzato
a vari livelli dei servizi di sicurezza, nonchè
alle esigenze dei presidi di impianti tecnologici che assicurano
servizi automatizzati all'utenza (quali Bancomat, gestione di
sportelli automatici, P.O.S.), previa intesa con le OO.SS. aziendali,
l'orario di lavoro degli addetti può essere distribuito
nell'intero arco settimanale anche in turni giornalieri a carattere
continuativo di uniforme durata nell'intero arco delle 24 ore.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del precedente art.52,
l'orario settimanale di lavoro per il personale (escluse le guardie
diurne e notturne) utilizzato in turni giornalieri a carattere
continuativo è stabilito, a far tempo dal 1° febbraio
1987, in 37 ore e 5 minuti (37 ore per l'ipotesi di distribuzione
su sei giorni dell'orario settimanale).
Al personale il cui orario di lavoro si svolga in turni giornalieri
secondo le previsioni di cui al presente articolo, ove
in base alle mansioni svolte trattisi di quadri, impiegati,
commessi o personale operaio, spettano, con decorrenza 1°
gennaio 1995, £. 7.700 per ciascun giorno in cui
effettua i turni stessi.
L'ora di inizio dei turni del personale di cui al primo comma
del presente articolo ed ogni eventuale successiva variazione
in materia viene comunicata dalla Direzione dell'Azienda
alle rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori delle OO.SS.
firmatarie del presente CCNL.
Al personale con le qualifiche di cui al terzo comma adibito
ai turni notturni spetta, con decorrenza 1° gennaio 1995,
un compenso di £.55.000 per ciascun turno. Tale compenso
viene corrisposto integralmente qualora il turno notturno sia
effettuato in orario intercorrente tra le ore 22 e le ore 6 e
viene proporzionalmente ridotto qualora l'orario previsto risulti
solo parzialmente rientrante nell'ambito dei termini orari predetti.
Il compenso in parola verrà comunque erogato nella misura
integrale qualora la fine o l'inizio del turno siano fissati per
un orario compreso tra le ore 24 e le ore 6.
Il compenso di cui al comma precedente assorbe fino a concorrenza
l'altro compenso di cui al terzo comma del presente articolo.
Il compenso per il turno notturno assorbe fino a concorrenza
i compensi o assegni che fossero aziendalmente corrisposti allo
stesso titolo alla data di stipulazione del presente contratto.
Il personale addetto ai servizi di cui sopra può assentarsi
dalla propria residenza previa segnalazione alla Direzione, fornendo
indicazioni per la sua reperibilità.
Può altresì, essere distribuito in turni giornalieri
(compresi fra le ore 6 e le ore 22) l'orario di lavoro per gli:
operatori in cambio e borsa esteri;
addetti a calcolatori periferici e concentratori di rete (esclusi i terminali intelligenti);
elementi che pur non appartenendo al personale ausiliario
siano utilizzati per la guida di automotoveicoli.
L'ora di inizio dei turni del personale di cui al nono comma
(ed ogni eventuale successiva variazione in materia) viene comunicata
alle rappresentanze aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente
CCNL.
L'eventuale effettuazione da parte dell'Azienda di ulteriori
distribuzioni in turni giornalieri dell'orario di lavoro in casi
diversi da quelli previsti dal nono comma del presente articolo
potrà realizzarsi solo previe intese fra l'Azienda stessa
e le rappresentanze aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente
CCNL.
In turni giornalieri potrà altresì essere utilizzato
il personale addetto ad attività di promozione e/o di consulenza
nei limiti e con le modalità stabiliti aziendalmente di
intesa con le OO.SS..
L'obbligo di reperibilità di cui al presente articolo
potrà essere esteso, con intesa aziendale, anche al personale
addetto alla manutenzione, installazione, riparazione e ripristino
di impianti di sicurezza, elettrici, di impianti termici e di
condizionamento, nonchè ancora di altri impianti il cui
funzionamento sia necessario al di fuori del normale orario di
lavoro.
Nei contratti integrativi aziendali potranno essere previsti
particolari compensi per i lavoratori ai quali l'Azienda chieda,
di volta in volta, la reperibilità, secondo le previsioni
portate dal presente articolo.
NORMA TRANSITORIA
In occasione dell'avvio dei turni di cui al presente articolo
la Direzione dell'Azienda segnalerà alle Rappresentanze
Sindacali Aziendali di cui al quarto comma la consistenza numerica,
ripartita per qualifiche, del personale di cui al terzo e nono
comma.
Art. 55
Orario giornaliero di lavoro - inizio e termine
Per le categorie dei quadri, degli impiegati e dei subalterni
l'orario giornaliero di lavoro è stabilito in ore 7,30.
L'inizio ed il termine dell'orario giornaliero di lavoro sono
fissati dall'Azienda, per la Direzione Generale o Centrale, per
i centri contabili (meccanografici o elettronici) e per singola
filiale o dipendenza o comunque per singole unità operative,
nei seguenti limiti, con l'intervallo di cui all'art.59:
inizio fra le ore 8,15 e le ore 8,30;
termine fra le ore 16,45 e le ore 17,00.
L'inizio dell'orario giornaliero di lavoro può essere
eventualmente fissato tra le ore 8,00 e le ore 8,15 (e correlativamente
il termine fra le ore 16,30 e le ore 16,45, solo previa intesa
tra l'Azienda e le rappresentanze aziendali delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente contratto.
Ferma la durata dell'orario giornaliero di lavoro di cui al
primo comma, per il personale subalterno il limite di inizio dell'orario
di lavoro può essere anticipato o posticipato di cinque
minuti.
Ferma restando la durata dell'orario giornaliero di lavoro, l'orario
stesso può essere distribuito diversamente da quanto previsto
dal presente articolo nonchè dal successivo art.59, per
il personale subalterno con mansioni di portiere o di addetto
ai servizi di vigilanza o custodia previsto dall'art.131, nonchè
per il personale che, pur essendo inquadrato tra i subalterni,
sia addetto a mansioni di autista.
Per il personale ausiliario, la distribuzione giornaliera dell'orario
di lavoro viene determinata dalla Direzione dell'Azienda, in rapporto
alle esigenze di servizio, tenendo conto, di norma, dei criteri
adottati per il restante personale. Per particolari servizi, d'intesa
con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, l'orario giornaliero
può essere suddiviso in tre periodi, nel qual caso spetterà
il rimborso delle spese tranviarie per il terzo periodo.
Fatta eccezione per il personale di cui al comma successivo,
fra la fine dell'ultimo periodo di lavoro e l'inizio del primo
del giorno seguente dovranno intercorrere non meno di dodici ore.
Per i guardiani diurni e notturni con esclusiva mansione di guardia
e per i fuochisti e gli autisti che compiono lavoro discontinuo,
l'orario giornaliero non potrà superare le ore 10,30 ferma
restando la durata settimanale di lavoro prevista dal primo comma
dell'art.52.
Per il personale che, pur svolgendo mansioni di operaio specializzato,
risulti già inquadrato, per effetto di norme aziendali,
in categorie diverse da quella del personale ausiliario, ovvero
sia destinatario del trattamento normativo proprio di altra categoria,
potranno essere previste, nei contratti integrativi aziendali,
eventuali deroghe al normale orario di lavoro proprio della categoria
di appartenenza.
Il lavoro compiuto, nei limiti e con le modalità di legge,
in giorno di domenica (o destinato al riposo settimanale in sostituzione
della domenica) dà diritto a chi lo compie di usufruire
del riposo compensativo in altro giorno lavorativo della successiva
settimana e di percepire una maggiorazione del 25% sulla retribuzione
oraria. Se tale lavoro è limitato alle ore antimeridiane,
il riposo compensativo sarà concesso nelle ore antimeridiane
del giorno successivo.
Le prestazioni in giorno festivo infrasettimanale vengono retribuite
con un compenso pari alla paga oraria, calcolata come all'art.70,
maggiorata del 30%.
NOTA A VERBALE
Gli accordi di piazza stipulati nei casi di cui al secondo comma
dell'art.49 CCNL 6 maggio 1980, potranno restare fermi in quanto
compatibili con le esigenze di servizio che si dovessero determinare
per effetto dell'applicazione delle nuove norme stabilite in materia
di orario di lavoro dal presente articolo e di orario di sportello
dal successivo art.58.
L'Azienda e le rappresentanze aziendali delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente contratto hanno comunque la
facoltà di darne disdetta in qualsiasi momento con un mese
di preavviso.
Art. 56
Spostamenti di orario
In presenza di esigenze non occasionali che richiedono la esecuzione
di prestazioni lavorative al di fuori degli orari di lavoro che
possono essere fissati a sensi dell'art.55 l'Azienda potrà
effettuare spostamenti di orario, nel limite di un'ora prima,
oppure di un'ora dopo rispetto ai termini di entrata e di uscita
determinati come sopra (ferma la durata dell'orario giornaliero
di lavoro e dell'intervallo meridiano), oltre che per i lavori
previsti all'art.54, nono comma e per quelli di cui all'art.55,
quinto e sesto comma, per gli addetti a:
centralini;
apertura e spedizione corriere;
chiavi telegrafiche;
controllo e verifiche (ispettori e controllori);
telex;
specifica preparazione e/o ricetrasmissione dei messaggi swift;
terminali (salvo che per le operazioni di chiusura di cassa);
- centri servizi, centrali e periferici;
- uffici borsa.
nonchè per il personale subalterno addetto ai lavori di
pulizia leggera.
Gli spostamenti di orario di cui al primo, terzo e sesto comma
del presente articolo (esclusi, comunque, i turni di cui agli
artt.54 e 65) potranno essere disposti dall'Azienda nel limite
massimo del 10% del complesso dei Quadri, degli impiegati, subalterni
ed ausiliari dipendenti dall'Azienda medesima e semprechè,
nelle singole unità produttive, non si superino i seguenti
limiti:
15% dei lavoratori presso unità produttive con più di 500 dipendenti delle categorie di cui sopra;
20% dei lavoratori presso unità produttive con personale compreso fra i 31 e i 500 dipendenti delle categorie di cui sopra;
6 lavoratori per unità produttive fino a 30 dipendenti
delle categorie di cui sopra.
L'Azienda potrà disporre i predetti spostamenti di orario
di un'ora anche per le seguenti attività:
estero merci (limitatamente a specifiche attività);
uffici amministrativi dei servizi elettronici o meccanografici (escluso, comunque, che lo spostamento possa riguardare le generalità degli uffici medesimi);
perforatori;
portafogli assegni e vaglia.
Gli organismi sindacali (destinatari dell'informativa preventiva
di cui all'art.141 del presente Contratto) laddove lo ritengano,
hanno facoltà di formulare, congiuntamente fra loro, all'Azienda
interessata entro 20 giorni dall'informativa osservazioni
in merito agli spostamenti di orario decisi a' sensi del comma
precedente.
Ove l'Azienda non ritenesse di accogliere dette osservazioni,
si darà luogo a richiesta degli organismi sindacali
predetti, da formulare con lettera raccomandata A.R. all'ACRI
e, per conoscenza all'Azienda ad una riunione, entro 30
giorni dalla richiesta, presso la sede dell'ACRI stessa. In detta
riunione l'argomento verrà esaminato da parte dell'ACRI
e delle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali interessate,
con la partecipazione dell'Azienda e degli Organismi sindacali
in parola. Trascorso tale termine il provvedimento dell'Azienda
diventa, comunque, operativo.
Gli spostamenti dell'orario di entrata e di uscita potranno,
inoltre, essere ampliati dall'Azienda fino a due ore dopo i termini
fissati a' sensi dell'art.55 per gli addetti ai centralini telefonici,
telex, specifica preparazione e/o ricetrasmissione dei messaggi
swift, spedizione, segreterie di Direzione Generale o Centrale,
attività esterne promozionali e di produzione, cassa assegni
o centri assegni.
L'eventuale effettuazione da parte dell'Azienda di ulteriori
spostamenti di orario, al di là dei casi e dei limiti indicati
ai precedenti comma del presente articolo, potrà attuarsi
solo previa intesa tra l'Azienda stessa e le rappresentanze sindacali
aziendali costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del presente
contratto.
In caso di spostamento eccedente la durata di un'ora, sarà
corrisposta al lavoratore, con decorrenza 1° gennaio 1995,
una indennità di £.6.600 per ciascun giorno
in cui effettua tale spostamento.
Nell'effettuare gli spostamenti di orario di cui al presente
articolo le Aziende terranno conto dell'eventuale richiestaderivante
da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a
"pendolarismo", a menomazioni fisiche od a necessità
di assistenza a familiari handicappati del lavoratore interessato
a:
a) non modificare il suo precedente orario di lavoro;
b) essere adibito alle prestazioni per le quali sono stati effettuati detti spostamenti di orario;
purchè ciò risulti compatibile con le esigenze dei
servizi e semprechè l'interessato sia riconosciuto idoneo
e abbia la qualifica o il grado richiesti dal posto di lavoro
resosi disponibile.
RACCOMANDAZIONE
L'ACRI raccomanda alle proprie associate di prendere, in esame,
agli effetti dell'ultimo comma del presente articolo le richieste
di quei lavoratori che si trovano in situazioni analogamente meritevoli
di particolare considerazione.
DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.
In relazione a quanto previsto dall'art.56, settimo comma, che
precede, le OO.SS. interesseranno le proprie strutture aziendali,
per rendere possibili intese per spostamenti di orario che siano
connessi alle necessità nascenti dall'attuazione della
previsione portata dall'art.58, secondo comma che consente, a
far tempo dal 1° gennaio 1988, l'ampliamento dell'orario
giornaliero di sportello a 6 ore e 30 minuti.
Art. 57
Orario giornaliero - flessibilità individuali
Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Azienda può
accordare:
- al singolo lavoratore, su sua richiesta, di spostare in via
non occasionale il proprio orario di entrata di 15 minuti rispetto
a quello allo stesso applicabile, con correlativo spostamento
dell'orario di uscita;
ovvero,
- ai lavoratori, con esclusione di quelli indicati all'alinea
che segue, una elasticità di orario di entrata e di uscita
posticipato nell'ambito di 30 minuti;
- ai lavoratori a contatto diretto con il pubblico, di posticipare,
in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30
minuti, con correlativo spostamento dell'orario di uscita.
Art. 57 bis
Volontariato - Flessibilità
Considerato il valore sociale e la funzione dell'attività
di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà
e pluralismo, le Aziende favoriranno gli appartenenti ad organizzazioni
iscritte nei registri previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266 e che prestano gratuitamente attività di volontariato,
secondo le modalità e le finalità di cui alla sopra
citata legge, nella fruizione - su richiesta degli interessati
e compatibilmente con le esigenze di servizio - delle forme di
flessibilità degli orari di lavoro previste dal contratto
nazionale.
Art. 58
Orario di sportello settimanale e giornaliero
L'orario settimanale di sportello è pari a 35 ore e 30
minuti disponibili per l'Azienda.
L'orario di sportello non può iniziare prima delle ore
8,20, o nei casi di cui al terzo comma dell'art. 55
delle ore 8,05: la sua durata giornaliera non può essere
inferiore alle 5 ore. E' in facoltà dell'Azienda di utilizzare
il periodo eccedente le 5 ore come prosecuzione dell'orario di
sportello della mattina e/o nel pomeriggio fino alle ore 16,30
(ore 18,00 nella giornata c.d. lunga).
Qualora nei casi, alle condizioni e con le modalità
di cui all'art.55 l'orario di lavoro inizi prima delle
ore 8,30, i termini di apertura e chiusura dell'eventuale sportello
pomeridiano vengono correlativamente anticipati.
Fra l'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e quello dell'adibizione
allo sportello dell'interessato deve intercorrere un periodo minimo
di 5 minuti; fra il termine di tale adibizione e la fine dell'orario
giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere
un periodo minimo di 55 minuti (25 minuti nel caso di sportello
di durata pari o superiore a 6 ore e 30 minuti).
Precisazioni circa la sussistenza delle condizioni tecnico-organizzative
che consentano l'ampliamento dell'ulteriore mezz'ora di sportello
saranno fornite dall'Azienda alle OO.SS. aziendali in apposito
incontro.
La durata di adibizione individuale alla cassa non potrà
essere superiore alle 6 ore giornaliere: in deroga al predetto
limite, d'intesa fra l'Azienda e le OO.SS. aziendali, possono
essere individuate le unità operative per le quali la predetta
adibizione individuale può essere protratta fino a 6 ore
e 30 minuti giornalieri.
Gli organismi sindacali (destinatari della informativa di cui
all'art.141 del presente contratto), laddove ritengano di formulare
osservazioni in ordine ai riflessi che le variazioni (da 5 a 6
ore) dell'orario di sportello possono determinare sulla prestazione
lavorativa degli addetti (ad es.: tempi necessari per le operazioni
di chiusura) hanno facoltà di illustrarle congiuntamente
nel corso di un incontro con l'Azienda da tenere entro 20 giorni
dalla ricezione dell'informativa da parte dell'Azienda medesima.
Ove l'Azienda non ritenesse di accogliere dette osservazioni,
si darà luogo, a richiesta congiunta degli Organismi sindacali
predetti da formulare entro i 5 giorni successivi all'incontro
con lettera raccomandata A.R. all'ACRI e, per conoscenza, all'Azienda
ad una riunione la cui data verrà fissata dall'ACRI
stessa presso la propria sede entro 30 giorni dalla richiesta.
In detta riunione l'argomento verrà esaminato da parte
dell'ACRI e delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
interessate, con la partecipazione dell'Azienda e degli Organismi
sindacali in parola.
Ove anche dalla riunione non emerga una diversa soluzione, il
provvedimento dell'Azienda diventa comunque operativo.
La procedura di cui sopra si applica per la sola ipotesi di Istituti
che non abbiano esercitato la facoltà prevista dall'art.52
del CCNL 9 marzo 1983 (possibilità di ampliare lo sportello
da 5 a 6 ore). Per l'ulteriore ipotesi di ampliamento (da 6 ore
a 6 ore e 30 minuti) vale, infatti, quanto previsto al precedente
quarto comma.
Delle 3 ore di sportello, aggiuntive rispetto alle 32 ore e 30
minuti previste dall'art.53 del CCNL 19 marzo 1987, almeno due
sono utilizzate in una giornata (c.d. "lunga") ad esclusione
del venerdì (o, comunque, l'ultima giornata lavorativa
settimanale dell'unità operativa interessata) mentre l'eventuale
residuo rispetto alle 3 ore stesse è utilizzato nelle rimanenti
giornate.
Nelle sedi e agenzie nella quali non sia in forza personale sufficiente
per effettuare gli spostamenti di orario di cui al comma che precede,
non si effettua la giornata "lunga". In quelle sedi
ed Agenzie può essere utilizzato, tuttavia, per ogni giornata
lavorativa, il prolungamento di un quarto d'ora dell'apertura
dello sportello.
L'utilizzo di 15 minuti giornalieri (o di altro periodo fino
ad un'ora) di aumento dello sportello viene effettuato nell'ambito
dei limiti attuali di durata e collocazione dell'orario giornaliero
di lavoro di cui all'art.55.
La definizione dei nuovi orari di sportello riguardanti, la facoltà
della singola Azienda di utilizzare il prolungamento di almeno
2 ore nella giornata lunga è oggetto di trattativa tra
l'Azienda e le OO.SS. aziendali alle quali l'Azienda stessa espone
il piano generale relativo agli sportelli presso i quali viene
effettuato il prolungamento di almeno 2 ore in un giorno della
settimana. Successivamente, l'Azienda ne informa le rispettive
R.S.A. per gli aspetti di pertinenza della filiale: le rappresentanze
sindacali aziendali potranno formulare nell'occasione proprie
osservazioni in materia ai fini della suddetta trattativa.
La mancata conclusione della trattativa nei 15 giorni successivi
alla predetta informativa alle R.S.A. non può impedire
l'applicazione da parte dell'Azienda medesima del nuovo orario.
Nella giornata lunga di sportello l'Azienda può disporre
spostamenti di orario anche superiore all'ora (con un massimo
di due ore) in aggiunta ai quantitativi già consentiti
dalle norme esistenti, nel limite di un ulteriore 20% del complesso
dei quadri, impiegati, commessi ed ausiliari della unità
produttiva interessata (altri 6 addetti per le unità con
personale non superiore a 30 dipendenti delle categorie di cui
sopra): queste possibilità nel loro complesso, vanno intese
ai fini della giornata lunga di sportello senza
limitazione qualitativa.
Presso le unità produttive di cui all'ultimo comma dell'art.2
della Convenzione 24 giugno 1970, dal complesso dei quadri, impiegati,
subalterni ed ausiliari si intendono esclusi quelli addetti agli
uffici e servizi della Direzione Generale o centrale, agli uffici
staccati ed al centro contabile (meccanografico o elettronico).
Ai lavoratori che nella giornata lunga di sportello, abbiano
avuto, a questi stessi fini, uno spostamento di orario superiore
all'ora (massimo 2), per essere addetti in tale giornata a compiti
che comportino lo svolgimento della prestazione a diretto contatto
con il pubblico e/o alle chiusure contabili, spetta, con decorrenza
1° gennaio 1995 ed in luogo della indennità pari
a £.6.600 giornaliere prevista dall'art.56, una specifica
indennità di £. 25.300 per ciascun giorno di
effettuazione.
L'applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro
motivo non possono rendere permanente anzichè eccezionale
la prestazione di lavoro straordinario.
NOTE A VERBALE
1 I criteri per l'adeguamento dell'indennità di
rischio nei confronti del personale che venga adibito allo sportello
per più di 5 ore sono stabiliti nella tabella contenente
le misure dell'indennità di rischio allegata all'Accordo
Economico nazionale.
2 Le parti convengono che le condizioni oggettive per l'adibizione
di 6 ore e 30 minuti giornalieri di cui al sesto comma del presente
articolo si realizzano, a titolo di esempio, presso quelle unità
operative ove sia addetto un unico cassiere.
Art. 59
Intervallo per la colazione
Il personale appartenente alle categorie dei quadri, degli impiegati
e dei subalterni tranne che nei giorni semifestivi
ha diritto ad un intervallo di un'ora per la colazione. Tale intervallo
viene attuato, salvo quanto previsto al comma successivo fra le
ore 13,30 e le ore 14,30.
L'inizio dell'intervallo può essere protratto fino a 10
minuti dopo la chiusura dello sportello antimeridiano, con correlativo
spostamento del termine dell'intervallo medesimo. La durata dell'intervallo
può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a
mezz'ora e fino a due ore, con intese a livello aziendale con
le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in quanto compatibili
con la collocazione dell'orario di sportello.
Nei casi di cui all'art.56 nonchè laddove lo giustifichino
le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto
e le esigenze del servizio in particolare quelle connesse
all'orario di sportello l'intervallo per la colazione può
essere attuato (anche mediante l'adozione di turni) con inizio
non prima delle ore 12 e non dopo le ore 14,40.
Nella ipotesi di cui al successivo art.60, previa intese a livello
aziendale con le OO.SS. l'inizio dell'intervallo può essere
protratto anche solo con riferimento a singole unità operative
o a gruppi di lavoratori fino a 30 minuti dopo la chiusura dello
sportello.
Art. 60
Spostamenti di orario di lavoro e/o sportello
Le disposizioni di cui agli artt. 55, 56, 58 e 59 vanno osservate
anche nei confronti del personale utilizzato su cinque giorni
alla settimana presso sportelli speciali distaccati ovvero presso
servizi di ricevitoria, esattoriatesoreria.
Tuttavia, nei casi appresso indicati è consentito lo spostamento
dell'inizio e del termine dell'orario giornaliero di lavoro e/o
di sportello:
a) mercati (ortofrutticoli, ittici, ecc.);
b) manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi);
c) posti di confine o doganali, stazioni marittime, aeree o autostradali
e in genere presso gli sportelli cambio.
Nei casi in cui alla lettera b) e alla lettera c) nonchè
nei casi dei servizi di cassa e tesoreria abbinati alla Ricevitoria
Provinciale o alla Esattoria delle imposte dirette (per il solo
periodo di riscossione delle rate di imposta), l'orario giornaliero
di sportello può anche essere superiore ai limiti giornalieri
di cui all'art.58.
Nel caso di sportelli destinati ad operare esclusivamente all'interno
di complessi industriali, l'orario giornaliero di lavoro può
essere anticipato o posticipato di mezz'ora, fermo che detto orario
giornaliero non può iniziare prima delle ore 7.
Nei casi di cui al secondo comma, previa intesa con le OO.SS.
aziendali, l'intervallo potrà essere adottato in relazione
alle esigenze dello svolgimento delle attività per cui
lo sportello opera.
Art. 60 bis
Sportelli turistici e sportelli situati presso strutture aperte
al pubblico (ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini)
Le Parti stipulanti convengono sull'esigenza di adeguare la
disciplina contrattuale alle mutate esigenze di presidio del territorio,
alla necessità delle Aziende di fornire servizi più
efficienti e più flessibili all'utenza e di favorire la
più funzionale organizzazione del lavoro, nella responsabile
valutazione delle garanzie individuali e collettive e per un equilibrato
contemperamento delle esigenze dei lavoratori.
Tanto premesso le Parti medesime stabiliscono quanto segue:
A) Il numero degli sportelli cui si applicano le successive
lettere B) e C) non può complessivamente eccedere l'8%
di tutti gli sportelli dell'Azienda interessata operanti sul territorio
nazionale ad orario intero (e cioè per almeno 5 giorni
la settimana e 5 ore al giorno), con arrotondamento delle eventuali
frazioni eccedenti lo 0,5 all'unità superiore e con un
minimo di 1 sportello per le Aziende che ne abbiano almeno 5.
B) L'Azienda ha facoltà di procedere ad una diversa
distribuzione dell'orario di lavoro e di sportello settimanale
rispetto a quella dal lunedì al venerdì - oltreché
nei casi già disciplinati dagli artt. 60 e 61 - per gli
sportelli situati presso strutture aperte al pubblico (ipermercati,
centri commerciali, grandi magazzini).
Per dette nuove fattispecie la distribuzione settimanale dell'orario
di lavoro e di sportello potrà avvenire dal martedì
al sabato, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina e dal
lunedì al sabato, fermi restando la distribuzione dell'orario
giornaliero ed i limiti individuali di cui agli artt. 60 e 61.
Detti nuovi provvedimenti potranno interessare, fermo quanto
previsto alla lett. A), un massimo di dipendenti dell'Azienda
che si determina moltiplicando per 5 il numero degli sportelli
che si attivano.
L'Azienda che intenda adottare i provvedimenti di cui al comma
precedente fisserà un apposito incontro con gli organismi
sindacali di cui all'art.141, 2° comma, per verificare congiuntamente
la rispondenza delle scelte aziendali alle fattispecie di cui
al primo comma della presente lett. B) e per concordare le articolazioni
degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e
orari di entrata e di uscita del personale interessato), nell'ambito
di quelle di cui al secondo comma della presente lettera B), tenendo
conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture.
C) I servizi di sportello nella giornata di sabato presso le
unità operative situate in località turistiche potranno
essere prestati alle condizioni seguenti:
- l'Azienda individuerà, informandone gli organismi
sindacali di cui all'art. 141, 2° comma, le località
prescelte. In tale occasione, a richiesta dei suddetti organismi,
si procederà alla verifica della sussistenza del requisito
di "località turistica" della piazza o della
zona ove l'Azienda intende attivare i servizi di sportello in
discorso.
- L'Azienda potrà articolare l'orario di sportello in
modo da utilizzare il quantitativo massimo di 35 ore e 30 minuti
dal lunedì al sabato (non più di 4 ore di sportello
nella giornata di sabato).
- L'utilizzo di lavoratori nella giornata di sabato può
essere disposto dall'Azienda - articolando l'orario di lavoro
degli interessati dal martedì al sabato, dal lunedì
pomeriggio al sabato mattina e dal lunedì al sabato e fermo
quanto previsto alla lett. A) - nel limite massimo che si determina
moltiplicando per 5 il numero degli sportelli che si attivano.
L'Azienda provvederà a predisporre al riguardo, se
possibile, opportune turnazioni; comunque, l'utilizzo del singolo
lavoratore nella giornata di sabato non potrà eccedere
12 volte all'anno.
Le Parti aziendali daranno luogo ad una valutazione congiunta
in ordine alla tipologia dell'orario da adottare nell'ambito delle
articolazioni di orario di cui al primo comma del presente alinea
per concordarne le modalità applicative.
Trascorso un anno dall'adozione dei relativi provvedimenti,
si darà luogo ad un incontro in sede aziendale per un riesame
congiunto della situazione, sulla base delle esperienze nel frattempo
acquisite.
NOTA A VERBALE
Le Parti stipulanti convengono che vada evitata, nell'ambito
di ciascuna Azienda, la eccessiva concentrazione, nella medesima
piazza, di servizi di sportello di cui alla presente lettera
C) nella giornata di sabato.
Art. 60 ter
A far tempo dal 1° gennaio 1995, ai quadri, impiegati
e commessi il cui orario settimanale di lavoro sia distribuito
su sei giorni viene riconosciuto, per ogni settimana interessata
da tale distribuzione, un permesso aggiuntivo di 40 minuti da
fruire secondo le modalità dell'art. 52 con estensione
a tutti i lavoratori cui si applica tale distribuzione di orario
del compenso di cui all'art. 53, 2° comma, con salvaguardia,
per la parte eccedente, delle più favorevoli situazioni
normative ed economiche aziendalmente in atto.
Nell'applicare le flessibilità aggiuntive stabilite
nell'art. 60bis le Aziende daranno la precedenza ai lavoratori
che eventualmente lo richiedano, compatibilmente con le esigenze
di servizio.
DICHIARAZIONE ACRI ALLE OO.SS.
Relativamente agli sportelli situati presso ipermercati, centri
commerciali e grandi magazzini, si è convenuto tra le Parti
stipulanti che sia possibile - nell'ipotesi di distribuzione dell'orario
di lavoro di cui all'art. 61 - concordare in sede aziendale orari
giornalieri di lavoro che prevedano limitazioni comunque non superiori
a 15 minuti per ciascun giorno lavorativo della settimana.
Tali diverse soluzioni, naturalmente, saranno alternative
a quanto complessivamente disposto nella norma che precede, primo
comma e dovranno, comunque, risultare funzionali alle esigenze
di servizio al pubblico delle predette strutture.
Art. 61
Orario di lavoro e di sportello ripartiti su sei giorni - limiti
giornalieri
Per il personale di cui all'ultimo comma dell'art.52 viene comunque
garantita una durata massima giornaliera dell'orario di lavoro
di ore 6,15; l'orario di sportello non può giornalmente
superare le 5 ore.
Nei soli casi di sportelli staccati presso posti di confine o
doganali, stazioni marittime, aeree e autostradali nonchè
nei casi di sportelli presso manifestazioni temporanee (fiere,
mostre, congressi) presso gli sportelli cambio e nei casi di servizi
di cassa e tesoreria abbinati alla ricevitoria provinciale o alla
esattoria delle imposte dirette (per il solo periodo di riscossione
delle rate di imposta), l'orario giornaliero di sportello può
anche essere superiore ai limiti giornalieri di cui all'art.58.
Art. 62
Deroghe agli orari - intese con le OO.SS.
Eventuali deroghe a quanto previsto dagli artt.52 quinto comma
e 60, per gli sportelli speciali distaccati potranno essere ammesse,
anche in vigenza del presente contratto, solo mediante accordo
da stipularsi tra l'ACRI e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
firmatarie del presente contratto.
Art. 63
Giorni festivi e giorni semifestivi
Sono considerati giorni festivi quelli dichiarati tali dalle
disposizioni di legge.
Sono considerati giorni semifestivi i seguenti: la ricorrenza
del Santo Patrono di ogni località, la vigilia di Pasqua,
la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale e il 31 dicembre.
Nei giorni semifestivi fermi restando i termini di inizio
dell'orario di lavoro e di sportello di cui agli articoli 55 e
successivi l'orario di lavoro non può superare le
cinque ore.
Nei giorni semifestivi l'orario di sportello non può superare
le 3 ore e 30 minuti.
Art. 64
Adibizione alle macchine contabili - limiti temporali
Il lavoratore addetto alle macchine contabili escluse
le comuni macchine calcolatrici non può di regola
essere adibito all'uso delle medesime per un periodo superiore
a 2/3 dell'orario normale giornaliero. Durante il rimanente periodo
il lavoratore non potrà essere adibito ad altri lavori
a macchina.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno reciprocamente atto che, tra le "macchine
contabili" di cui al presente articolo, non sono da ricomprendersi
le macchine elettroniche, quali ad esempio, i terminali ed i minielaboratori.
Art. 65
Personale addetto ai CED - orari, indennità, inquadramenti
L'orario normale di lavoro per il personale addetto a centri
meccanografici e/o elettronici è uguale a quello del restante
personale dell'Azienda.
Mediante accordi con le OO.SS. aziendali, l'orario settimanale
di lavoro per il personale addetto al CED potrà essere
distribuito, anche con criteri diversi da quelli previsti dall'art.52,
in modo tale da garantire la operatività del CED per l'intero
arco della settimana.
L'orario di lavoro di una limitata aliquota del personale del
CED addetto ad apparecchiature del CED stesso per le quali siano
necessari cicli continui di lavorazione potrà essere peraltro
distribuito nell'intero arco settimanale anche in turni giornalieri
a carattere continuativo di uniforme durata nell'arco delle 24
ore.
A tale personale nonchè a quello addetto al funzionamento,
manutenzione, ripristino delle stesse apparecchiature (hardware,
software) del sistema di elaborazione dei dati viene esteso l'obbligo
di reperibilità di cui all'art.54 8° comma
del presente contratto ed altresì i relativi compensi
previsti dai contratti integrativi aziendali.
Prima di procedere alla eventuale attuazione di quanto previsto
dal terzo e quarto comma che precedono, le parti concorderanno,
in sede aziendale, il trattamento economico, i limiti delle aliquote
di personale interessato, il numero e l'ora di inizio dei turni,
le modalità per la reperibilità nonchè, laddove
necessario, il coordinamento con le precedenti normative aziendali
eventualmente esistenti.
Mediante accordi con le OO.SS. aziendali la normativa di cui
ai comma precedenti potrà essere estesa ad altre attività
del CED.
Al personale addetto alle macchine perforatrici (escluso il caso
di cui al successivo settimo comma) verrà assicurato un
riposo di 30 minuti nella giornata, da ripartire in due periodi.
Ove sia necessario per esigenze tecniche, le Aziende sono autorizzate
a derogare, nei confronti del personale addetto ai centri meccanografici
e/o elettronici, alle disposizioni previste dall'art.59 in materia
di intervallo per la colazione, con correlativo spostamento del
termine dell'orario di lavoro.
In deroga a quanto previsto dall'art.52 l'orario di lavoro del
personale dei centri non potrà superare le 35 ore e 35
minuti settimanali e le 7 ore e 10 minuti giornalieri (6 ore
e 55 minuti il venerdì) quando il lavoro si svolga in un
unico turno giornaliero. Salvo quanto previsto al comma successivo,
è escluso dai turni il personale addetto al data entry.
Fermo quanto previsto dalla nota a verbale n.2 in calce al presente
articolo, previa intesa con le OO.SS. aziendali potrà svolgersi
in un unico turno giornaliero anche l'orario di lavoro del personale,
in genere, del CED non addetto alle macchine ovvero addetto al
data entry.
Al personale addetto alle macchine perforatrici il cui orario di lavoro si svolga in un unico turno giornaliero spetta una pausa di quindici minuti nella giornata.
Al personale addetto ai turni di cui al precedente comma spettano,
con decorrenza 1° gennaio 1995, ove in base
alle mansioni svolte trattisi di quadri, impiegati, subalterni
o personale operaio, £.7.700 per ciascun giorno in
cui effettua i turni stessi. Detto compenso è assorbito,
fino a concorrenza, dall'altro previsto al comma successivo.
Per particolari esigenze tecniche e soltanto nel limite massimo
individuale di 80 giorni l'anno, potranno essere effettuati turni
notturni. Al personale adibito ai turni notturni spetta, con
decorrenza 1° gennaio 1995, un compenso di £.55.000
per ciascun turno.
Tale compenso viene corrisposto integralmente qualora il turno
notturno sia effettuato in orari intercorrenti tra le ore 22 e
le ore 6 e viene proporzionalmente ridotto qualora l'orario previsto
risulti solo parzialmente rientrante nell'ambito dei termini orari
predetti. Il compenso in parola verrà comunque erogato
nella misura integrale qualora la fine o l'inizio del turno siano
fissati per un orario compreso tra le ore 24 e le ore 6.
Il compenso di cui sopra assorbe fino a concorrenza i compensi
o assegni che fossero aziendalmente corrisposti, allo stesso titolo,
alla data di stipulazione del presente contratto.
Il lavoratore dovrà fruire, tra la fine di un turno e
l'inizio del turno seguente, di un intervallo di almeno 11 ore.
In base a quanto previsto dall'art.2, penultimo comma, nei contratti
integrativi aziendali potranno essere indicati gradi minimi per
il personale addetto a centri meccanografici e/o elettronici (esclusi
i perforatori) e potranno essere previste norme per l'inquadramento
di detto personale (sempre esclusi i perforatori) nelle categorie
dell'organico aziendale.
Per il personale dei centri meccanografici e/o elettronici potranno,
nei contratti integrativi aziendali, essere previste indennità
di mansione. Potrà essere inoltre stabilita, in luogo di
uno speciale inquadramento, la corresponsione di un particolare
trattamento economico, sempre sotto forma di indennità.
NOTE A VERBALE
1) Il rapporto di lavoro del personale dei centri o reparti meccanografici
e/o elettronici delle Aziende che gestiscono in concessione servizi
di riscossione dei tributi, può essere regolato, per una
parte del personale stesso dal presente Contratto e, per una parte,
dal CCNL del personale dipendente dai suddetti servizi. Tale norma
si applica nel caso in cui, presso il centro o reparto, si compia
promiscuamente lavoro bancario e lavoro di riscossione dei tributi.
2) Può essere adibito ai turni anche il personale non addetto
alle macchine, il cui lavoro sia strettamente necessario ovvero
risulti realmente connesso al funzionamento dei centri o reparti
meccanografici e/o elettronici.
3) Anche per il personale dei centri o reparti meccanografici
e/o elettronici adibito ai turni, vale la norma dell'art.63 relativa
alla durata dell'orario di lavoro nei giorni semifestivi.
4) Le deroghe previste all'ottavo comma del presente articolo
saranno concordate con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
5) Le disposizioni concernenti il riposo di 30 minuti nella giornata
e l'eventuale adozione di turni unici di lavoro si applicano anche
al personale addetto, al di fuori dei centri meccanografici o
elettronici, a macchine che svolgono funzioni analoghe alle perforatrici
(ad es. macchine "inforex") purchè non collegate
al servizio di sportello e non comprese fra quelle di cui all'art.64.
CHIARIMENTO A VERBALE
Ai fini del raggiungimento del limite individuale di 80 giorni
previsto dal decimo comma del presente articolo, si terrà
conto dei soli turni notturni per i quali venga erogata la integrale
misura del compenso previsto per detti turni.
RACCOMANDAZIONE
L'ACRI rivolge alle Aziende associate una raccomandazione affinchè
le Aziende vogliano adottare i possibili accorgimenti tecnici
atti ad attenuare nell'ambiente di lavoro i rumori, le vibrazioni
ed il calore conseguenti al funzionamento della macchine meccanografiche
e/o elettroniche.
Art. 66
Pause per i centralinisti
Per gli addetti ai centralini telefonici vengono stabilite dall'Azienda
pause di mezz'ora nella giornata, distribuibili anche in due frazioni,
una prima e una dopo l'intervallo meridiano. Dette pause non dovranno
essere fissate nè all'inizio nè al termine dei periodi
giornalieri di lavoro.
Per l'ipotesi di un unico operatore addetto al centralino la
fruizione della pausa è condizionata alle possibilità
che l'Azienda ha, di volta in volta, di sostituire l'operatore
medesimo.
Le pause di cui sopra assorbono fino a concorrenza le analoghe
concessioni (ivi comprese le eventuali riduzioni di orario di
lavoro) che fossero già in atto in sede aziendale.
NOTA A VERBALE
Le parti convengono che, nell'ipotesi di unico operatore addetto
al centralino, l'Azienda si adopererà per la ricerca delle
soluzioni organizzative che rendano possibile la fruizione della
pausa da parte dell'interessato.
Art. 67
Lavoro straordinario
Il lavoratore è tenuto ad una prestazione attiva e diligente
e deve svolgere le incombenze ordinarie che gli vengono affidate
entro l'orario normale.
Ove la necessità di servizio lo esigano, è in facoltà
dell'Azienda richiedere prestazioni straordinarie secondo le disposizioni
degli articoli seguenti.
Le prestazioni straordinarie devono essere di volta in volta
richieste dal superiore diretto.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti stipulanti convengono sulla necessità di
contenere il ricorso al lavoro straordinario.
Laddove il ricorso al lavoro straordinario assumesse generalmente
carattere di rilevante entità e continuità, in sede
aziendale si darà luogo ad un apposito incontro nel corso
dell'anno, su richiesta degli organi di coordinamento delle Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori stipulanti, per un esame congiunto delle
cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con
il suddetto obiettivo.
NORMA TRANSITORIA
Le parti si incontreranno entro il 15 giugno 1996 per definire
a livello nazionale una intesa sulle nuove forme di part-time
e sul lavoro straordinario introducendo anche il concetto di una
sua compensazione con ore di permesso, specificando:
- limiti nell'utilizzo di tale strumento da parte di Aziende
e lavoratori sulla base di principi di volontarietà e
reciprocità da determinare;
- tempi di applicazione;
- modalità di controllo.
Art. 68
Lavoro straordinario - registrazioni
Agli effetti del computo del lavoro straordinario, l'Azienda
provvede giornalmente, nei modi prescritti dalla legge, alle relative
registrazioni che devono essere controfirmate dai singoli interessati.
Art. 69
Lavoro straordinario - limiti
Il lavoro straordinario può essere effettuato entro il
limite massimo annuo di 100 ore (dal 1° gennaio al 31 dicembre);
detto limite va osservato nei confronti di ciascun dipendente.
E' in facoltà del lavoratore verificare periodicamente
il numero delle ore straordinarie da lui eseguite a norma del
comma precedente.
L'Azienda deve comunicare mensilmente alle Organizzazioni Sindacali
dei lavoratori firmatarie del presente contratto il numero complessivo
delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'ambito di ogni
singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero
dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni.
E' in facoltà di un componente la Rappresentanza Sindacale
del personale, appositamente designato dalle Organizzazioni Sindacali
dei lavoratori firmatarie del presente contratto, o a turni da
ciascuna di esse, di prendere visione delle registrazioni relative
al lavoro straordinario.
Le ore di lavoro straordinario saranno contenute nel limite di
due ore giornaliere e dieci settimanali.
Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel
giorno di domenica, nei giorni festivi ed in quello del sabato
(ovvero di lunedì nei casi di cui all'art.52) salvo particolari
ed eccezionali esigenze.
NOTE A VERBALE
1) Le comunicazioni di cui al terzo comma del presente articolo
saranno effettuate, da ciascuna Azienda, al Sindacato Provinciale
competente per la provincia ove trovasi le Direzione Generale
dell'Azienda stessa.
2) In merito al quarto comma del presente articolo, le parti concordano
sulla seguente linea interpretativa:
a) la cognizione delle registrazioni relative al lavoro straordinario
viene anzitutto effettuata nell'ambito dell'unità produttiva,
secondo la definizione che di questa è data nella Convenzione
per i diritti e le relazioni sindacali. Laddove, nel Comune esistano
più unità produttive, svolgeranno l'incarico altrettanti
designati delle Organizzazioni Sindacali.
b) la predetta cognizione viene effettuata anche nell'ambito delle
unità minori, con numero cioè di dipendenti inferiori
a 15;
c) le Organizzazioni Sindacali confermano che l'incaricato per
ciascuna unità di cui al predetto quarto comma del
presente articolo sarà prescelto in loco.
Art. 70
Lavoro straordinario - compensi
Il lavoro straordinario compiuto in giorno feriale deve essere
retribuito con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata
del 25%.
Il lavoro straordinario compiuto di sabato (ovvero di lunedì
nei casi in cui l'orario settimanale sia distribuito dal martedì
al sabato) sarà retribuito con la corresponsione di un
compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata del 30%. Tale
norma non si applica al personale che, a termini dell'art.52,
quinto comma, non recepisce l'adozione della settimana lavorativa
su cinque giorni.
Il compenso di cui al primo e al secondo comma del presente articolo
è dovuto anche nel caso di prestazioni di lavoro straordinario
causata da errori del personale.
Non è ammesso in alcun caso il riposo sostitutivo del
compenso per lavoro straordinario.
La retribuzione oraria di cui all'art.55 e ai comma precedenti
viene calcolata dividendo un dodicesimo dell'ammontare delle competenze
annuali (con esclusione delle voci non corrisposte per le mensilità
eccedenti le dodici, ad eccezione della indennità di mensa
e della indennità di reggenza) per un divisore fisso che
si determina moltiplicando l'orario settimanale per 52 e dividendo
il prodotto per 12, con arrotondamento a 5 per difetto.
La retribuzione del lavoro straordinario ha luogo non oltre il
mese successivo a quello in cui il lavoro stesso è stato
prestato.
I reclami relativi a compensi per lavoro straordinario devono
essere presentati per iscritto alla Direzione dell'Azienda entro
i dodici mesi successivi al termine entro cui avrebbe dovuto effettuarsi
il pagamento del compenso. Trascorso tale termine, nessun reclamo
sarà preso in considerazione.
Qualora per necessità urgenti ed improrogabili venga compiuto
lavoro straordinario notturno (quello effettuato dalle ore 22
alle ore 6), la maggiorazione di cui al primo comma del presente
articolo sarà del 55%. Per il lavoro straordinario notturno
compiuto in giorno festivo, tale maggiorazione sarà del
65%
Art. 71
Personale addetto alla stima dei preziosi - orario
L'orario per il personale del pegno addetto alla stima degli
oggetti preziosi deve essere regolato in modo da consentire l'espletamento
di tali speciali mansioni nelle migliori possibili condizioni
di visibilità.
Art. 72
Assenze - obbligo di giustificazione
Le assenze devono essere giustificate senza indugio dal lavoratore
o chi per esso al superiore diretto che ne riferirà alla
Direzione dell'Azienda, alla quale è riservato il diritto
di fare gli opportuni accertamenti.
Le assenze non giustificate saranno passibili di provvedimenti
disciplinari.
Qualora le assenze ingiustificate si protraggano oltre il quindicesimo
giorno, il lavoratore sarà considerato dimissionario ad
ogni effetto, salvo che la mancata giustificazione sia dovuta
a comprovata circostanza di forza maggiore.
Art. 73
Ferie
Al personale spetta di diritto, ogni anno, normalmente nel periodo
corrente dal 1° marzo al 30 novembre, una licenza ordinaria,
a titolo di ferie, durante la quale conserva integro il suo trattamento
economico, la cui durata è così determinata:
durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione, tanti
giorni lavorativi quanti sono i mesi compresi fra la data di assunzione
e il 31 dicembre dello stesso anno (considerandosi l'eventuale
frazione di mese come mese intero)
dall'anno successivo a quello
in cui è avvenuta l'assunzione
fino a 5 anni di servizio: 20 giorni lavorativi
con oltre 5 anni di servizio e fino a 10: 22 giorni lavorativi
con oltre 10 anni di servizio: 25 giorni lavorativi
Previo accordo con la Direzione, il lavoratore può fruire
dell'intero periodo di ferie, o di una parte di esso, in qualsiasi
epoca dell'anno.
Data la natura del riposo annuale, non è ammessa la rinuncia
alle ferie.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore
che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno
in corso, verrà liquidata la retribuzione corrispondente
a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato
nell'anno quanti sono i mesi di servizio prestato dal 1°
gennaio dello stesso anno (considerandosi l'eventuale frazione
di mese come mese intero).
Nel caso che il lavoratore sia cessato dal servizio nel corso
dell'anno ed abbia usufruito di ferie per un periodo maggiore
di quello spettantegli in proporzione dei mesi di servizio prestato
(considerandosi l'eventuale frazione di mese come mese intero),
gli verrà trattenuta dalla liquidazione una somma corrispondente
alla retribuzione relativa al maggior periodo di ferie fruito.
La liquidazione del compenso per ferie non fruite, prevista dal
quarto comma del presente articolo, deve avvenire moltiplicando
ciascun giorno di ferie non fruite per 1,20. Identico criterio
verrà seguito ai fini dell'applicazione del quinto comma
del presente articolo.
Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante
viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di
assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione del periodo
di ferie non si applica se l'assenza non superi i sei mesi; in
caso di assenza di durata superiore, la riduzione non si applica
per i primi sei mesi, salvo che l'assenza duri un intero anno.
I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso
delle ferie, infermità che il lavoratore deve immediatamente
denunciare all'Azienda, non saranno computati nella durata delle
ferie.
Nei casi di assenza obbligatoria e facoltativa per gravidanza
e puerperio si applicano le norme di legge.
Ai mutilati o invalidi di guerra (militari o civili), agli invalidi
civili, ai mutilati o invalidi per servizio e del lavoro (mutilati
ed invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968 n.482) spettano, nell'anno
di assunzione, rispettivamente 12 o 6 giorni lavorativi, a seconda
che l'assunzione sia avvenuta nel corso del primo o del secondo
semestre.
Il criterio di computo delle ferie resta fissato sulla base dei
soli giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, anche
nei confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro
è distribuito su sei giorni anzichè su cinque.
RACCOMANDAZIONE
A richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, l'ACRI
rivolge una raccomandazione alle Aziende associate perchè,
nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale è
ripartito su sei giorni invece che su cinque, sia concesso al
lavoratore, il cui ultimo giorno di ferie del periodo annualmente
spettante cada di venerdì, di riprendere il lavoro nella
giornata del lunedì successivo.
NOTA A VERBALE
Rimane inteso che, ove dovesse essere modificata la distribuzione
dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni, si intenderanno
non più applicabili le disposizioni del presente articolo,
limitatamente alle sole parti concernenti il sistema di computo
delle ferie sulla base dei giorni lavorativi, nonchè la
sopra trascritta Raccomandazione.
Art. 74
Turni di ferie e precedenze
I turni delle ferie vengono stabiliti e tempestivamente
notificati per iscritto al personale dalla Direzione dell'Azienda
la quale, compatibilmente con le esigenze del servizio, darà
la precedenza ai mutilati o invalidi di guerra (militari o civili),
ai mutilati o invalidi per servizio o del lavoro, agli invalidi
civili (mutilati o invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968 n.482)
ed al personale avente necessità di riposo per motivi di
salute. La Direzione dell'Azienda terrà inoltre conto dei
desideri degli interessati anche in rapporto alla loro situazione
familiare e alla loro anzianità di servizio.
Le ferie, per esigenze di servizio o su richiesta del lavoratore,
possono essere frazionate in due periodi annuali.
Art. 75
Ferie - richiamo in servizio
L'Azienda può richiamare l'assente ad eccezione
dei mutilati e invalidi di cui al primo comma dell'art.74
prima del termine della licenza quando urgenti necessità
di servizio lo richiedano, fermo il diritto del lavoratore di
completare le ferie in epoca successiva, entro l'anno solare,
e di ottenere il rimborso delle spese incontrate per il fatto
dell'anticipato ritorno con l'aggiunta del trattamento di trasferta
di cui all'art.93 per i giorni di viaggio.
Il suddetto rimborso spetta anche in caso di spostamento, da
parte dell'Azienda, quando urgenti necessità di servizio
lo richiedano, del periodo di ferie già notificato.
Art. 76
Licenza matrimoniale
In caso di matrimonio al lavoratore compete una licenza straordinaria
retribuita di 15 giorni continuativi di calendario, non computabili
nel periodo delle ferie annuali.
Art. 77
Permessi sostitutivi delle festività soppresse
In relazione alla soppressione di talune festività disposte
dalla legge 5 marzo 1977 n.54, a tutti i dipendenti in servizio
per l'intero anno solare sono attribuite 5 giornate di permesso
retribuito con possibilità di fruire di tali permessi
previo congruo preavviso, d'intesa con l'Azienda e compatibilmente
con le esigenze di servizio in qualsiasi periodo dell'anno
anche in aggiunta alle ferie.
Nel caso di assunzione nel corso dell'anno, i permessi di cui
sopra verranno assegnati in proporzione ai mesi interi di servizio
prestato compresi tra la data di assunzione ed il 31 dicembre
dello stesso anno. Qualora, in tale ipotesi, il lavoratore risulti
destinatario di giornate intere di permesso e di frazione di esse,
l'Azienda liquiderà la retribuzione corrispondente a detta
frazione.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al dipendente
che non abbia già usufruito dei permessi straordinari relativi
all'anno in corso, verrà liquidata la retribuzione corrispondente
a tanti dodicesimi di quella relativa ai complessivi 5 giorni
di permesso quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal
1° gennaio dello stesso anno.
Nel caso che il dipendente sia cessato dal servizio nel corso
dell'anno ed abbia usufruito di permessi straordinari per un periodo
maggiore di quello spettantegli in proporzione dei mesi di servizio
prestati, gli verrà trattenuta dalla liquidazione una somma
determinata secondo gli stessi criteri di cui al precedente comma
con riferimento ai mesi di servizio interi non prestati nell'anno.
Nel caso di assenza dal servizio, senza diritto all'integrale
trattamento economico, i permessi di cui al 1° comma verranno
ridotti di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.
Per mese intero di assenza dovranno intendersi anche assenze di
30 giorni di calendario comunque distribuiti nel corso dell'anno.
Il dipendente che non abbia fruito di permessi straordinari (o
di parte di essi) nell'anno cui detti permessi si riferiscono
avrà diritto alla corrispondente retribuzione che gli verrà
erogata entro la fine di febbraio dell'anno successivo ovvero
al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine,
la retribuzione da tener presente è, rispettivamente, quella
del mese di dicembre ovvero quella relativa all'ultimo mese di
servizio.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti chiariscono che la normativa prevista dal presente articolo
non riguarda i lavoratori addetti ad uffici in territori esteri.
Art. 78
Brevi permessi
E' in facoltà dell'Azienda di accordare brevi permessi,
senza pregiudizio del periodo di licenza ordinaria, per interessi
di famiglia, per gravi motivi di indole privata o, comunque, quando
sussistano giustificate e serie cause.
Art. 79
Cure idrotermali
In materia di cure idrotermali si applicano le relative disposizioni
di legge.
Art. 80
Permessi per lavoratori studenti
In aggiunta ai permessi giornalieri retribuiti per sostenere
prove d'esame previste dalle norme di legge per il conseguimento
presso scuole o università abilitate al rilascio
di titoli di studio legali di una laurea o di un diploma
di scuola media superiore o inferiore, vengono concessi ai lavoratori
studenti, a richiesta e con obbligo di successiva presentazione
della necessaria documentazione, ulteriori permessi retribuiti
nei seguenti limiti e con le modalità di cui in appresso:
a) per il conseguimento della laurea:
permessi giornalieri retribuiti una sola volta per ciascun
esame di profitto previsto dal piano di studi, approvato dalla
facoltà, da fruire nella giornata lavorativa precedente
a quella in cui è prevista la prova d'esame;
permessi giornalieri nei quattro giorni precedenti la discussione
della tesi di laurea;
b) per il conseguimento del diploma di scuola media ovvero per
gli esami di ammissione a classi intermedie dei relativi corsi:
permessi giornalieri per complessivi 6 giorni, da fruire
nei giorni precedenti gli esami;
c) per il conseguimento della licenza di scuola media ovvero
per gli esami di ammissione a classi intermedie dei relativi corsi:
permessi giornalieri per complessivi 4 giorni, da fruire
nei giorni precedenti gli esami.
Ai lavoratori studenti non residenti nella sede degli esami verranno
altresì concessi permessi retribuiti per il tempo necessario
per raggiungere tale sede e per il relativo rientro, sempre che
nel luogo di residenza non esistano scuole o università
del tipo prescelto.
I permessi di cui al presente articolo dovranno essere chiesti
con un preavviso di almeno 5 giorni.
I permessi di cui alla lettera a) sono concessi solo per il conseguimento
del diploma di laurea in una delle discipline di cui all'art.92
terzo comma e competono solo per la prima laurea.
I permessi di cui alla lettera b) non riguardano il conseguimento
di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo artistico,
né il conseguimento di un secondo diploma di pari grado
a quello già posseduto.
I permessi retribuiti, previsti in aggiunta rispetto a quelli
di legge, per quanto riguarda i diplomi di scuola media superiore
o la licenza di scuola media, non competono in casi di ripetizione
degli esami. Quelli relativi agli esami di profitto universitari
e agli esami di laurea, competono non oltre il secondo anno dopo
la durata del corso legale di studi.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi
aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art.55
del CCNL 22 luglio 1976.
Art. 81
Premi per lavoratori studenti
Ai lavoratori che conseguano, in servizio, un titolo di studio
superiore a quello posseduto, viene erogato al conseguimento del
titolo di studio medesimo un premio non costituente voce
di trattamento economico nelle seguenti misure:
£. 180.000 al conseguimento della licenza di scuola
media inferiore;
£. 330.000 al conseguimento del diploma di scuola
media superiore con esclusione di quella a carattere artistico;
£. 515.000 al conseguimento di un diploma di laurea.
Il premio di cui al terzo alinea del comma precedente, sarà
concesso solo per il conseguimento del diploma di laurea in una
delle discipline di cui all'art.92 terzo comma.
I contributi avanti detti saranno erogati previa presentazione
del relativo certificato, da effettuarsi entro tre mesi dalla
data di conseguimento del titolo di studio medesimo.
Costituisce condizione per l'erogazione dei suddetti contributi
la circostanza che il lavoratore sia stato alle dipendenze dell'Azienda
in ciascuno degli anni di corso legale degli studi sopra indicati;
in casi diversi, i contributi stessi saranno proporzionalmente
ridotti.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi
aziendali per le quali non sia stata esercitata la revoca dell'opzione
di cui all'art. 81 del CCNL 16 gennaio 1991.
Art. 82
Provvidenze per i figli studenti dei lavoratori
Per i figli o persone equiparate a carico dei lavoratori
secondo il criterio seguito per il diritto agli assegni familiari
e prescindendo da limitazioni riferite al reddito familiare
iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali, oppure iscritti a studi universitari
presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al
rilascio di lauree, valide ad ogni effetto di legge, ovvero a
conservatori o ad Istituti musicali equiparati per legge o che,
infine, frequentino corsi di laurea in teologia, vengono annualmente
corrisposte provvidenze non costituenti voci di trattamento
economico nelle misure ed alle condizioni seguenti:
a) £. 185.000 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria
di primo grado o dei primi tre anni di conservatorio;
b) £. 255.000 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria
di secondo grado o dei successivi anni di conservatorio;
c) £. 520.000 per gli studenti universitari.
Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente
di £. 115.000 e di £. 185.000 per gli studenti di scuola
di istruzione secondaria di secondo grado e universitari che
per mancanza di scuola od università del tipo prescelto
nel luogo di residenza della famiglia frequentano corsi
di studio in località diversa.
Le provvidenze di cui sopra, non possono essere corrisposte per
un numero di anni superiore alla durata del corso legale degli
studi previsto, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione
secondaria, per i conservatori e per ciascuna facoltà universitaria
e spettano:
per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di
primo e secondo grado o di conservatorio non ripetenti;
per gli studenti universitari, previa presentazione della
documentazione attestante l'avvenuta iscrizione a ciascun anno
accademico.
La corresponsione delle provvidenze di cui trattasi che
sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa
o borse di studio viene effettuata entro i due mesi successivi
a quello della presentazione dei documenti attestanti il sussistere
delle condizioni richieste.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi
aziendali per le quali non sia stata esercitata la revoca dell'opzione
di cui all'art. 82 del CCNL 16 gennaio 1991.
In ogni caso le provvidenze di studio spettano anche per i figli
che siano a carico secondo i criteri indicati al primo
comma del coniuge del dipendente a condizione che il coniuge
medesimo non benefici di analoghe provvidenze.
CAPITOLO VI
MALATTIA ASPETTATIVA
Art. 83
Comporto per malattia
Nei casi di assenza dal servizio dovuta a malattia o infortunio
accertati, il lavoratore che abbia conseguito la nomina in pianta
stabile ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
pari ad un mese per ogni anno di servizio, con un minimo di 6
mesi ed un massimo di 20.
I periodi suindicati sono aumentati del 50%, con un minimo globale
di 12 mesi, in caso di ricovero in sanatorio per tbc o di accertata
necessità di cura per la stessa malattia, nonchè
in caso di comprovata malattia a carattere oncologico.
Agli effetti dell'applicazione delle norme di cui sopra, avrà
efficacia l'eventuale variazione di anzianità che durante
la malattia o l'infortunio si sia verificata nei confronti del
lavoratore.
Durante i periodi di assenza per malattia o infortunio, compete
al lavoratore la retribuzione integrale, oltre agli assegni familiari.
Trascorsi i periodi di cui al primo e secondo comma, il lavoratore
sarà posto in aspettativa, salvo che non chieda l'esonero
dal servizio per malattia. Essa ha la durata massima di un anno
e non comporta corresponsione di emolumenti, ad eccezione degli
assegni familiari. L'aspettativa cessa anche quando, in seguito
agli accertamenti di cui all'art.84, risulti che non sussistono
più le cause per le quali fu accordata.
Ai fini del computo del trattamento di cui al presente articolo,
si cumulano per intero anche i periodi di assenza per malattia
o infortunio verificatisi o esauritisi nei quattro mesi precedenti.
Per l'ultimo periodo, tuttavia non verrà praticato un
trattamento meno favorevole di quello stabilito dal RDL 13 novembre
1924 n.1825 e successive modificazioni.
Trascorso il periodo di aspettativa o i soli periodi di
cui al primo e secondo comma del presente articolo qualora il
lavoratore abbia chiesto l'esonero dal servizio per malattia
senza che l'interessato abbia potuto riprendere servizio, il rapporto
di lavoro cesserà per motivi di salute con diritto del
lavoratore al trattamento previsto dagli artt.123 e 125.
L'esonero dal servizio per malattia può essere chiesto
dal lavoratore anche nel corso dell'aspettativa, fermo il trattamento
di cui al precedente comma.
Ai fini di quanto previsto dal sesto comma del presente articolo
non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente
necessario al lavoratore per sottoporsi a trattamento di dialisi.
RACCOMANDAZIONE
L'ACRI raccomanda alle Aziende di prendere in considerazione
la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili
e di particolare gravità (soggetti affetti da neoplasie,
ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti
necessità di cura.
Art. 84
Malattia - controlli
L'Azienda ha facoltà di accertare l'esistenza della malattia
o dell'infortunio e di controllarne il decorso, osservando le
disposizioni di legge che regolano la materia.
L'Azienda, sempre osservando le disposizioni di legge che regolano
la materia, potrà accertare, ai fini della riammissione
in servizio del lavoratore rimasto assente per malattia o infortunio,
se le condizioni di salute del lavoratore stesso sono tali da
consentirgli di riprendere continuativamente le attribuzioni e
i lavori del suo ufficio.
Art. 85
Malattia - mancato rientro in servizio
E' considerato dimissionario ad ogni effetto il lavoratore che,
accertata la cessazione della malattia o dell'infortunio nei modi
indicati dall'art.84, non riprende il servizio.
Art. 86
Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano, in tema di trattamento
economico e normativo, le disposizioni di legge che regolano la
materia.
Resta tuttavia stabilito che durante il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, il trattamento
economico compete alla lavoratrice con decorrenza dall'inizio
del periodo di interdizione dal lavoro in misura pari alla
retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di 5 mesi.
Analogo trattamento, limitatamente al periodo di astensione obbligatoria
"postpartum" (tre mesi), sarà applicato
anche per l'ipotesi di adozione.
Nel caso in cui da parte degli Enti previdenziali si provveda,
per detto periodo, alla erogazione di trattamenti economici in
misura inferiore a quella di cui al secondo comma, i predetti
trattamenti saranno integrati dall'Azienda per la relativa differenza,
sempre nel limite massimo di 5 mesi.
Ove durante il periodo di astensione obbligatoria intervenga
una malattia, si applicano le disposizioni dell'art.83 a decorrere
dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, rimanendo in
tutto o in parte assorbiti i trattamenti previsti per i corrispondenti
periodi di astensione obbligatoria. Non sono invece computabili,
agli effetti del periodo di conservazione del posto di cui al
citato art.83, le malattie determinate da gravidanza, ancorchè
non rientranti nei casi previsti dalla lettera a) dell'art.5 della
legge 30 dicembre 1971 n.1204 (casi di gravi complicanze della
gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possono
essere aggravate dallo stato di gravidanza), o da puerperio.
Art. 86 bis
Gravidanza e puerperio - segue
In caso di decesso della madre o di grave infermità
della medesima che - secondo idonea certificazione medica - le
renda impossibile assistere il proprio figlio, il lavoratore padre
del bambino può chiedere di avvalersi dei diritti indicati
nella sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 19 gennaio
1987.
Fermo restando quanto sopra previsto, il lavoratore padre
può avvalersi del diritto ai riposi giornalieri post partum
di cui all'art.10 della legge 30 dicembre 1971, n.1204 nei limiti
indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.179 del 21
aprile 1993.
Il lavoratore affidatario del minore (ai sensi dell'art.10,
legge 4 maggio 1983, n.184) può avvalersi dell'astensione
dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso
del bambino nella famiglia affidataria, nei limiti indicati nella
sentenza della Corte Costituzionale n.341 del 15 luglio 1991.
Art. 87
Aspettativa per motivi di studio, familiari e personali
L'Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce
al lavoratore che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita
per motivi di studio, familiari e personali fino ad un massimo
di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in
non più di due periodi.
Decorso l'anno, l'Azienda potrà, in via eccezionale,
prolungare l'aspettativa di ulteriori 6 mesi.
Le Aziende accoglieranno le domande di aspettativa dirette
a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di
età compresa fra 3 e 4 anni, che sia affetto da patologie
di particolare gravità, idoneamente certificate.
E' in facoltà del lavoratore di chiedere che l'aspettativa
cessi anche prima dello scadere del termine per il quale era stata
accordata.
Durante l'aspettativa cessa, normalmente, la corresponsione dello
stipendio e di ogni altro emolumento ad eccezione degli assegni
familiari.
Il lavoratore che non riprende servizio allo scadere della aspettativa
è considerato dimissionario ad ogni effetto.
L'aspettativa può essere rinnovata, di regola, solo
dopo un ulteriore periodo di servizio effettivo di almeno cinque
anni.
RACCOMANDAZIONE
L'ACRI raccomanda alle proprie Associate di favorire, nella concessione dell'aspettativa (anche per periodi di durata superiore rispetto a quelli sopra previsti), quelle situazioni, provatamente accertate, di lavoratori tossicodipendenti che si sottopongono ad effettiva cura riabilitativa.
Art. 88
Aspettativa per motivi di studio, familiari e personali
Il collocamento in aspettativa di cui all'art. 87 sarà
comunicato per iscritto al lavoratore. La comunicazione conterrà:
a) la indicazione della deliberazione con cui l'aspettativa è stata concessa;
b) la causa che l'ha determinata;
c) la data di inizio e la scadenza.
Art. 89
Aspettativa - effetti
Il tempo trascorso in aspettativa accordata a sensi dell'art.
87 non è computabile ad alcun effetto.
Art. 89 bis
Assenze per malattia - effetti
Il periodo di assenza dal servizio per malattia o infortunio
è computabile a tutti gli effetti, salvo quanto previsto
dall'art.73 settimo comma.
CAPITOLO VII
SERVIZIO MILITARE
Art. 90
Servizio militare
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di
leva, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto in
conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge.
Il lavoratore al quale sia conservato il posto a' sensi del comma
precedente, ha diritto alla percezione di due mensilità
di retribuzione.
Il periodo di assenza di cui al primo comma nel solo caso
di servizio militare prestato, durante il rapporto di lavoro con
l'Azienda, dopo il 1° gennaio 1948 viene computato
ai fini della maturazione degli scatti di anzianità (scatti
periodici), del trattamento di ferie e quello di malattia.
Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori
che anzichè il servizio militare compiano un servizio sostitutivo
previsto dalla legge.
In caso di richiamo alle armi al personale sarà praticato
il trattamento di legge.
Art. 91
Servizio militare - mancato rientro
Il lavoratore che abbia lasciato il servizio per chiamata o richiamo
alle armi ha il dovere di ripresentarsi all'Azienda entro il termine
stabilito dalla legge, salvo comprovate circostanze di forza maggiore.
Il lavoratore che non si ripresentasse all'Azienda entro il termine
di cui sopra sarà considerato dimissionario ad ogni effetto.
CAPITOLO VIII
ANZIANITA' CONVENZIONALI
Art. 92
Anzianità convenzionali
Ai soli effetti dell'applicazione degli aumenti periodici e del
trattamento di ferie e di malattia, verranno riconosciute al personale
in pianta stabile, una sola volta nella carriera, le seguenti
anzianità convenzionali:
a) 1 anno ai decorati di medaglia o di croce di guerra al valore
militare, ai promossi per merito di guerra, ai mutilati e invalidi
di guerra (militari o civili), ai feriti di guerra;
b) 1 anno ai decorati di medaglia al valor civile, ai mutilati
e invalidi per servizio e del lavoro;
c) il periodo di servizio militare prestato in zona di operazioni
durante le campagne di guerra riconosciute dallo Stato.
Per la identificazione dei beneficiari e per le modalità
di applicazione dei benefici si osservano le disposizioni previste
dalle leggi relative;
d) il 100% del servizio prestato presso altre Aziende assorbite
o poste in liquidazione dall'Azienda, solo nel caso che detto
servizio non sia stato liquidato dall'Azienda assorbita o posta
in liquidazione;
e) il 100% del servizio prestato presso la stessa Azienda o presso
altre Casse di Risparmio SpA, Monti di Credito su Pegno SpA, ICCRI
SpA, quando non ricorrono gli estremi della lettera d);
f) il 50% del servizio prestato presso altre Aziende di credito,
purchè l'assunzione sia avvenuta nella stessa categoria
di appartenenza dell'Azienda di provenienza, quando non ricorrono
gli estremi della lettera d).
I benefici di cui alla lettera a) sono cumulabili solo se le
benemerenze dalle quali derivano sono state conseguite in campagne
di guerra diverse. I benefici di cui alla lettera b) spettano
per un solo titolo e non sono cumulabili con quelli di cui alla
lettera a), restando in essi assorbiti.
Sempre ai soli effetti dell'applicazione degli aumenti periodici,
del trattamento di ferie e di quello di malattia, al personale
in pianta stabile appartenente almeno al grado immediatamente
superiore a quello minimo della categoria impiegati che abbia
conseguito o che consegua dopo l'assunzione, presso Università
statali o riconosciute dallo Stato, una o più delle seguenti
lauree: giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche
e bancarie, scienze bancarie e assicurative, scienze statistiche,
scienze politiche, scienze economiche e marittime, lingue estere,
lettere (e "materie letterarie" della facoltà
di magistero), scienze matematiche, fisiche, agrarie, forestali,
sociologia, scienza dell'informazione (o informatica), ingegneria,
architettura, economia politica, economia aziendale e scienze
economiche, sarà riconosciuta, una sola volta nella carriera,
una anzianità convenzionale di quattro anni.
Le lauree in economia politica ed economia aziendale saranno
riconosciute ai fini di cui sopra anche se non conseguite presso
Università statali o riconosciute dallo Stato purchè
siano ritenute equipollenti a diplomi di laurea, così conseguiti,
da norme di legge.
L'anzianità convenzionale di cui ai due precedenti comma
sarà anche concessa al personale al quale, all'atto dell'assunzione
verrà chiesta una laurea di qualsiasi tipo.
Le anzianità convenzionali di cui al presente articolo
non verranno riconosciute se gli interessati non produrranno i
documenti comprovanti i titoli che ad esse danno diritto all'atto
dell'assunzione oppure entro sei mesi dalla data del successivo
conseguimento. Le relative anzianità convenzionali saranno
riconosciute all'interessato dalla data di assunzione nel primo
caso e dalla data di conseguimento dei titoli che vi danno diritto
nel secondo caso.
NOTE A VERBALE
1) Le parti convengono che, ove all'atto dell'assunzione, il
lavoratore denunci all'Azienda di avere in corso pratiche per
il conseguimento di titoli inerenti alle anzianità convenzionali
di cui alle lettere a) e b) dell'art.92, l'Azienda riconoscerà
la relativa anzianità convenzionale al momento della esibizione
dei documenti comprovanti i titoli di cui sopra.
Gli effetti del riconoscimento di tale anzianità convenzionale
decorrono, per la parte tabellare, dalla data di assunzione
ma comunque nel limite massimo di un quinquennio e per
il trattamento di ferie e di malattia, dalla data di esibizione
dei documenti.
2) Agli effetti della identificazione della "categoria di appartenenza" di cui alla lettera f) dell'art.92, si fa riferimento all'ordinamento organico in atto al 31 dicembre 1972.
CAPITOLO IX
MISSIONI E TRASFERIMENTI
Art. 93
Missione - trattamento economico
L'Azienda ha la facoltà di inviare il personale in missione
temporanea.
Al personale inviato in missione temporanea spetta:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio e di quelle per il trasporto del normale bagaglio;
2) il rimborso delle spese di posta, telegrafo ed altre fatte in esecuzione del mandato ricevuto e nell'interesse dell'Azienda;
3) la diaria per i giorni di viaggio e di permanenza fuori del
Comune dov'è ubicato il luogo di lavoro la cui misura complessiva
viene fissata annualmente d'intesa fra le parti stipulanti il
contratto collettivo nazionale di lavoro. Essa è maggiorata
del 10%, in caso di missione in centri con popolazione superiore
ai 200 mila e fino a 500 mila abitanti, del 20% in caso di missione
in centri con popolazione superiore ai 500 mila abitanti e fino
ad un milione, del 30% in caso di missione in centri con popolazione
superiore ad un milione di abitanti ed è riferita a missioni
di giornata intera comprendendo la consumazione dei due pasti
principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso
viene corrisposta in ragione di 1/3, rispettivamente, per ogni
pasto ed il pernottamento.
Ferme le misure previste dal precedente punto 3), mediante accordi
con le OO.SS. aziendali, potranno essere previsti criteri di erogazione
diversi da quelli di cui al predetto punto 3) medesimo in funzione
della durata giornaliera della missione e/o della distanza del
luogo dello stesso.
Con l'autorizzazione dell'Azienda, il dipendente potrà
fruire del rimborso a piè di lista delle spese documentate.
Detto trattamento è sostitutivo della diaria di cui sopra.
Sempre con l'autorizzazione dell'Azienda e ricorrendo situazioni speciali, potrà essere effettuato il rimborso a piè di lista della spesa dell'albergo. In tal caso la misura della diaria giornaliera è ridotta di 1/3.
Per le missioni all'estero può essere effettuato il rimborso
delle spese a piè di lista ed in tal caso spetta una diaria
pari alla metà di quella stabilita per le missioni nel
territorio nazionale.
Tutte le spese devono essere giustificate.
Art. 94
Trasferimenti - limiti
Il trasferimento del lavoratore ad unità produttiva situata
in comune diverso, può essere disposto dall'Azienda solo
per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive.
Nel disporre i trasferimenti, in ogni caso l'Azienda terrà
conto, compatibilmente con le possibilità di servizio,
delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato.
Il trasferimento ad unità produttiva situata in Comune
diverso deve essere comunicato con un preavviso non inferiore
a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la
piazza di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore
a 30 chilometri.
Nei confronti del lavoratore che abbia compiuto 45 anni di età
ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento
ad unità produttiva situata in Comune diverso non può
essere disposto senza consenso del lavoratore stesso.
La disposizione di cui al comma che precede non si applica nei
casi di trasferimento ad unità produttiva situata in Comune
diverso che disti meno di 30 chilometri ed, in ogni caso, agli
impiegati preposti o da preporre a filiali o dipendenze comunque
denominate.
Il lavoratore può inoltre essere trasferito, a domanda
motivata, quando le esigenze di servizio lo consentano.
Il personale eventualmente distaccato presso le concessioni del
servizio di riscossione dei tributi conserva il diritto all'applicazione
del presente contratto.
Art. 95
Rotazioni
Per agevolare lo sviluppo delle conoscenze professionali le Aziende
favoriranno le rotazioni del personale nelle mansioni proprie
della categoria e, se ausiliari, della qualifica.
Alle richieste del suddetto personale di essere utilizzato in
altri compiti anche in uffici diversi, sarà dato corso,
nei limiti delle obiettive possibilità e compatibilmente
con le esigenze operative, avuto riguardo alla priorità
temporale della presentazione delle medesime e alle attitudini
dei richiedenti.
Gli impiegati e subalterni adibiti alle stesse mansioni da almeno
10 anni hanno diritto di essere utilizzati in altri compiti anche
in uffici diversi nel limite del 10% annuo del numero degli addetti
all'ufficio cui ciascun richiedente è assegnato e compatibilmente
con la possibilità, per l'Azienda, di ricoprire il posto
che dovesse rendersi vacante.
La norma di cui al comma precedente non si applica, per la parte
relativa alla rotazione nell'ambito dello stesso ufficio di appartenenza,
nei confronti del personale addetto ad uffici presso i quali l'organizzazione
del lavoro non preveda un adeguato numero di mansioni differenziate.
Art. 96
Trasferimenti - trattamento
Il lavoratore che, a seguito di trasferimento disposto ad iniziativa
dell'Azienda, abbia trasferito la propria residenza ha diritto:
1) per chi non abbia familiari conviventi verso cui sia tenuto
all'obbligo degli alimenti:
a) al rimborso delle spese effettive di viaggio seguendo la via più breve;
b) al rimborso delle spese per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
c) al rimborso della eventuale perdita di pigione, con un massimo di un anno, in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo alla sublocazione;
d) alla diaria di cui all'art.93 n.3 per il tempo necessario al
trasferimento e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni;
2) per chi abbia familiari conviventi verso cui sia tenuto all'obbligo
degli alimenti:
a) al rimborso delle spese effettive di viaggio di cui all'art.93 seguendo la via più breve, per sè e per le persone di famiglia conviventi che con lui si trasferiscono compresa l'eventuale persona di servizio;
b) al rimborso delle spese per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
c) al rimborso dell'eventuale perdita di pigione, con un massimo di un anno, in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione e far luogo alla sublocazione;
d) alla diaria di cui all'art.93 n.3 per il tempo necessario al
trasferimento e comunque per un periodo non superiore a 45 giorni.
Questa diaria, per un periodo non superiore a 30 giorni, spetta
ai familiari in misura del 60%.
Al lavoratore trasferito ad iniziativa dell'Azienda spetta, inoltre, un contributo pari alla differenza tra l'ultimo canone di locazione riferito alla precedente residenza ed il primo canone di locazione che l'interessato pagherà in quella nuova.
I canoni di locazione di cui al comma precedente sono quelli
determinabili secondo le disposizioni di legge in materia tempo
per tempo vigenti.
Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla
condizione che il nuovo alloggio abbia all'incirca le stesse caratteristiche
(per superficie, categoria, etc.) di quello precedente ed alla
presentazione di idonea documentazione, è corrisposto per
un massimo di 5 anni ed il relativo ammontare sarà erogato
per intero nei primi due anni e per tre quinti, due quinti ed
un quinto, rispettivamente, per il 3°, 4° e 5°
anno di permanenza nella nuova residenza. Esso assorbe ogni trattamento
eventualmente esistente in sede aziendale aggiuntivo di quelli
previsti dal presente articolo.
Il preventivo delle spese, ivi comprese quelle di cui al secondo
comma, deve essere approvato dalla Direzione.
La nota delle spese deve essere successivamente presentata alla
Direzione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso,
ove occorra, il contratto di locazione.
Fermo restando che il trattamento previsto dal presente articolo
spetta nel solo caso in cui al trasferimento disposto ad iniziativa
dell'Azienda segua anche l'effettivo trasferimento di residenza
nel Comune ove trovasi il nuovo ufficio di adibizione, per l'ipotesi
che la residenza venga stabilita in luogo diverso da quello dove
è ubicato l'Ufficio il trattamento in parola spetta, a
valutazione dell'Azienda, quando la residenza stessa sia stata
stabilita in luogo prossimo a quello dove è ubicato l'Ufficio
di nuova assegnazione.
Previo consenso del singolo lavoratore, il trattamento di cui ai comma secondo, terzo e quarto non si applica nel caso in cui, in presenza di oggettive difficoltà per il reperimento dell'alloggio connesse alla articolazione territoriale della singola Azienda, l'Azienda medesima abbia concorso all'acquisizione della disponibilità dell'alloggio con beneficio per il dipendente complessivamente non inferiore.
Al termine di ciascun anno, l'Azienda darà alle OO.SS.
aziendali una informativa circa le ipotesi in cui, nell'anno stesso,
abbia trovato applicazione il comma che precede.
IMPEGNO DELLE PARTI
Le Parti stipulanti, considerato che il "contributo alloggio"
di cui all'art. 96 ha lo scopo di favorire la mobilità
del personale e di sovvenire il medesimo da oneri conseguenti
al trasferimento, si incontreranno entro il 30 giugno 1995 per
un esame della evoluzione della legislazione fiscale e contributiva
inerente la materia.
Nel corso del medesimo incontro le parti stesse esamineranno
altresì le problematiche concernenti la disciplina delle
missioni del personale.
CAPITOLO X
NOTE CARATTERISTICHE RICOMPENSE PROMOZIONI
Art. 97
Note caratteristiche
Alla fine di ogni anno solare l'Azienda dispone per la compilazione
delle note caratteristiche del personale.
La nota caratteristica non compete al personale che non abbia
compiuto il periodo di prova.
Il giudizio complessivo viene espresso nelle qualifiche di:
a) ottimo;
b) distinto;
c) buono;
d) sufficiente;
e) mediocre;
f) insufficiente.
Art. 98
Note caratteristiche - procedure e ricorsi
La qualifica verrà comunicata per iscritto al lavoratore
che dovrà accusarne ricevuta, entro il primo quadrimestre
dell'anno successivo a quello al quale la qualifica stessa si
riferisce.
Le assenze dal servizio per gravidanza e puerperio, servizio
militare, malattia e permessi retribuiti non pregiudicano l'attribuzione
della nota di qualifica. In tali casi, qualora la prestazione
non consenta la valutazione del lavoratore ai fini della compilazione
delle note caratteristiche, si farà riferimento all'ultima
qualifica conseguita dall'interessato.
Le motivazioni della "qualifica" saranno conservate
dall'Azienda.
Nel caso in cui al lavoratore venga attribuita la "qualifica"
di insufficiente, la comunicazione deve essere integrata da una
sintetica motivazione.
Il lavoratore che non ritenesse rispondente ai suoi meriti la
"qualifica" assegnatagli potrà ricorrere entro
dieci giorni al Direttore dell'Azienda che esprimerà il
giudizio sull'accoglimento o meno del ricorso entro un mese, dopo
che la Direzione abbia sentito il lavoratore ove questi lo chieda.
Qualora il ricorso venisse respinto il lavoratore, entro dieci
giorni dalla comunicazione del Direttore, potrà ricorrere
al Presidente dell'Azienda, le cui decisioni sono definitive.
Il Presidente dell'Azienda comunicherà le sue decisioni
al ricorrente entro tre mesi dalla data del ricorso propostogli.
Qualora venga attribuita una qualifica inferiore a quella conferita
nell'anno precedente, il lavoratore, entro cinque giorni potrà
chiedere che gli vengano notificati i motivi del declassamento
della qualifica. In tal caso, il termine di dieci giorni previsto
al precedente comma per il ricorso al Direttore dell'Azienda decorre
dal giorno in cui il lavoratore abbia ricevuto la specificazione
dei motivi del declassamento della qualifica, specificazione che
in ogni caso deve essere fatta entro quindici giorni dalla richiesta.
Nei contratti integrativi aziendali potranno essere stabilite
le norme relative alle modalità di intervento, a richiesta
del lavoratore interessato, di rappresentanti del personale nei
casi di ricorso.
Il lavoratore qualificato "mediocre" o "insufficiente"
potrà chiedere di essere trasferito ad altro ufficio, compatibilmente
con le esigenze di servizio.
Le "qualifiche" saranno annotate nel fascicolo personale
del lavoratore.
Art. 99
Ricompense
Il personale che abbia meritato per capacità e rendimento
o che abbia disimpegnato specifici incarichi con particolare efficienza
e giovamento potrà essere premiato con:
a) l'encomio del Direttore;
b) l'encomio verbale o scritto del Presidente;
c) l'acceleramento dell'aumento periodico;
d) una speciale gratificazione o premio di rendimento.
Ogni ricompensa verrà annotata nella posizione personale
dell'interessato.
Nei contratti integrativi aziendali saranno stabiliti la misura
ed i criteri obiettivi per l'attribuzione del premio annuale di
rendimento al personale.
NOTA A VERBALE
Rimangono fermi i criteri e le misure stabiliti nei C.I.A. per
l'attribuzione del premio annuale di rendimento al personale senza
possibilità di ulteriore variazione degli stessi.
Art. 100
Avanzamenti di carriera
Salvo il caso di cui all'art.40 secondo comma, i gradi gerarchici
verranno coperti dal personale in servizio presso l'Azienda entro
sei mesi dal giorno in cui si fanno posti vacanti o sorge l'opportunità
di crearne dei nuovi.
Soltanto ed unicamente in caso di servizio di nuova creazione
o quando si richiedono competenze e capacità speciali o
titoli non posseduti dal personale in servizio, potranno essere
nominate anche persone estranee all'Azienda.
Fermo quanto previsto agli artt.10 e 12 del presente CCNL in materia di passaggi automatici, per la copertura dei posti superiori e per il passaggio alla categoria o grado superiore, è in facoltà dell'Azienda stabilire di volta in volta, se le promozioni e i passaggi debbano avvenire in seguito a concorso tra il personale in servizio secondo le norme dell'art.19, oppure senza concorso mediante scelta fra il personale in pianta stabile, in possesso dei titoli di studio richiesti per il posto da coprire.
Il merito, agli effetti delle promozioni è determinato
dal giudizio complessivo, "qualifica", che ogni anno
viene inserito nel libretto o pratica personale come prescritto
dall'art.98, nonchè dalle conoscenze e capacità
operative acquisite.
Agli effetti delle promozioni al grado più elevato della
categoria impiegati, il merito è determinato sulla base
delle competenze professionali acquisite anche mediante
esperienze lavorative e formative nonchè sulla base
della attitudine ad ulteriori sviluppi professionali, tenendo
anche conto dei precedenti di lavoro e delle note di qualifica.
A parità di merito, prevarrà l'anzianità di servizio nella categoria o grado inferiore al posto da coprire.
Nel caso di promozione, mediante scelta, al grado più
elevato della categoria "Impiegati", il lavoratore,
per poter aspirare alla promozione, dovrà aver conseguito
almeno la qualifica di "distinto" nell'ultimo triennio.
Negli altri casi di promozione mediante scelta sarà invece
sufficiente che il lavoratore abbia conseguito almeno la qualifica
di "buono" nell'ultimo triennio purchè la qualifica
dell'ultimo anno non sia inferiore a "distinto".
I criteri previsti dal presente articolo per le promozioni mediante
scelta al grado più elevato della categoria impiegati valgono
anche per le promozioni mediante scelta alla categoria dei Quadri
(e nell'ambito della stessa) e/o a funzionario.
Le promozioni a funzionario possono avvenire dalla categoria
dei quadri ovvero direttamente dal grado più elevato della
categoria impiegati.
NOTE A VERBALE
1) Le parti considerano la nuova regolamentazione concernente
i passaggi a gradi superiori, prevista dagli artt.10, 12 e 100
del presente Contratto, globalmente più favorevole per
il personale regolato dal presente Contratto di quella portata
dai precedenti CCNL.
2) Le parti convengono che a decorrere dal 1° gennaio 1983,
nelle Aziende presso le quali alla data del 31 dicembre 1982 non
sussisteva sviluppo automatico di carriera anche al grado immediatamente
inferiore rispetto a quello più elevato della categoria
impiegatizia, ai fini delle eventuali promozioni per scelta a
detto grado, saranno applicabili i criteri stabiliti al quinto
comma del presente articolo.
Art. 101
Avanzamenti - segue
L'Azienda potrà eccezionalmente promuovere alla categoria
o grado superiore, anche il personale in pianta stabile da almeno
sei anni che pur non avendo il titolo di studio richiesto per
il posto superiore, ha però conseguito la qualifica di
"ottimo" almeno negli ultimi tre anni.
La norma di cui sopra non si applica ai passaggi dal grado meno
elevato a quello immediatamente superiore della categoria "Impiegati",
per i quali si applicheranno le norme relative agli inquadramenti
ed alle promozioni previste dagli artt.9, 10 e 100, ancorchè
i dipendenti interessati non siano in possesso del titolo di studio
richiesto per l'appartenenza al grado superiore.
Art. 102
Commissioni per promozioni
Le Commissioni esaminatrici che l'Azienda ritenesse di costituire
per le promozioni saranno nominate dal Consiglio di Amministrazione.
Nei contratti integrativi aziendali potranno essere previste
modalità e norme per l'intervento di rappresentanti (massimo
3) del personale dell'Azienda ai lavori delle predette Commissioni.
IMPEGNO DELLE PARTI
Conformemente alla disponibilità resa in sede nazionale
dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, presso le Aziende dove alla
data di stipula del CCNL stesso fossero in atto commissioni permanenti
per gli avanzamenti del personale, si darà luogo ad incontri
aziendali con le OO.SS. aziendali per la valutazione delle problematiche
relative a dette commissioni, al fine del reperimento di idonee
soluzioni in materia.
Laddove entro la data del 30 giugno 1995 non si pervenisse
ad intese nel senso predetto, la questione, su richiesta di una
delle parti, sarà oggetto, entro il 31 dicembre 1995, di
un nuovo esame a livello aziendale, tra le stesse parti, con l'assistenza
delle rispettive organizzazioni nazionali.
Art. 103
Anzianità del lavoratore promosso
L'anzianità del lavoratore promosso, per quanto ha riferimento
all'appartenenza alla nuova categoria o grado, decorre dal giorno
dell'avvenuta promozione.
Al lavoratore promosso viene mantenuta, agli effetti degli aumenti
periodici, l'anzianità acquisita nella categoria o grado
di provenienza.
Art. 104
Promozione del personale subalterno
La promozione a scelta del personale subalterno alla categoria
Impiegati può avvenire soltanto se il lavoratore ha acquisito
il titolo di studio necessario ed abbia almeno conseguito la qualifica
di "distinto" nell'ultimo triennio di servizio.
Art. 105
Gerarchia del personale
La gerarchia del personale è costituita dalla categoria
e grado e, a parità, dall'anzianità di servizio
nella categoria o grado; in caso di parità anche di anzianità
di servizio nella categoria o grado, da quella di servizio e,
in caso di ulteriore parità, dall'età.
L'ordine gerarchico non può mai pregiudicare nè
l'espletamento delle funzioni di ispezione o di controllo, a qualunque
categoria o grado appartenga il lavoratore che ne è investito,
nè l'esercizio, per l'ipotesi di parità di categoria
e grado, degli incarichi che siano attribuiti dall'Azienda.
Art. 106
Promozioni del personale ausiliario
Le disposizioni portate dagli artt. 100, 101, 102, 103, 104 e
105 non riguardano il personale ausiliario per il quale trovano
applicazione le norme di cui al successivo art.107.
Art. 107
Promozioni del personale ausiliario - segue
L'Azienda può, in via eccezionale, promuovere il personale
ausiliario che ne abbia i requisiti alla categoria del personale
subalterno dopo almeno tre anni di effettivo servizio prestato.
In ogni caso, non potrà essere promosso il personale ausiliario
che non abbia conseguito almeno la qualifica di "buono"
nell'ultimo triennio, purchè la qualifica dell'ultimo anno
non sia inferiore a "distinto".
In caso di promozione dalla categoria "Personale ausiliario"
alla categoria "Personale subalterno", al lavoratore
promosso sarà praticato un trattamento economico, per paga
base e scatti di anzianità, immediatamente superiore a
quello goduto nella categoria di provenienza. Resta comunque escluso
che il lavoratore possa percepire un trattamento economico come
sopra determinato superiore a quello che gli spetterebbe se, fin
dalla data di assunzione, fosse appartenuto alla categoria del
personale subalterno. L'eventuale differenza fra il trattamento
già percepito e quello attribuito al lavoratore nella categoria
del personale subalterno verrà mantenuta sotto forma di
"assegno ad personam" assorbibile con i miglioramenti
economici conseguenti a successivi scatti tabellari ed avanzamenti
di carriera.
Ferme restando le modalità e condizioni tutte applicate
per i passaggi dalla categoria del personale ausiliario alla categoria
del personale subalterno, avvenuti per risoluzione del
precedente rapporto o per promozione fino al 31 dicembre
1967, le norme di cui ai precedenti comma si applicano unicamente
per le promozioni successive a tale data.
Il personale ausiliario avente qualifica di "operaio",
compresi gli autisti promossi alla categoria del personale subalterno,
può, per disposizione dell'Azienda e semprechè il
lavoratore interessato sia consenziente proseguire nell'espletamento
delle mansioni già attribuitegli nella categoria di provenienza.
CAPITOLO XI
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
Art. 108
Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del personale ai propri doveri e le infrazioni disciplinari
sono punite con i seguenti provvedimenti:
per Quadri, impiegati e subalterni:
a) l'ammonizione scritta da parte della Direzione;
b) la nota di biasimo da parte del Presidente;
c) la deplorazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione;
d) la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo massimo di dieci giorni;
e) la dispensa dall'impiego;
f) la destituzione;
per il personale ausiliario:
1) il rimprovero verbale;
2) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di dieci giorni;
3) la dispensa;
4) la destituzione.
I provvedimenti di cui alle lettere da c) a f) ed ai numeri da
2) a 4) debbono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione
dell'Azienda.
Ogni provvedimento disciplinare sarà annotato nella posizione
personale dell'interessato.
NOTA A VERBALE
Le parti convengono che nel prevedere al secondo comma del presente
articolo che "i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere
da c) ad f) ed ai numeri da 2) a 4) debbono essere deliberati
dal Consiglio di Amministrazione", non hanno inteso escludere
l'esercizio del potere disciplinare nelle Aziende presso le quali
la competenza per i provvedimenti disciplinari sia devoluta al
Consiglio di Amministrazione e/o ad altri Organi amministrativi
statutariamente previsti.
Presso tali Istituti, pertanto, i provvedimenti in discorso saranno
adottati dagli organi amministrativi competenti secondo le previsioni
statutarie.
Art. 109
Provvedimenti disciplinari - segue
I provvedimenti disciplinari vengono applicati secondo
le norme di legge che regolano la materia in relazione
alla natura e gravità della mancanza ed al grado della
colpa, senza riguardo all'ordine con cui sono elencati nell'art.108,
tenendo presente la condotta abituale e la eventuale recidività
di chi ha mancato.
Al personale sospeso dal servizio è interdetto l'accesso
agli uffici.
Art. 110
Sospensione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare
Nei casi urgenti il Direttore dell'Azienda o chi ne fa le veci
può sospendere dal servizio i colpevoli di gravi mancanze
in attesa del provvedimento disciplinare.
Art. 111
Dispensa dall'impiego
E' in facoltà dell'Azienda di deliberare la dispensa dall'impiego:
a) quando la qualifica di insufficiente si è ripetuta per tre anni consecutivi;
b) quando al lavoratore, nel periodo di due anni, sia stata applicata
per due volte la punizione di cui alla lettera d) ovvero al n.2
dell'art.108.
Art. 112
Sospensione del lavoratore sottoposto ad azione penale
Quando un lavoratore sia sottoposto ad azione penale esclusa
quella derivante da fatti colposi, semprechè peraltro i
medesimi non abbiano relazione con il rapporto di lavoro
l'Azienda determina se egli debba o meno, in pendenza di giudizio,
essere sospeso dal servizio salvo che non vi sia giusta causa
per la destituzione a' sensi dell'art.108.
Dopo che il provvedimento sia divenuto definitivo l'Azienda decide
circa la riammissione o meno in servizio.
Al lavoratore sospeso sarà corrisposto un assegno pari
al 50% della normale retribuzione mensile.
Nel caso di condanna o di pronuncia equiparata (patteggiamento)
per reato punibile con la pena restrittiva della libertà
personale è in facoltà dell'Azienda di applicare
i provvedimenti di cui all'art.108 non esclusa la destituzione.
In caso di assolutoria per inesistenza di reato o per non aver
commesso il fatto, salvo eventuali responsabilità disciplinari
o amministrative, il lavoratore riacquista il diritto alla retribuzione
che gli sarebbe spettata qualora fosse rimasto in attività
di servizio; saranno detratte dalla retribuzione le somme di cui
al terzo comma del presente articolo e il lavoratore riprenderà
servizio senza interruzione di anzianità.
Qualora, dopo che il provvedimento sia divenuto definitivo, l'Azienda
adotti, nei confronti del lavoratore, un provvedimento comportante
la risoluzione del rapporto, tale provvedimento avrà efficacia
con decorrenza dal giorno dell'avvenuta sospensione. In tale ipotesi,
qualora il lavoratore consegua il diritto a corresponsione della
pensione integrativa aziendale, nonchè di qualsiasi trattamento
di quiescenza con esclusione del trattamento di fine rapporto
eccedente quello previsto dalle norme riguardanti l'assicurazione
obbligatoria I.V.S., egli sarà tenuto, fino a concorrenza
con gli importi spettanti in base alle predette norme, alla restituzione
di quanto percepito a' sensi del terzo comma del presente articolo.
Art. 113
Tutela penale
Qualora nei confronti del lavoratore venga notificata informazione
di garanzia ovvero esercitata azione penale per fatti od atti
connessi all'espletamento o all'adempimento dei compiti di ufficio
o incarichi affidatigli, l'Azienda assume a proprio carico le
spese giudiziarie comprese quelle di assistenza legale, fermo
restando il diritto dell'interessato a nominare un legale di fiducia.
La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza
di azioni penali conseguenti a fatti od atti commessi in violazione
di istruzioni o disposizioni emanate dall'Azienda ed in tutti
i casi in cui si ravvisi nel comportamento del lavoratore una
situazione di conflitto con l'Azienda stessa.
Al lavoratore al quale è accordata la tutela di cui sopra,
che sia privato della libertà personale, verrà conservato
il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando
i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.
Qualora il danneggiato o la parte lesa soggetto passivo
si costituisca parte civile nei confronti del lavoratore
l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico dell'Azienda.
Il lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al presente
articolo deve darne immediata notizia all'Azienda.
Nel caso di sentenza irrevocabile di condanna o di pronuncia
equiparata (patteggiamento) dalla quale emergano circostanze che,
alla luce delle previsioni di cui al secondo comma non avrebbero
apportato per il lavoratore il riconoscimento della tutela prevista
della presente norma, il lavoratore è tenuto a reintegrare
l'Azienda nel valore delle spese e degli oneri dal medesimo sostenuti.
La tutela di cui sopra viene accordata anche in caso di pronuncia
di estinzione del reato sempre qualora non ricorra l'ipotesi di
cui al secondo comma della presente norma.
Le garanzie e le tutele di cui al primo e quarto comma del presente
articolo si applicano al lavoratore anche successivamente alla
cessazione del rapporto qualora si tratti di fatti accaduti nel
corso del rapporto stesso.
La presente norma si applica ai dipendenti per procedimenti penali
avviati con comunicazioni giudiziarie notificate a far tempo dal
1° gennaio 1987.
Art. 114
Assegno alimentare
Durante la privazione degli emolumenti per punizione e nel caso
di sospensione di cui all'art.110, gli assegni familiari vengono
corrisposti alla famiglia del dipendente alla quale, sarà
accordato un assegno alimentare pari alla metà del trattamento
economico mensile.
Nel caso in cui, dopo la sospensione di cui all'art.110, non
venga assunto alcun provvedimento disciplinare ovvero venga assunto
un provvedimento disciplinare che non comporta la risoluzione
del rapporto di lavoro, il lavoratore riacquista il diritto al
trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse rimasto
in attività di servizio; sarà detratto, da tale
trattamento economico, l'eventuale assegno corrisposto alla famiglia.
Art. 115
Destituzione
La destituzione prevista alla lettera f) ed al n.4 dell'art.108
si applica per una mancanza così grave da non consentire
la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
Art. 116
Azione disciplinare - estinzione
L'azione disciplinare si estingue con le dimissioni del lavoratore
se accettate dall'Azienda.
L'applicazione dei provvedimenti disciplinari e l'accettazione
delle dimissioni non pregiudicano però l'esercizio di ogni
azione penale o civile, derivante dal fatto per il quale siano
stati applicati i provvedimenti o presentate e accettate le dimissioni.
CAPITOLO XII
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 117
Cessazione del rapporto di lavoro
La cessazione del rapporto di lavoro del personale può
avvenire:
a) per dimissioni, e ciò anche nel caso degli artt. 72
(ultimo comma), 85 e 87 (penultimo comma) e 91 (secondo comma);
b) per riduzione di posti o per soppressione o trasformazione
di servizi o uffici, a' sensi all'art.120;
c) per esonero dal servizio in seguito a malattia, a' sensi del
terzultimo e penultimo comma dell'art.83;
d) per collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio
o di età, a' sensi dell'ar.122;
e) per dispensa dall'impiego (art.111);
f) per destituzione (art.115);
g) per morte.
Art. 118
Provvedimento di dispensa - revoca
L'Azienda può revocare il provvedimento di dispensa dall'impiego
quando il lavoratore interessato lo chieda entro dieci giorni
dalla relativa notificazione e, in tal caso, il lavoratore viene
retrocesso alle categorie o gradi inferiori, con conseguente diminuzione
degli emolumenti.
NOTA A VERBALE
La previsione di cui all'art.118 è applicabile nei soli
confronti dei Quadri, degli impiegati e dei subalterni.
Art. 119
Preavviso
Le dimissioni debbono venir presentare per iscritto con il preavviso
di un mese per Quadri ed impiegati e di 15 giorni per il personale
subalterno ed ausiliario. In difetto, l'Azienda tratterrà
dalle competenze spettanti al lavoratore la corrispondente indennità
sostitutiva.
Al dimissionario compete il pagamento dell'intera retribuzione
fino alla scadenza del preavviso.
E' in facoltà dell'Azienda di far cessare il servizio
il giorno della presentazione delle dimissioni od in qualsiasi
altro giorno entro la scadenza del preavviso, corrispondendo al
dimissionario l'intera retribuzione fino alla scadenza stessa.
Art. 120
Disponibilità
Nel caso di riduzione di posti o di soppressione o trasformazione
di un servizio o di un ufficio, l'Azienda ha facoltà di
collocare in disponibilità il personale che sia stato a
suo tempo assunto specificatamente per quel determinato posto
o servizio o ufficio.
Quando, sempre per i predetti motivi, l'Azienda debba collocare
in disponibilità personale non specificatamente assunto
per il posto o servizio o ufficio soppresso o trasformato, dovranno
essere debitamente valutati i titoli preferenziali (anzianità
di servizio, merito, carico di famiglia, possibilità economiche,
benemerenze militari e civili, ecc.) di tutto il personale appartenente
alla stessa categoria e collocare in disponibilità coloro
che risulteranno in possesso di titoli minori.
La disponibilità avrà la seguente durata:
a) 4 mesi per il personale con anzianità effettiva di servizio
fino a 5 anni;
b) 6 mesi per il personale con anzianità effettiva di servizio
oltre i 5 anni e fino a 10;
c) 8 mesi per il personale con anzianità effettiva di servizio
oltre i 10 anni e fino a 15;
d) 12 mesi per il personale con anzianità effettiva di
servizio oltre i 15 anni.
Durante il periodo di disponibilità compete l'intera retribuzione.
Prima di far luogo a nuove assunzioni di personale l'Azienda
dovrà richiamare in servizio tutti coloro che eventualmente
si trovassero in disponibilità, possedendo i requisiti
adeguati ai posti da coprire. Il lavoratore richiamato dalla disponibilità
per essere assegnato ad una categoria o grado diversi avrà
la facoltà di accettare il nuovo posto o di continuare
ad usufruire del rimanente periodo di disponibilità.
Il lavoratore, trascorso l'intero periodo di disponibilità
senza che sia stato richiamato dall'Azienda, cesserà dal
servizio.
Art. 121
Dispensa e destituzione - decorrenza degli effetti
La dispensa e la destituzione, di cui alle lettere e) ed f) dell'art.117,
hanno effetto legale dal momento in cui ne viene data comunicazione
all'interessato. Qualora la consegna della comunicazione non possa
effettuarsi, la dispensa e la destituzione avranno effetto legale
dalla data di consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata
portante la comunicazione.
Il provvedimento ha effetto legale dal momento in cui l'interessato
è stato sospeso dal servizio, quando alla sospensione seguano
la dispensa dall'impiego o la destituzione.
Art. 122
Collocamento a riposo - limiti di età e di servizio
Quando il lavoratore abbia compiuto il 35° anno di servizio
effettivo oppure i 60 anni di età ha diritto di ottenere
il collocamento a riposo e l'Azienda, fermo quanto previsto dall'art.
6 della legge 26 febbraio 1982, n.54 e successive integrazioni,
ha del pari diritto di collocarvelo d'ufficio.
Tutti i termini anzidetti sono ridotti di 5 anni per il personale
femminile ai fini del diritto ad ottenere il collocamento a riposo,
mentre l'Azienda, fermo quanto previsto dall'art.6 della legge
54/82 e successive integrazioni, ha diritto di collocare
a riposo la lavoratrice che abbia compiuto il 60° anno di
età ovvero il 30° anno di servizio.
Peraltro, il medesimo personale femminile può optare di
continuare a prestare la propria attività lavorativa fino
al compimento del 35° anno di servizio previa comunicazione
all'Azienda da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di
raggiungimento del limite ridotto previsto dal secondo comma e
fermo anche restando quanto previsto dall'art.4 della legge 9
dicembre 1977, n.903 e dall'art.6 della legge 26 febbraio 1982,
n.54 e successive integrazioni.
Il lavoratore dovrà essere sempre collocato a riposo quando
abbia compiuto il 40° anno di servizio effettivo oppure i
65 anni di età sempre che, in quest'ultimo caso, abbia
maturato i requisiti di legge per avere diritto alla pensione
di vecchiaia.
ULTIMO COMMA ABROGATO
Art. 123
Trattamenti di quiescenza e previdenza
Al lavoratore che cessa dal servizio per una delle cause indicate
all'art.117 o agli aventi diritto in caso di morte del lavoratore,
spetta il trattamento di quiescenza e di previdenza, stabilito
dalle norme in vigore presso ciascuna Azienda.
Art. 124
Trattamenti di quiescenza e previdenza - personale ausiliario
L'attribuzione della stabilità di impiego al personale
ausiliario, prevista dal presente contratto, non comporta automatica
estensione allo stesso personale dei trattamenti in atto stabiliti,
dai Fondi aziendali di quiescenza o di previdenza, per il personale
al quale la stabilità stessa era già contrattualmente
assicurata al 31 dicembre 1967.
Art. 125
Trattamenti di quiescenza e previdenza - segue
In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro il trattamento
di cui all'art. 123 non potrà essere inferiore al trattamento
di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982 n.297 ed a quanto
dovuto dall'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia
e superstiti.
In tutti i casi di cessazione dal servizio nei quali il trattamento
di quiescenza e di previdenza risulti pari a quello minimo previsto
dal precedente comma, il lavoratore iscritto al Fondo di previdenza
o quiescenza aziendale avrà diritto alla restituzione dei
contributi a suo carico versati al Fondo stesso, dedotti i contributi,
pure a suo carico, eventualmente versati o da versare all'assicurazione
obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.
Art. 126
Misura del preavviso
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con diritto, da
parte del lavoratore, a preavviso (dispensa e collocamento a riposo
per raggiunti limiti di servizio o di età nel caso previsto
dal primo comma dell'art.122) la misura del predetto preavviso
sarà pari a tre mesi.
I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine
di ciascun mese.
Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti
gli effetti dell'anzianità di servizio.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa,
l'Azienda è tenuta ad accordare al lavoratore, durante
il periodo di preavviso, adeguati permessi, non inferiori a due
ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
L'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di cessazione
del rapporto di lavoro per morte, sarà pari a tre mensilità
di retribuzione.
Art. 127
Trattamenti di quiescenza e previdenza - segue
Per accertare se i trattamenti di quiescenza e di previdenza
aziendali garantiscono il trattamento minimo indicato nell'art.
125, presso le Aziende ove si corrispondono pensioni, la quota
di pensione corrispondente al Trattamento di fine rapporto verrà
determinata sulla base delle tabelle di conversione allegate al
regolamento del Fondo pensioni aziendali.
Per i trattamenti di previdenza costituiti, parzialmente o integralmente,
da forme assicurative, l'accertamento di cui al precedente comma
sarà effettuato tenendo conto del valore economico di ogni
singola polizza.
NOTA A VERBALE
Le disposizioni portate dagli artt.123, 125 e 127 non riguardano
il personale ausiliario.
Art. 128
Danni arrecati dal dipendente all'Azienda
L'Azienda avrà il diritto di rivalersi a' sensi di legge
su quanto compete, a qualsiasi titolo, al lavoratore che cessa
dal servizio, per i danni da questi eventualmente arrecati all'Azienda
medesima.
Art. 129
Certificato di fine servizio
All'atto della cessazione dal servizio, per qualunque causa avvenga,
l'Azienda dovrà rilasciare al lavoratore un certificato
contenente l'indicazione della durata della prestazione d'opera
e della natura delle attribuzioni disimpegnate, indipendentemente
da qualsiasi contestazione che potesse sorgere circa la liquidazione
dei diritti spettanti all'interessato.
CAPITOLO XIII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE SUBALTERNO ED AUSILIARIO
Art. 130
Vigilanza notturna e pernottamento
Il servizio di vigilanza notturna o di pernottamento nei locali
dell'Azienda da parte del personale subalterno è consentito
solamente per il termine massimo di tre mesi nonchè per
la sostituzione dei lavoratori adibiti al servizio stesso nei
casi di loro assenza per riposo settimanale, ferie, malattia e
richiamo alle armi.
Nel solo caso di pernottamento (escluso quindi il servizio di
vigilanza notturna) è ammessa la contemporanea prestazione
del normale lavoro diurno da parte del personale subalterno ed
ausiliario.
Art. 131
Incombenze del personale subalterno
Le incombenze del personale ausiliario operai, guardie
diurne e notturne (compresi i portieri), uomini di fatica, donne
di pulizia potranno essere eccezionalmente disimpegnate
dal personale subalterno quando la modesta entità dell'Azienda
o della dipendenza non consenta l'assunzione di personale ausiliario.
Art. 132
Vigilanza notturna e pernottamento - compensi
Il servizio di pernottamento o di vigilanza notturna prestato
dal personale subalterno ed ausiliario non dovrà in nessun
caso superare le ore 10,30 e sarà retribuito con uno speciale
compenso, la misura del quale verrà fissata nei contratti
integrativi aziendali. Detto compenso non spetta al personale
ausiliario con qualifica di guardia notturna.
Ferma la durata settimanale dell'orario di lavoro, il servizio
di vigilanza notturna da parte del personale subalterno, viene
effettuato in deroga alle disposizioni portate dagli artt.55 e
59.
Art. 133
Uso gratuito dell'alloggio
Per il servizio di pernottamento prestato dal personale che fruisce
gratuitamente dell'alloggio nello stabile della sede o dipendenza
dell'Azienda non è dovuto alcun speciale compenso.
L'uso gratuito dell'alloggio nello stabile della sede o dipendenza
dell'Azienda, concesso al personale utilizzato per mansioni di
portiere, si intende compensativo delle prestazioni lavorative
eccedenti il normale orario di lavoro.
Art. 134
Custodia in giornata di sabato - compenso
Al personale subalterno escluso quello normalmente adibito
alle mansioni di custodia con alloggio nei locali dell'Azienda
il quale, al di fuori del caso dell'art.131, sia adibito
a turno alla custodia diurna nei locali dell'Azienda nella giornata
di sabato (ovvero di lunedì nei casi in cui l'orario settimanale
sia distribuito dal martedì al sabato), sarà corrisposto
per tale servizio da contenersi nell'orario massimo giornaliero
previsto per i guardiani diurni (art.55, ottavo comma) e da svolgersi
in aggiunta all'orario settimanale di lavoro fissato per la categoria
del personale subalterno un compenso la misura del quale
sarà stabilita nei contratti integrativi aziendali.
Art. 135
Uniformi
Nei contratti integrativi aziendali potranno essere disciplinati
l'uso delle uniformi da parte del personale subalterno ed ausiliario
e le modalità per la fornitura delle uniformi medesime
e di eventuali altri indumenti di lavoro.
CAPITOLO XIV
CORSI DI ADDESTRAMENTO CORSI DI FORMAZIONE E/O DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE CONDIZIONI
IGIENICO/SANITARIE SICUREZZA DEL LAVORO
Art. 136
Corsi di addestramento
Le Aziende promuoveranno per il personale impiegatizio di nuova
assunzione corsi aziendali di addestramento, da tenersi di norma
durante il periodo di prova e comunque non oltre il primo anno
di servizio, aventi durata di almeno due settimane.
Tali corsi saranno svolti secondo le modalità ed
i programmi aziendalmente stabiliti nell'ambito dell'orario
di lavoro.
Durante l'addestramento, ove questo sia organizzato in corsi
collettivi, è data facoltà agli impiegati nuovi
assunti, di partecipare a riunioni promosse, durante l'orario
di lavoro, dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente
contratto per illustrare materie di interesse sindacale e del
lavoro.
Le predette organizzazioni sindacali possono tenere tali riunioni,
singolarmente o congiuntamente, a mezzo di un proprio dirigente
facente parte del personale dell'Azienda, previa comunicazione
alla direzione aziendale competente del nominativo all'uopo designato.
Per gli interventi dei dirigenti di cui sopra, da svolgersi secondo
l'ordine di precedenza delle richieste comunicate alla direzione
aziendale competente con un preavviso di almeno 48 ore, è
riservato al dirigente di ciascuna organizzazione sindacale il
tempo limite di mezz'ora cumulabile nei casi di interventi congiunti
di dirigenti appartenenti ad organizzazioni diverse.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi
aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art.127
del CCNL 22 luglio 1976.
In ogni caso la durata dei corsi aziendali di addestramento per
il personale impiegatizio di nuova assunzione non potrà
essere inferiore a due settimane.
Art. 137
Corsi di formazione e/o aggiornamento professionale
Al fine di tutelare l'occupazione per consentire un adattamento
rapido a fronte dei cambiamenti dell'impresa e un inserimento
proficuo in caso di processi di mobilità, nonchè
per promuovere la crescita professionale dei dipendenti, i sistemi
di formazione dovranno assicurare una costante riqualificazione
nonchè l'acquisizione di nuove conoscenze, in tema di metodi,
strumenti e contenuti.
Le Aziende, al fine di consentire una maggiore competenza professionale
al personale, promuoveranno annualmente corsi di formazione e/o
di aggiornamento professionale. A far tempo dal 1° gennaio
1995 i corsi di cui sopra hanno durata, nel loro complesso, non
inferiore a 37 ore e 30 minuti nel biennio, da tenersi durante
il normale orario di lavoro, non selettivi e a partecipazione
non obbligatoria, per gli impiegati in pianta stabile.
Il limite di durata di cui sopra si intenderà rispettato
anche qualora l'Azienda effettui un unico corso, per un periodo
pluriennale, la cui durata risulti pari alla somma delle dotazioni
orarie di ciascun biennio.
Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio
per periodi significativi a causa di maternità, malattia
o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza
di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo
intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell'ambito
delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento
nell'attività lavorativa.
All'inizio dell'anno l'Azienda esaminerà eventuali indicazioni
fornite dalle RSA, in ordine all'effettuazione di tali corsi.
All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo può
anche procedersi mediante l'istituzione di corsi a carattere interaziendale
da realizzarsi ad iniziativa e nell'ambito di quelle Aziende che,
per la loro dimensione od altre ragioni di carattere tecnico ed
organizzativo, ne ravvisassero la necessità.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi
aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art.128
del CCNL 22 luglio 1976.
Programmi, modalità, criteri e finalità formeranno
oggetto di valutazione comune tra le parti aziendali, nell'ambito
di un incontro da tenere all'inizio dell'anno, anche allo scopo
di verificare se sia rispettato il diritto del lavoratore alla
formazione continua. Tale incontro sarà ripetuto qualora
l'Azienda apporti sostanziali modifiche in materia nel corso dell'anno.
La definizione dei programmi, la scelta dei docenti sono di competenza
dell'Azienda.
Fermo quanto previsto al secondo comma del presente articolo,
i corsi medesimi, nel loro complesso, non potranno avere durata
inferiore a 16 ore annue.
Inoltre, nei contratti integrativi aziendali saranno definiti
i criteri informatori in base ai quali è regolata la partecipazione
del personale ai corsi di cui al secondo comma.
Quanto previsto dal presente articolo non riguarda eventuali
ulteriori iniziative dirette a specifici addestramenti professionali,
la partecipazione ai quali avrà comunque carattere non
obbligatorio.
NORMA TRANSITORIA ABROGATA
Art. 138
Barriere architettoniche
In caso di modifiche o ristrutturazione o nuove costruzioni di
sedi bancarie, le Aziende faranno in modo di adottare le opportune
misure che facilitino l'acceso al posto di lavoro dei lavoratori
invalidi.
Art. 139
Condizioni igienico - sanitarie
Nei contratti integrativi aziendali potranno essere previste
norme concernenti la tutela delle condizioni igienicosanitarie
nell'ambiente di lavoro e le garanzie volte alla sicurezza del
lavoro.
Art. 139 bis
Antiriciclaggio
In ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, nel corso dell'incontro annuale di cui all'art. 142 le
Aziende comunicheranno le misure tecnico/organizzative adottate
- compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza -
e gli interventi informativi e formativi svolti nei confronti
del personale interessato.
In tale occasione le strutture sindacali interessate potranno
formulare idonee proposte in ordine all'applicazione delle previsioni
di legge.
Entro il 31 marzo 1995, si darà luogo ad un incontro
in sede aziendale, nel corso del quale l'Azienda darà agli
organi di coordinamento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
stipulanti, un'informativa riepilogativa di quanto già
adottato in materia.
CAPITOLO XV
GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 140
Relazioni sindacali - incontri semestrali
Ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie
del presente contratto le Aziende daranno luogo semestralmente
ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette Organizzazioni
facenti parte del personale prospetteranno i problemi relativi
ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni
igienicoambientali del luogo dove il lavoro si svolge e
alla tutela fisica dei lavoratori per l'adozione dei provvedimenti
ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.
Detti incontri, che avranno luogo presso le Direzioni Generali,
dovranno tenersi con tutte le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
firmatarie del presente contratto su richiesta anche di una sola
di esse e saranno indetti dall'Azienda, con effetto anche nei
confronti delle citate altre Organizzazioni Sindacali dei lavoratori,
entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta
stessa.
All'inizio di ogni incontro semestrale le Organizzazioni Sindacali
dovranno indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell'incontro
medesimo.
Le dichiarazioni conclusive della Direzione saranno inserite
in apposito verbale.
Le predette Organizzazioni Sindacali dei lavoratori che intendono
partecipare agli incontri dovranno notificare tempestivamente
all'Azienda i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore
a 2 ovvero a 3 per ogni Organizzazione, a seconda che i lavoratori
ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori
o superiori a 300 unità), che interverranno agli incontri
stessi.
A detti dirigenti le Aziende accorderanno permessi retribuiti
per la partecipazione ai suddetti incontri.
Art. 141
Informativa alle OO.SS.
L'Azienda fornirà agli organismi sindacali di cui al comma
seguente una informativa preventiva sulle variazioni decise dall'Azienda
stessa in tema di:
orario di lavoro di cui all'art. 55;
orario di sportello applicati dall'Azienda;
spostamenti di orario di cui all'art.56;
ora di inizio dei turni di cui all'art.54;
orari di lavoro speciali (orari articolati per esigenze tecniche dal martedì al sabato; sportelli aperti presso mercati, uffici pubblici, manifestazioni temporanee, posti di confine o posti doganali; sportelli cambio; stazioni marittime, aeree o autostradali; sportelli aperti nei centri ove per autorizzazione delle autorità competenti vige un particolare regime di orario domenicale; sportelli con orari speciali).
L'informativa di cui sopra viene fornita alle rappresentanze
sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto dell'unità produttiva
interessata. L'informativa sugli orari di sportello e sugli spostamenti
dovrà, invece, essere fornita agli organi di coordinamento
delle rappresentanze medesime laddove gli organi medesimi esistono
e qualora i provvedimenti stessi riguardino più unità
produttive.
Art. 142
Relazioni sindacali - incontro annuale
Ad iniziativa delle OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente
contratto, le Aziende daranno luogo annualmente ad un incontro
nel corso del quale l'Azienda stessa fornirà una informativa
sugli argomenti di seguito indicati:
appalti;
livelli occupazionali dell'Azienda per categorie e gradi indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
numero delle rotazioni effettuate indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
programmi dell'Azienda sui corsi di cui all'art.137, primo comma, e numero dei lavoratori che hanno partecipato a tutti i corsi effettuati dall'Azienda indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
numero trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in Comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa dell'Azienda da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive;
numero delle eventuali assunzioni a tempo determinato distinte per singole unità produttive;
interventi effettuati per la eliminazione delle barriere architettoniche a favore di portatori di handicap;
provvedimenti conseguenti all'attuazione delle previsioni dei contratti integrativi aziendali in materia di sicurezza ed a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi;
- antiriciclaggio (misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente
con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi
informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato).
Nel corso dell'incontro di cui al presente articolo l'Azienda
fornirà altresì una informativa sugli interventi
effettuati o previsti per la eliminazione, in occasione di costruzioni
o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all'attività
bancaria delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso
l'accesso nei luoghi di lavoro per i portatori di handicap.
Sempre nel corso dell'incontro annuale sarà fornita una
informativa sui provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza)
adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni
dei contratti integrativi aziendali in materia di sicurezza ed
eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori colpiti
da eventi criminosi.
Ai fini della tutela dei lavoratori appartenenti alle categorie
del disagio sociale, tenendo presente l'analisi delle relative
tematiche, nel corso dell'incontro annuale aziendale si potrà,
altresì, procedere:
- all'esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente
con le diverse organizzazioni delle Imprese, possano essere assegnate
in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle
esperienze maturate in sede aziendale;
- alla valutazione della possibilità - in caso di innovazioni
tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative
e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici
utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione
di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge.
Detto incontro, che avrà luogo presso la Direzione Generale,
dovrà tenersi con tutte le OO.SS. dei lavoratori firmatarie
del presente contratto su richiesta anche di una sola di esse
e sarà indetto dall'Azienda, con effetto anche nei confronti
delle citate altre OO.SS. dei lavoratori, entro il termine di
30 giorni dalla data della richiesta stessa.
Le predette OO.SS. dei lavoratori che intendano partecipare all'incontro
dovranno notificare tempestivamente all'Azienda i nominativi dei
propri dirigenti facenti parte del personale dell'Azienda
medesima ed in numero non superiore a due ovvero a tre per ogni
Organizzazione, a seconda che i lavoratori ai quali si riferiscono
gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300
unità che interverranno all'incontro stesso.
A detti dirigenti saranno accordati permessi retribuiti per la
partecipazione al suddetto incontro.
Art. 143
Osservatorio nazionale
Si costituisce un osservatorio nazionale, composto da rappresentanti
di entrambe le parti nel numero massimo di 3 per ogni organizzazione
sindacale dei lavoratori firmataria e nello stesso numero complessivo
per entrambe le associazioni datoriali (Assicredito e ACRI) cui
vengono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione
congiunta in ordine alle ricadute sulle condizioni lavorative
in relazione ai seguenti temi:
situazione occupazionale nel settore e relative linee di
tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile
e a quella femminile;
pari opportunità per il personale femminile;
sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione
e sull'evoluzione delle figure professionali;
condizioni igienicoambientali nei posti di lavoro;
lineamenti generali della formazione e riqualificazione
professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal
contratto collettivo nazionale di lavoro;
problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro,
derivanti dalla integrazione europea;
ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo
ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;
possibilità di intervento su organismi pubblici
ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle Aziende e del
mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi
della scuola e dei giovani);
- rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative
concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione
delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale,
nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche
in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti
e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello
europeo, nazionale o regionale;
assetto previdenziale del settore.
Per il migliore funzionamento dell'Osservatorio in parola viene
creata una "banca dati" gestita operativamente dalle
Associazioni imprenditoriali con accesso da parte di componenti
l'Osservatorio designati dalle rispettive Organizzazioni stipulanti
nella quale far affluire ed elaborare i dati di complesso da utilizzare
per l'esame dei predetti argomenti e per gli approfondimenti e
le riflessioni che potranno seguire.
L'Osservatorio potrà avvalersi, se del caso, della collaborazione
di esperti nelle materie di volta in volta in esame, da nominare
e utilizzare con i criteri che le parti concorderanno.
Nell'ambito dei compiti dell'Osservatorio rientra la fissazione
delle cadenze con le quali tenere gli incontri dell'Osservatorio
medesimo che dovrà riunirsi almeno una volta l'anno.
Art.144
Pari opportunità per il personale femminile
Sul tema delle pari opportunità per il personale femminile
l'Azienda provvederà a fornire agli organi sindacali di
cui al successivo terzo comma un'informativa, con possibilità
di analisi e di valutazione congiunta anche a livello aziendale.
Detta informativa e valutazione sono finalizzate anche ad individuare
provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità
per il personale femminile.
Coerentemente ai principi di non discriminazione diretta o
indiretta di cui alla legge n. 125 del 1991, si conviene di esaminare
la situazione delle pari opportunità per il personale femminile,
al fine di promuovere - anche tramite "gruppi di lavoro"
operanti nell'ambito degli organi di coordinamento delle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori stipulanti, ai sensi dell'art. 144 -
azioni positive:
- acquisendo le più significative esperienze maturate
in sede aziendale in applicazione della legge medesima;
- elaborando risultati e proposte anche da trasferire all'Osservatorio
nazionale di cui all'art. 143.
Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo,
ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni
sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, può
sostituire fino a due dei suoi membri anche ai fini dei
permessi con altri elementi facenti parte del personale:
ciascuno dei detti sostituti può, comunque, fruire dei
permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei
limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.
Art. 144 bis
Tutela della dignità delle donne e degli uomini
Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio
dell'Unione Europea del 29 maggio 1990 e della Raccomandazione
della Commissione europea del 27 novembre 1991, ne assumono il
valore di indirizzo in materia di tutela della dignità
delle donne e degli uomini sul lavoro.
Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli
di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti
debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando,
in particolare:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale;
- altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza
di determinare una situazione di disagio della persona cui essi
sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od implicitamente,
decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che
rientrano nella sfera personale.
In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre
effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, le
Parti stipulanti concordano azioni mirate a rimuovere le condizioni
di disagio ed a garantire la piena tutela della dignità
della persona.
Art. 144 ter
Unioni di fatto
Con riferimento alle esigenze concernenti l'impatto su taluni
aspetti del rapporto di lavoro del riconoscimento delle unioni
di fatto, si conviene - considerato il carattere non settoriale
della tematica - di seguire con attenzione l'evoluzione della
materia sia sotto il profilo delle iniziative legislative che
delle esperienze che maturino negli altri maggiori settori produttivi.
Art. 145
Processi di riorganizzazione, decentramento, fusione, concentrazione
e scorporo
Per i processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso
di rilevanti ristrutturazioni anche se derivanti da innovazioni
tecnologiche), fusione, concentrazione e scorporo, l'informazione
e consultazione saranno successive alla fase decisionale.
Per quanto attiene alle ricadute sulle condizioni di lavoro del
personale in tutte le fattispecie sopraindicate, le stesse formeranno
oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell'attuazione
operativa. I relativi incontri si svolgeranno tra la Direzione
aziendale e le segreterie degli organi di coordinamento delle
rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza,
le rappresentanze sindacali aziendali interessate costituite
nell'ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto.
Detta procedura salvo diversi accordi tra le parti
si svolgerà in prima istanza direttamente in sede aziendale
e dovrà esaurirsi entro un termine di 10 giorni, successivi
all'informativa di cui al primo comma. Qualora in tale sede non
si giungesse ad un accordo si darà luogo ad ulteriori incontri
negoziali, che dovranno esaurirsi entro altri 25 giorni.
Gli incontri di cui sopra si svolgeranno:
se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato
riguarda più unità produttive operanti in diverse
regioni, in prima istanza tra l'Azienda e l'organo di coordinamento,
in seconda istanza con l'assistenza delle rispettive organizzazioni
nazionali;
se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato
riguarda una sola unità produttiva, in prima istanza tra
l'Azienda e la rappresentanza sindacale aziendale, la quale ultima,
in seconda istanza, può farsi assistere dall'organo di
coordinamento;
se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato
riguarda più unità produttive situate nella stessa
provincia o nella stessa regione, in prima istanza tra l'azienda
e l'organo di coordinamento, il quale ultimo, in seconda istanza,
può farsi assistere dalla struttura sindacale territoriale
competente."
Per tutti i casi considerati nel presente articolo, l'azienda potrà attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale, al termine dei periodi sopra indicati. Nello stesso periodo di moratoria i sindacati si asterranno da ogni azione diretta.
Art. 145 bis
Occupazione
Le Parti stipulanti prendono atto che per le Banche e le Imprese
finanziarie si è interrotto il trend di crescita degli
occupati complessivamente registrato fino al recente passato;
anche se sono assenti segnali di cedimento strutturale a livello
di sistema, sono emerse alcune situazioni che tendono ad evidenziare
tensioni occupazionali.
Le Parti stipulanti individuano nell'adozione della procedura
preventiva di cui ai comma successivi lo strumento al quale ricorrere
prima dell'applicazione delle norme di cui alla L.n. 223/1991.
Le Parti medesime convengono pertanto che le Aziende, in presenza
delle suddette situazioni di tensione, anche conseguenti a processi
di ristrutturazione che possano prefigurare ricadute negative
sui livelli occupazionali, provvederanno a fornire preventivamente
agli organi di coordinamento delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori stipulanti una specifica comunicazione concernente
motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare.
A richiesta dei citati organi di coordinamento si darà
quindi luogo, entro i 10 giorni dalla avvenuta comunicazione da
parte dell'Azienda, ad incontri nell'ambito dei quali le Parti
interessate si impegneranno a ricercare le possibili soluzioni
idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente
nell'Azienda. A questo fine valuteranno l'adozione degli strumenti
utilizzabili quali le incentivazioni all'esodo anticipato volontario,
l'uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario
e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, la mobilità
interna, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in
deroga all'art. 2103 c.c. Nell'ambito della procedura potranno
essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione
per i lavoratori interessati.
Nel caso in cui l'Azienda interessata dai fenomeni in premessa
faccia parte di un Gruppo bancario ai sensi della vigente normativa
di legge, qualora la procedura di cui sopra, non abbia avuto esito
a livello aziendale entro 20 giorni dal primo incontro di cui
al comma precedente, si darà luogo - su richiesta di una
delle Parti - ad incontri a livello di "capogruppo"
per la ricerca delle possibili idonee soluzioni prima che l'Azienda
interessata faccia ricorso all'applicazione delle previsioni di
legge di cui al secondo comma.
La procedura, in tutte le sue diverse fasi, dovrà comunque
esaurirsi nel termine massimo di 40 giorni, salvo diversa intesa
che si realizzasse tra le Parti.
Nei periodi di moratoria di cui sopra le Organizzazioni sindacali
dei lavoratori stipulanti si asterranno dall'utilizzo conflittuale
di azioni sindacali, mentre le Aziende, da parte loro, eviteranno
di dare corso operativamente ad ogni decisione inerente alle materie
in discussione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti stipulanti si impegnano, al verificarsi delle convergenze
che lo rendano praticabile, a richiedere congiuntamente al Ministero
del Lavoro l'attivazione dello specifico tavolo contemplato dalle
norme di cui al Protocollo del 23 luglio 1993.
DICHIARAZIONE ACRI
Per l'Acri la procedura di cui alla presente norma trova applicazione
prima del collocamento in disponibilità di cui all'art.120
del contratto nazionale 16 gennaio 1991.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In sede di stipula dell'accordo di rinnovo contrattuale del 19 dicembre 1994, le parti si sono date atto che nel settore bancario e dell'intermediazione finanziaria sono in pieno sviluppo rilevanti processi di ristrutturazione e di riorganizzazione.
Poichè tali processi stanno subendo una forte accelerazione,
le stesse Parti riconfermano l'esigenza di definire linee strategiche
ed operative atte a predisporre adeguati strumenti di intervento.
A tal fine le Parti concordano di costituire una Commissione mista
paritetica per l'esame delle problematiche relative all'occupazione
nel settore, anche al fine di realizzare intese che, fatte salve
le previsioni contrattuali e di legge in materia, prevedano la
individuazione di strumenti finalizzati a fronteggiare eventuali
situazioni di eccedenze lavorative con l'obiettivo della salvaguardia
dei livelli occupazionali. Il Ministro del lavoro, in rapporto
a tale obiettivo, si impegna a favorire tali intese, riservandosi
di valutare le forme più opportune per sostenere i progetti
che si potranno realizzare. Le Parti - fermo restando quanto già
stabilito in materia dalla normativa vigente - prendono atto che
il Ministero del Lavoro procederà, in esecuzione di quanto
previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, ad appositi incontri a
partire dal prossimo mese di luglio 1996 idonei alla individuazione
di soluzioni coerenti con le finalità più sopra
precisate.
Art. 146
Controversie collettive di lavoro
Le controversie collettive aventi ad oggetto l'interpretazione
di norme del presente Contratto possono venire congiuntamente
esaminate dalle parti stipulanti per un tentativo di amichevole
definizione.
Art. 147
Controversie individuali di lavoro
Nel caso di controversia individuale di lavoro, laddove non sia
possibile pervenire ad una soluzione in sede aziendale, il lavoratore
ha facoltà in relazione a quanto precisato dall'art.
410 c.p.c. di chiedere l'intervento di una Commissione,
costituita da due rappresentanti dell'Associazione fra le Casse
di Risparmio Italiane e da due rappresentanti dell'Organizzazione
Sindacale, firmataria del presente Contratto, cui il lavoratore
stesso aderisca o conferisca mandato, per l'espletamento di un
tentativo di amichevole conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 30
giorni dalla data di richiesta di intervento della Commissione,
avanzata all'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane dall'Organizzazione
Sindacale interessata.
Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che deve
essere sottoscritto dai componenti la Commissione e dalle parti
interessate; in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art.
411 c.p.c..
La Commissione di conciliazione ha sede in Roma presso la Associazione
fra le Casse di Risparmio Italiane che ne cura la segreteria.
Art. 147 bis
Sistema di informativa e partecipazione
Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale
ed i diversi ruoli e responsabilità delle Aziende e delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le Parti stipulanti convengono
sull'opportunità di perseguire l'adozione di un sistema
complessivo di relazioni sindacali che si articoli attraverso
momenti di confronto in sede nazionale ed aziendale, aventi ad
obiettivo il razionale sviluppo del comparto creditizio/finanziario,
in armonia con l'evoluzione professionale dei lavoratori ed in
coerenza con i principi indicati in premessa al presente CCNL.
Di conseguenza le Parti stipulanti procederanno:
- al riesame, entro il 30 aprile 1995, delle competenze
e dei criteri di funzionamento dell'Osservatorio nazionale di
cui all'art. 143, quale sede più idonea per l'attuazione
e lo sviluppo del sistema di informazioni individuato nel contratto
nazionale e per la promozione di possibili iniziative congiunte
atte a sostenere le posizioni rispetto alle quali si realizzino
auspicate convergenze;
- alla raccolta in un unico capitolo del contratto nazionale
delle previsioni relative al sistema di relazioni sindacali in
sede aziendale;
- all'approfondimento del tema delle clausole di conciliazione
e di arbitrato, allo scopo di valutare l'introduzione nel settore
di un'apposita disciplina, tenendo presenti, fra l'altro, le indicazioni
espresse dal CNEL in un apposito disegno di legge in materia.
CAPITOLO XVI
DIRITTI DI INFORMATIVA SINDACALE
Art. 148
Diritti di informativa sindacale - riepilogo
I diritti di informativa sindacale, nei termini, con i limiti
e agli organismi sindacali previsti nei sottoindicati articoli
del presente contratto, concernono:
a) incontro annuale (art.142):
appalti;
livelli occupazionali dell'Azienda per categorie e gradi indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
numero delle rotazioni effettuate indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
programmi dell'Azienda sui corsi di cui all'art.137, primo comma, e numero dei lavoratori che hanno partecipato a tutti i corsi effettuati dall'Azienda indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
numero trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in Comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa dell'Azienda da quelli attuali in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive;
numero delle eventuali assunzioni a tempo determinato distinte per singole unità produttive;
interventi effettuati per la eliminazione delle barriere architettoniche a favore di portatori di handicap;
provvedimenti conseguenti all'attuazione delle previsioni dei contratti integrativi aziendali in materia di sicurezza ed a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi;
- antiriciclaggio (misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente
con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi
informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato).
Nel corso dell'incontro annuale aziendale potrà ,
altresì, procedersi:
- all'esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
- alla valutazione della possibilità - in caso di innovazioni
tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative
e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici
utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione
di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge.
b) turni degli addetti ai sistemi di controllo centralizzato
a vari livelli dei servizi di sicurezza (art.54, quarto
comma):
- ora d'inizio dei turni del personale di cui al quarto comma
dell'art.54;
c) turni degli addetti ad altri particolari compiti (art. 54,
decimo comma):
ora d'inizio dei turni del personale di cui al decimo comma dell'art. 54;
in occasione dell'avvio dei turni di cui all'art.54, consistenza
numerica, ripartita per qualifiche, del personale di cui al primo
e nono comma dello stesso articolo;
d) orari di lavoro, orari di sportello, spostamenti di orario
e orari di lavoro speciali (art.141):
variazioni decise dall'Azienda in tema di:
a) orari di lavoro di cui all'art.55;
b) orari di sportello applicati dall'Azienda;
c) spostamenti di orario di cui all'art.56;
d) orari di lavoro speciali (orari articolati per esigenze tecniche
dal martedì al sabato; sportelli aperti presso mercati,
ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini e località
turistiche, uffici pubblici, manifestazioni temporanee, posti
di confine o posti doganali; stazioni marittime, aeree o autostradali;
sportelli cambio; sportelli aperti nei centri ove per autorizzazione
delle autorità competenti vige un particolare regime
di orario domenicale; unità operative o sportelli, con
orari speciali);
e) lavoro straordinario (art.69, terzo comma):
comunicazione mensile del numero complessivo delle ore
di lavoro straordinario effettuate nell'ambito di ogni singolo
ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori
che hanno effettuato dette prestazioni;
f) Corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento non
selettivi (art.137, ottavo comma):
tempi e modalità di effettuazione dei corsi di
cui all'art.137, primo comma;
g) innovazioni tecnologiche ed importanti ristrutturazioni aziendali
(art.145):
innovazioni tecnologiche e/o rilevanti processi di ristrutturazione
aziendale che incidano, riduttivamente, sul complessivo livello
occupazionale in atto del personale dell'Azienda ovvero sulle
caratteristiche professionali di significative aliquote di personale
(es. mobilità e destinazione ad altre mansioni) e che,
comunque, riguardino, anche in tempi programmati, almeno un intero
servizio o dipendenza;
h) assunzione e destinazione del personale (art.19, quinto comma):
numero dei dipendenti tempo per tempo assunti e loro specifica
destinazione (ad esempio, dipendenza o servizio);
i) assunzione del personale (art. 20, ultimo comma):
l) personale a tempo determinato (art.31, secondo comma);
assunzione e cessazione del personale assunto con contratto
a tempo determinato (art.31, secondo comma);
m) processi di riorganizzazione, fusione, concentrazione, scorporo,
decentramento (art. 145 primo comma);
m bis) specifica comunicazione nelle situazioni di tensione
occupazionale (art. 145 bis 3° comma);
n) informativa sul tema delle pari opportunità (art. 144).
CAPITOLO XVII
NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE
Art. 149
Successione di contratti - clausola abrogativa
Il presente Contratto abroga e sostituisce tutta la regolamentazione
normativa nazionale del rapporto di lavoro del personale delle
Casse di Risparmio SpA, ICCRI SpA, Monti di Credito su Pegno SpA,
Aziende finanziarie, Aziende che espletano attività intrinsecamente
ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria, in atto
alla data della sua entrata in vigore ed esclude l'applicazione
di qualsiasi uso o consuetudine locale.
Art. 149 bis
Assetti contrattuali
In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993,
le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro;
- un secondo livello, di contrattazione integrativa aziendale,
riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto
a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le
modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto
stesso che stabilisce anche la tempistica - secondo il principio
dell'autonomia dei cicli negoziali - le materie e le voci nelle
quali detta contrattazione integrativa aziendale si articola.
Art. 149 ter
Procedura per la presentazione della piattaforma sindacale
e l'avvio delle trattative nazionali
A valere dal futuro rinnovo del contratto collettivo nazionale,
le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano
a presentare la piattaforma alle controparti imprenditoriali in
tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi
prima della scadenza del contratto predetto.
Durante il suindicato periodo e per il mese successivo a detta
scadenza - ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione
della piattaforma se successiva - le Parti non assumeranno iniziative
unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione
di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza
a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione
o lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale
decorre l'indennità di vacanza contrattuale appresso disciplinata.
Resta fermo che al termine del primo biennio di valenza contrattuale
e cioè il 31 dicembre 1995 scadrà la "parte
economica" del presente CCNL.
Entro tale termine di scadenza le Organizzazioni sindacali
stipulanti presenteranno le loro richieste di adeguamento del
trattamento economico, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo
23 luglio 1993.
Art. 149 quater
Indennità di vacanza contrattuale
In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993,
a valere dal futuro rinnovo del contratto nazionale ed in riferimento
a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione
della piattaforma sindacale e l'avvio delle trattative nazionali,
le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo,
dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque
dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di
rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà
corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio
della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso
di inflazione programmato, applicato alla paga base e all'eventuale
indennità di carica, nonchè, ai sensi del punto
2 del Protocollo 23 luglio 1993, all'indennità di ex scala
mobile.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà
pari al 50% dell'inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto
nazionale l'indennità cessa di essere erogata.
Art. 149 quinquies
Clausole di garanzia per l'esecuzione del contratto
Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una
normazione unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui all'art.
149.
E' comune impegno delle Parti stipulanti il presente CCNL
operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire
la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.
Art. 150
Unificazione della categoria impiegati
ABROGATO
Art. 151
Contrattazione integrativa aziendale
Ai fini di conservare al presente contratto lo scopo principale
di costituire una regolamentazione uniforme e inscindibile del
rapporto di lavoro dell'intera categoria, fermo quant'altro previsto
nel presente articolo, in sede aziendale non si ripropongono le
materie definite nel contratto nazionale.
La contrattazione integrativa aziendale, potrà essere
avviata secondo quanto previsto dal successivo art. 151 bis,
3° comma.
I contratti integrativi aziendali devono comprendere soltanto
la regolamentazione della materia ad essi espressamente demandata
dal presente contratto; la medesima regola vale per i contratti
complementari. Solo in via eccezionale, detti contratti integrativi
potranno contemplare materia non regolamentata, o diversamente
disciplinata dal presente contratto a condizione che tale regolamentazione
sia già contenuta nei contratti integrativi medesimi.
Nei contratti integrativi aziendali si procederà, inoltre,
alla definizione dei criteri per determinare il premio aziendale
secondo quanto previsto dal successivo art. 152.
E' esclusa dalla contrattazione integrativa aziendale la modificazione
delle materie anche se già disciplinate dai contratti
integrativi aziendali in vigore al 31 dicembre 1975 per
le quali la relativa regolamentazione è stata trasferita,
o comunque inserita, nel CCNL (buono o contributo per la consumazione
del pasto; automatismi di carriera o economici; provvidenze a
favore dei lavoratori studenti e per i figli studenti dei lavoratori
fatta eccezione per quanto previsto dall'art.82, ultimo comma;
corsi di addestramento; corsi di qualificazione e formazione professionale
fatta eccezione per quanto previsto dall'art.137 settimo comma;
trasferimenti, rotazioni; informazioni sulle innovazioni tecnologiche)
indipendentemente dal fatto che laddove previsto, siano state
esercitate o meno le opzioni previste dal CCNL 22 luglio 1976
per il mantenimento delle normative aziendali ovvero la revoca
dell'opzione stessa secondo quanto previsto dall'art.82 penultimo
e terz'ultimo comma del presente CCNL.
DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.
ABROGATA
Art. 151 bis
Contrattazione integrativa aziendale - segue
Tenendo a base quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio
1993 le Parti stipulanti convengono che:
- i contratti integrativi aziendali hanno durata quadriennale
e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei
cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi
di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- le richieste di rinnovo dei contratti integrativi aziendali
devono essere presentate in tempo utile a consentire l'apertura
delle trattative due mesi prima dei contratti stessi;
- durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma
e per il mese successivo alla scadenza dei contratti integrativi
aziendali e comunque per un periodo complessivamente pari a tre
mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le
Parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno
ad azioni dirette.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano
a predisporre le condizioni affinchè le rappresentanze
sindacali unitarie siano realizzate entro il 31 dicembre 1995.
In sede di prima applicazione della disciplina di cui sopra,
i contratti integrativi aziendali avranno decorrenza non anteriore
al 1° gennaio 1996 e scadranno il 31 dicembre 1998. Le richieste
per il rinnovo dei contratti integrativi aziendali in atto saranno
presentate in tempo utile a consentire l'avvio delle trattative
nell'ultimo bimestre del 1995.
Le materie rimesse alla contrattazione integrativa aziendale
sono quelle indicate dal presente CCNL.
Ai fini dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune
per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa
aziendale le Parti stipulanti si richiamano a quanto stabilito
al punto 3 del Capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo
23 luglio 1993.
Acri prende atto che le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
stipulanti hanno formalmente ribadito il loro impegno unitario
a presentare entro il 30 giugno 1996 un progetto congiunto di
accordo in materia di costituzione e funzionamento delle rappresentanze
sindacali unitarie, secondo quanto previsto dal Protocollo 23
luglio 1993 e dall'accordo nazionale 19 dicembre 1994.
Sulla base di tale confermato impegno, nel quadro di un indispensabile
clima costruttivo, coerente con la delicata fase attraversata
dal settore, le Parti si incontreranno nel mese di luglio 1996
per addivenire alle conseguenti intese.
In considerazione del predetto impegno, Acri informerà
le rispettive Associate che, in deroga a quanto previsto in materia
dal presente articolo 151 bis, secondo comma, del citato contratto,
si potrà dar corso alla contrattazione integrativa aziendale
alle seguenti condizioni.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano
affinchè le richieste in sede aziendale siano conformi
ai demandi stabiliti a livello nazionale, fermo quanto previsto
dal presente accordo.
Limitatamente alla presente tornata di contrattazione integrativa
aziendale, per quanto concerne le delegazioni sindacali abilitate
si applicherà l'art. 154 penultimo comma.
Prima dell'avvio della contrattazione integrativa aziendale
si darà corso a tale livello ad una fase di verifica sulla
conformità delle richieste presentate ai predetti demandi
nazionali, secondo le norme del vigente CCNL, restando in particolare
confermato che la CIA potrà avviarsi solo dopo che si sarà
concordemente riscontrata la conformità di cui sopra.
Nel caso in cui detta verifica in sede aziendale dia esito
negativo le Segreterie nazionali delle Organizzazioni dei lavoratori
stipulanti e Acri si dichiarano disponibili ad intervenire in
sede nazionale per un incontro da tenersi in presenza dei rappresentanti
dell'Azienda interessata e delle relative strutture sindacali.
Art. 152
Premio aziendale
L'attribuzione di un premio aziendale (in sostituzione di
quello di cui all'art. 152 del CCNL 16 gennaio 1991) viene effettuata
- secondo il metodo definito a livello aziendale - in stretta
correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi,
concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività
del lavoro, di qualità ed altri elementi di competitività
di cui le Imprese dispongano, nonchè ai risultati legati
all'andamento economico dell'Impresa.
Detto premio non può essere compreso nè scambiato
con assegni di merito (la cui natura è normalmente discrezionale)
nè con altri emolumenti slegati da criteri di cui al primo
comma.
Agli effetti del predetto metodo, sono escluse dal computo
le rendite dell'Azienda.
L'azienda e le OO.SS. aziendali, provvedono annualmente a verificare
gli effetti derivanti dal metodo prescelto, nel corso di un apposito
incontro.
Il premio aziendale viene erogato al personale che abbia
superato il periodo di prova, sotto forma di una tantum. La computabilità
o meno nel trattamento di fine rapporto nell'ambito dell'ammontare
complessivo del medesimo viene definita a livello aziendale.
Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale
viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di
assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra
non si applica se l'assenza non supera i tre mesi; in caso di
assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre
mesi, salvo che l'assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque,
non si applica per i periodi di assenza per ferie.
Relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio
dipendente da gravidanza o puerperio la riduzione di cui al comma
precedente non si applica per un periodo di astensione di cinque
mesi.
Gli effetti delle note caratteristiche sul premio aziendale
restano definiti nello stesso modo già prescelto aziendalmente
per il premio annuale di rendimento.
Nei confronti del personale che nell'anno di riferimento abbia
prestato servizio ad orario inferiore a quello intero, il premio
aziendale viene erogato in proporzione all'orario di lavoro
prestato.
NOTA A VERBALE
Nell'applicazione di quanto previsto dalla norma che precede,
le Parti aziendali potranno tener conto di quanto indicato, a
titolo esemplificativo, dall'art. 152 del CCNL 16 gennaio 1991,
provvedendo alle opportune modifiche sulla base del nuovo schema
di bilancio CEE introdotto a partire dall'esercizio 1993.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti stipulanti prendono atto che, in attuazione degli
impegni del Protocollo 23 luglio 1993, saranno definite le caratteristiche
ed il regime contributivo previdenziale delle erogazioni incentivanti
previste dagli accordi collettivi di secondo livello mediante
un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo. A
tale fine le Parti stesse auspicano una rapida emanazione di detto
provvedimento e si impegnano ad agire in tal senso nei confronti
del Governo e degli Organi istituzionali.
NORME TRANSITORIE
L'erogazione del premio relativo al 1994 avverrà sulla
base dei criteri fissati nell'art. 152 del CCNL 16 gennaio 1991
e nelle corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali
in atto.
Tenuto peraltro conto del nuovo schema di bilancio CEE introdotto
a partire dall'esercizio 1993 ed al fine di poter disporre di
una serie storica il più possibile omogenea, le indicazioni
contenute nel citato art. 152 del contratto andranno opportunamente
modificate.
Resta peraltro inteso che le Aziende che presentassero a fine
1994 un risultato economico netto negativo saranno tenute a corrispondere
esclusivamente una erogazione pari al 50% del premio erogabile
per il valore base semprechè l'indicatore prescelto - secondo
le norme dei contratti integrativi aziendali in atto - abbia superato
il predetto valore base.
Le Aziende che presentassero a fine 1994 un risultato economico
netto positivo saranno comunque tenute a corrispondere una erogazione
pari al 50% del premio erogabile per il valore base anche se l'indicatore
prescelto - secondo le norme aziendalmente in atto - non abbia
superato il predetto valore base.
Il premio relativo all'anno 1995 sarà oggetto della
contrattazione integrativa aziendale che sarà avviata a
far tempo dall'ultimo bimestre del 1995.
In deroga a quanto previsto dal comma che precede,
anche l'erogazione del premio aziendale relativo al 1995 avverrà
sulla base degli indicatori e dei criteri fissati dall'art. 152
C.C.N.L. 16 gennaio 1991 e dalle corrispondenti norme dei contratti
integrativi aziendali in atto.
Per quanto attiene alla misura di tale premio, la stessa verrà
determinata incrementando del 20% gli importi da erogare al raggiungimento
di valori "base" e "soglia" (ed eventuali
intermedi) previsti dai contratti integrativi aziendali per il
primo anno di applicazione (1991 per l'esercizio 1990). Analogamente
si procederà per il caso di premi previsti dagli stessi
contratti in un importo unico.
Ove gli importi cui dovrebbe applicarsi la maggiorazione siano
variati con riferimento agli esercizi 1990-1994, si assumerà
a base la misura prevista per il primo anno di applicazione. Restano
fermi i meccanismi e gli indicatori aziendalmente in atto per
la determinazione degli effettivi importi da erogare. Nel caso
in cui dalla applicazione dei medesimi derivino misure inferiori
a quelle riferite all'esercizio 1994, il premio aziendale relativo
all'esercizio 1995 sarà determinato con riferimento agli
importi relativi all'esercizio 1994 senza alcuna maggiorazione.
Tenuto peraltro conto del nuovo schema di bilancio CEE introdotto
a partire dall'esercizio 1993 ed al fine di poter disporre di
una serie storica il più possibile omogenea, le indicazioni
contenute nell'art. 152 andranno opportunamente modificate.
Resta peraltro inteso che le Aziende che presentassero a fine
1995 un risultato economico netto negativo, definiranno aziendalmente
una erogazione pari al 25% del premio erogabile per il valore
base semprechè l'indicatore prescelto - secondo le norme
aziendalmente in atto - abbia superato il predetto valore base.
Le Aziende che presentassero a fine 1995 un risultato economico
netto positivo, definiranno aziendalmente una erogazione pari
al 25% del premio erogabile per il valore base anche se l'indicatore
prescelto - secondo le norme aziendalmente in atto - non abbia
superato il predetto valore base.
Il premio relativo agli altri esercizi compresi nel quadriennio
di valenza della contrattazione integrativa sarà oggetto
della contrattazione integrativa aziendale secondo quanto previsto
dal presente articolo.
In mancanza di qualunque previsione aziendale in materia,
il premio relativo all'anno 1995 sarà oggetto della contrattazione
integrativa aziendale ai sensi del quinto comma delle norme transitorie.
Art. 153
Ulteriori opportunità aziendali e rimozione di normative
obsolete
In sede aziendale potranno venir proposte da parte dell'Azienda
interessata intese:
a) per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive
rispetto a quelle stabilite nel presente contratto (nuove flessibilità
di utilizzo del personale);
b) per la rimozione di normative obsolete per adeguarle agli standards
di settore.
L'acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove
previste, con indennità già stabilite a livello
nazionale; laddove non previsto varrà quanto le stesse
parti aziendali riterranno di concordare nelle singole circostanze.
Prima di dar luogo ai relativi incontri, l'Azienda interessata
provvederà ad informare, tramite raccomandata a.r., le
organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il
presente contratto e, per conoscenza, l'ACRI.
Nei casi di cui alla lett. a) che precede, l'informativa va data
con un preavviso di almeno 15 giorni.
Nei casi di cui alla lett. b) che precede, gli incontri aziendali
potranno aver luogo trascorsi 15 giorni dal ricevimento della
predetta informativa da parte delle organizzazioni nazionali di
cui al comma precedente. Ove le predette organizzazioni nazionali
ritengano di formulare, entro il termine predetto, proprie osservazioni
in argomento, si svolgerà, nei 15 giorni successivi, un
apposito incontro in sede nazionale fra le parti aziendali, con
l'assistenza di dette organizzazioni nazionali e dell'ACRI, per
una preliminare valutazione dell'argomento.
Art. 154
Ambito di applicazione, decorrenza e durata del CCNL
Il presente Contratto si applica al personale in servizio alla
data di stipulazione o successivamente assunto. Salvo le specifiche
decorrenze previste nelle singole norme, esso ha decorrenza:
a) dal 1° gennaio 1995 per le seguenti norme:
art.10 (assegno di anzianità);
art.12 (assegno di anzianità);
art.14 (assegno di anzianità);
- art.53 (indennità per promozione e consulenza al sabato);
art.54 (indennità di turno);
- art.56 (indennità di spostamento di orario eccedente la durata di un'ora);
- art. 58 (indennità sostitutiva di quella di cui all'art. 56);
art.65 (indennità di turno);
- art. 137, 2° comma (nuova durata dei corsi di formazione
e/o aggiornamento);
b) dalla data di stipulazione per ogni altra sua parte fatte salve
le specifiche diverse decorrenze stabilite da singole norme.
Il presente contratto ha durata quadriennale per la parte
normativa e biennale per quella economica; pertanto:
- la parte normativa decorre dalla data di stipulazione, salvo
quanto eventualmente stabilito in singole norme, e scadrà
il 31 dicembre 1997;
- per il primo biennio, la parte economica decorre dal 1°
gennaio 1994 e scadrà il 31 dicembre 1995;
- per il secondo biennio, la parte economica decorre dal 1°
gennaio 1996 e scadrà il 31 dicembre 1997.
Detto contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un arco di tempo pari a quelli dei predetti periodi di riferimento, laddove non disdetto da una delle Parti almeno quattro mesi prima di ciascuna scadenza mediante lettera raccomandata A.R. e così sucessivamente.
I contratti integrativi aziendali che dovranno essere stipulati
fra le Aziende con l'intervento dell'ACRI e le Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, che
ne facciano richiesta, e rispettive Rappresentanze Sindacali Aziendali
in quanto esistenti, si applicheranno al personale in servizio
alla data della loro stipulazione.
I contratti integrativi aziendali seguono le scadenze previste
dall'art. 151 bis, primo comma, primo alinea, e terzo comma. Per
le proroghe e i termini di disdetta si applicheranno i criteri
e le modalità di cui al terzo comma che precede.
Art. 155
Contrattazione aziendale integrativa del CCNL 16 gennaio 1991
I contratti aziendali, integrativi del CCNL 16 gennaio 1991 ancora
da stipulare, saranno stipulati unitamente ai contratti aziendali
integrativi del presente CCNL, in conformità a quanto stabilito
al precedente art.154. Per la regolamentazione delle materie da
concordare aziendalmente a' sensi del CCNL 16 gennaio 1991 restano
ferme le decorrenze specificate nello stesso CCNL e, per l'identificazione
della materia ad essi demandata dal CCNL 16 gennaio 1991, saranno
osservate tutte le disposizioni già portate dal CCNL medesimo.
I suddetti contratti integrativi aziendali scadranno il 31
dicembre 1998.
Art. 156
Definizione di unità produttiva
Ai fini dell'applicazione del presente contratto, per unità
produttiva, rappresentanze sindacali aziendali e organi di coordinamento
si intendono - laddove non diversamente precisato - quelli previsti
dalla "Convenzione per i diritti e le relazioni sindacali
presso le Casse di Risparmio S.p.A, Monti di Credito S.p.A., ICCRI
S.p.A.", salvo quanto sarà concordato nell'ambito
delle intese da definire in tema RSU.
Ai soli effetti di quanto previsto dal secondo comma dell'art.56,
il centro contabile (meccanografico o elettronico) sarà
considerato quale unità produttiva autonoma rispetto alla
Direzione Generale o Centrale ed agli uffici distaccati.
In ordine alla normativa di cui al punto 4 (Appalti), l'Azienda
la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività
complementari e/o accessorie delle materie di cui alle lettere
a) e b) del punto 1, fino al compimento del termine della procedura
prevista (10 giorni di calendario, 7 per le minori Aziende) non
sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con
riserva.
LETTERA DELL'ACRI ALLE OO.SS. FIRMATARIE DEL CCNL CONSENSO DEL LAVORATORE ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI CASSA
Vi informiamo che, in relazione alla prassi in atto presso taluni
Enti associati ed in considerazione dell'avvenuta abrogazione
dell'art.20 del CCNL 9 marzo 1983, provvederemo ad invitare le
Aziende associate affinchè si astengano, compatibilmente
con le esigenze di servizio, dall'adibire a servizi di cassa quei
lavoratori che non abbiano prestato il previsto consenso, nei
termini già stabiliti dalla disposizione ora abrogata.
LETTERA DELL'ACRI ALLE OO.SS. FIRMATARIE DEL CCNL ASSISTENZA SANITARIA
In relazione a quanto convenuto, in occasione del recente
rinnovo del CCNL per quadri, impiegati, subalterni ed ausiliari,
in materia di assistenza sanitaria, l'ACRI provvederà a
dare indicazioni alle proprie Associate nel senso che, presso
le Aziende ove i lavoratori siano beneficiari del solo trattamento
sanitario nazionale, la materia verrà definita aziendalmente
in sede di rinnovo dei Contratti integrativi.
PROTOCOLLO
In occasione del rinnovo del CCNL, è emerso il problema
delle regolamentazioni del rapporto di lavoro definite
per realizzare le condizioni di cui all'art. 3, nono comma del
CCNL 19 marzo 1987 per il personale di quelle società
controllate da Casse di Risparmio S.p.A. e Banche del Monte S.p.A.
già costituite per la concessione in appalto di servizi
da parte di Associate.
In relazione a quanto precede l'Acri assume impegno affinchè
gli Istituti associati di cui sopra intervengano presso gli Organi
amministrativi delle richiamate società perchè,
presso le stesse, il rapporto di lavoro già regolamentato
con normative convenute in esecuzione dell'art.3 del citato CCNL,
venga disciplinato, a far tempo da una data concordata aziendalmente
e comunque entro il 30 settembre 1991, dal nuovo CCNL, con eventuali
normative di flessibilità richieste dalla peculiare operatività
delle stesse da concordarsi tra le parti in azienda con l'intervento
dell'Acri e delle segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie
e da inserire nei rispettivi CIA delle predette società.
Resta ferma, la possibilità di concessione in appalto
di servizi alle predette società da parte delle Associate
all'Acri previo espletamento della procedura di cui all'art.145
del CCNL.
Il presente protocollo costituisce parte integrante del CCNL.
NOTA A VERBALE
L'Acri si impegna ad intervenire, con lo stesso obiettivo di
cui al secondo comma del protocollo, su segnalazione delle OO.SS.,
nei casi di eventuali Società che applichino normative
contrattuali diverse da quelle predette pur essendo state costituite
per le finalità previste dal citato art. 3, nono comma,
del CCNL 19 marzo 1987.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
A) Previo accordo con le OO.SS. aziendali firmatarie dei CCNL
gli Istituti al cui personale sia posto a carico, alla data del
presente Protocollo, un contributo assicurativo per la malattia
in misura inferiore all'1,75%, potranno adeguare all'anzidetta
misura il contributo medesimo erogando, peraltro, in tal caso,
uno speciale assegno di rivalsa di corrispondente importo.
Conseguentemente, ove le aliquote contributive globali facenti
capo ai lavoratori per l'assicurazione di malattia, dovessero
essere ridotte per effetto di disposizioni legislative, l'importo
dell'assegno di rivalsa sarà automaticamente ridotto in
misura corrispondente e con la medesima decorrenza.
Al contrario, qualora le aliquote in parola dovessero essere
aumentate per effetto di disposizioni legislative, l'importo dello
assegno speciale resterà parametrato alla differenza di
aliquote esistenti alla data odierna.
Resta, inoltre, convenuto che in relazione al carattere dell'assegno
di rivalsa e, comunque, per espressa volontà delle parti,
l'assegno medesimo non va ricompreso ad alcun effetto della retribuzione
utile ai fini del Trattamento di fine rapporto nonchè ai
fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendali
(integrativi e/o esonerativi dell'AGO).
B) Non sussiste il limite temporale di cui al primo comma dell'art.119
nei confronti del personale subalterno tale divenuto per effetto
di particolari regolamentazioni di inquadramento automatico aziendalmente
in vigore alla data del 31 dicembre 1981.
C) Le parti confermano che, anche a' sensi dell'art.1 della legge
29 maggio 1982, n.297, le provvidenze di cui all'art.77 del CCNL
non rientrano nel trattamento di fine rapporto.
D) In relazione a quanto stabilito dal terzo comma dell'art.4
dell'accordo economico nazionale 9 marzo 1983 le parti si danno
reciprocamente atto che tale comma non si applica all'indennità
di cui all'accordo aziendale 19 novembre 1982 stipulato tra la
Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno e le OO.SS. dei
lavoratori.
E) Premesso che con la stipulazione del CCNL 19 marzo 1987, di cui il presente protocollo è parte integrante, presso la Cariplo sono venuti a decadere in base a quanto previsto alla lett. E) del Protocollo aggiuntivo al CCNL 9 marzo 1983 i rappresentanti del personale in seno alle Commissioni paritetiche previste dal C.I.A., il rinnovo di detti rappresentanti in seno agli organismi di che trattasi ha luogo mediante designazione da parte degli Organi di Coordinamento delle RSA o, in mancanza, da parte delle RSA costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del presente protocollo, ovvero mediante altri criteri quali ad esempio l'elezione diretta da parte del personale dell'Istituto che fossero aziendalmente stabiliti tra le parti alle quali si riferisce il presente protocollo.
APPENDICE
Previdenza complementare - Impegno delle Parti
L'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane si impegna
a raccomandare l'istituzione di fondi integrativi della pensione
dell'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia
e superstiti, agli Istituti presso i quali, alla data di stipulazione
del presente Contratto, i predetti Fondi non risultino già
istituiti.
L'ACRI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti
- condividendo la particolare rilevanza che riveste la tematica
della previdenza complementare, anche per quanto attiene ai lavoratori
neo assunti - si impegnano ad incontrarsi, non appena sarà
definita la preannunciata nuova disciplina di legge in materia,
per un esame congiunto delle conseguenti problematiche applicative
anche con riferimento alla situazione dei lavoratori assunti dopo
l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n.
124.
Quanto sopra non costituisce limitazione per iniziative già
intraprese o da intraprendere nelle sedi aziendali.
In relazione a quanto previsto al 2° comma che precede,
le Parti stipulanti si incontreranno entro il mese di giugno del
1996.
Atti criminosi di terzi
Con riferimento alle vive istanze manifestate in argomento dalle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, l'ACRI raccomanda alle
Aziende di voler sovvenire (se del caso anche in forma assicurativa)
i lavoratori dipendenti che vi si trovino maggiormente
esposti in ragione delle mansioni esplicate dalle conseguenze
di eventuali attività criminose svolte da terzi nei confronti
dell'Azienda datore di lavoro.
All. A
LOMBARDIA - Ponte Tresa (Varese)
EMILIA ROMAGNA - Bazzano (Bologna)
- Pavullo nel Frignano (Modena)
- Bobbio (Piacenza)
- Casina (Reggio Emilia)
- Ciano d'Enza (Reggio Emilia)
- Toano - Fraz. Cerredolo (Reggio Emilia)
CAMPANIA - Cicciano (Napoli)
- l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI)
- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), rappresentata
dal Segretario Generale Sig. Gianfranco Steffani, dal Segretario
Generale Aggiunto Sig. Carlo Giorgetti, dai Segretari Nazionali
Sigg.: Gianfranco Amato, Fulvio Bertoldi, M.Cristina Gessi, Giacomo
Melfi, Giancarla Zemiti e dai membri del Comitato Direttivo Centrale
Sigg.: Ruggero Adducchio, Cristina Attuati, Massimo Battesini,
Mauro Bazzanella, Carmelo Benedetti, Francesco Bertoli, Adriano
Bertolutti, Mauro Bossola, Attilio Calvanese, Franco Casini, Arnaldo
Cavaciocchi, Nicola Ceccarossi, Loredana Cova, Giovanni Dalini,
Vito Di Benedetto, Angelo Ferrero, Mario Gatti, Enrico Gavarini,
Valerio Grimaldi, Paolo Henin, Antonio Lupo, Vincenzo Magno, Maurizio
Mattioli, Beniamino Mazzitelli, Enrico Micci, Giuseppe Mogno,
Pietro Mosca, M.Luisa Picerni, Samuele Pirola, Valerio Poloni,
Roberto Radice, Carmelo Raffa, Angela Rosso, G.Battista Sequi,
Sergio Severi, Corrado Villa, Piermassimo Villa;
- la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio
Italiani (FALCRI), rappresentata dal Segretario Nazionale Responsabile
Sig. Francesco Esposito, dal Vice Segretario Nazionale Responsabile
Sig. Bruno Gabrieli e dai Segretari Nazionali Sigg.: Francesco
Amodio, Massimo Ingelido, Riccardo Montagnani, Roberto Robazza,
Ilvio Serenelli;
- la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA-Cisl),
rappresentata dal Segretario Generale Sig. Eligio Boni e dai Segretari
Nazionali: Gianni Carocci, Andrea Ceglie, Giuseppe Gallo, Fausto
Nucci, Pierluigi Ramponi, Marco Tesi;
- la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni
e Credito (FISAC-Cgil), rappresentata dal Segretario Generale
Sig.ra Nicoletta Rocchi, dal Segretario Generale Aggiunto Sig.
Mario Boyer; dai Segretari Nazionali Sigg.: Francesco Avallone,
Giuseppe Minigrilli, Domenico Moccia, Giancarlo Saccoman, Giovanna
Tripodi, Sergio Veroli, Renato Zini, Fortunato Zinni;
- la Unione Italiana Bancari (UIB-Uil), rappresentata dal Segretario
Generale Sig. Elio Porino, dai Segretari Nazionali Sigg.: Antonino
Brancatelli, Diana Facci, Ugo Fadani, Marco Gaudiomonti, Lucio
Giardini, Edgardo Iozia;
(*)Testo cooordinato che tiene conto delle previsioni portate
dall'accordo di rinnovo del 19 dicembre 1994, dal verbale di accordo
"ministeriale" del 18 maggio 1996 e dall'accordo del
29 maggio 1996 (diarie).
Art. 1
Paga base e scatti di anzianità
A far tempo, rispettivamente, dal 1° gennaio 1994,
1° gennaio 1995, 1° gennaio 1996, 1° giugno 1996,
1° gennaio 1997 e 1° maggio 1997, il trattamento
economico per paga base (stipendio o salario), scatti di anzianità
o aumenti periodici del personale appartenente alle categorie
dei quadri, degli impiegati, dei subalterni e degli ausiliari
dipendenti dalle Casse di Risparmio SpA, Monti di Credito su Pegno
SpA, ICCRI SpA è quello risultante rispettivamente dalle
tabelle allegate A) e B).
Al personale in servizio alla data del 19 dicembre 1994 spettano
mensilmente per ogni biennio di anzianità a partire dalla
data di assunzione, scatti di anzianità nel numero massimo
complessivo di 12 scatti e nelle misure stabilite nella allegata
tabella.
Al personale assunto dopo la data del 19 dicembre 1994 il
primo scatto di anzianità spetta dopo quattro anni a partire
dalla data di assunzione; successivamente lo stesso personale
ha diritto ad ulteriori 7 scatti per ogni biennio di anzianità
e nelle misure stabilite nella predetta tabella.
NOTA A VERBALE
Per quanto attiene al numero degli scatti le normative aziendali
difformi in atto alla data di stipulazione del presente CCNL saranno
modificate in modo coerente con quanto stabilito al terzo comma
del presente articolo.
Art. 1 bis
Importo a copertura del periodo 1° gennaio-31 dicembre 1993
A copertura del periodo 1° gennaio-31 dicembre 1993 viene
corrisposto un importo nelle misure stabilite dalla tabella allegato
n. 1). La determinazione della misura della erogazione in parola
va effettuata con riferimento all'inquadramento di ciascun interessato
alla data del 31 dicembre 1993. L'importo di cui sopra:
- va computato pro quota in relazione all'eventuale minor servizio
retribuito nel periodo predetto;
- va sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne
il trattamento di fine rapporto;
- non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza
e/o di previdenza aziendali esclusivi, esonerativi o integrativi
dell'A.G.O., salvo diverse disposizioni di Statuto o di Regolamento
disciplinanti i trattamenti stessi.
La presente norma si applica al personale in servizio alla
data di stipulazione del presente contratto e, per quanto di competenza,
a quello assunto successivamente, nonché ai cessati dal
servizio dal 1° gennaio 1993, con esclusione delle ipotesi
di cessazione dovuta a licenziamento per giusta causa, ovvero
per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza immediato diritto
a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ovvero
ad esodi incentivati.
Art. 2
Operai specializzati
Presso le Aziende ove sono in vigore, a sensi dell'art.8, quinto
comma, del CCNL 6 maggio 1980, tabelle autonome di trattamento
economico per gli operai specializzati o qualifiche equivalenti,
dette tabelle, fermo quanto previsto dall'art. 1, 2° e
3° comma, si intendono automaticamente aumentate nella
stessa percentuale di incremento applicata, rispettivamente, dal
1° gennaio 1994, dal 1° gennaio 1995, dal 1°
gennaio 1996, dal 1° giugno 1996, dal 1° gennaio 1997
e dal 1° maggio 1997, rispetto al 31 dicembre 1993,
sulle tabelle di trattamento economico nazionale cui le predette
tabelle aziendali risultano sostanzialmente riferite.
Art. 3
Premio di rendimento
Primo comma depennato.
Fermo restando quanto previsto dalla nota a verbale in calce
all'art.99 del CCNL:
presso le Aziende ove la misura del premio di rendimento
sia stata stabilita, per effetto dei contratti integrativi aziendali
in atto al 31 dicembre 1993, solo in cifra fissa, i premi
stessi non subiranno alcuna variazione conseguente agli incrementi
per paga base, indennità di carica e scatti biennali derivanti
dal presente Accordo;
presso le Aziende ove, invece, la misura del premio
di rendimento sia stata stabilita per effetto dei richiamati contratti
integrativi aziendali, in tutto o in parte, in misura percentuale
ragguagliata a voci di trattamento economico, limitatamente ai
premi di rendimento di competenza degli anni 1994 e 1995, gli
incrementi di tali voci utili derivanti, per gli stessi anni 1994
e 1995, dal presente Accordo opereranno automaticamente su detti
premi di rendimento secondo le percentuali indicate negli stessi
contratti integrativi aziendali.
Con riguardo agli incrementi relativi agli anni 1996 e 1997, in deroga a quanto previsto e soltanto per la vigente applicazione tabellare, risulta non soggetta agli incrementi di cui sopra solo una quota del premio annuale di rendimento relativo agli stessi anni 1996 e 1997, corrispondente ad una mensilità, con ciò non pregiudicando per il periodo successivo all'1/1/1998 la libertà delle Parti di definire contrattualmente la materia del nuovo trattamento economico avente decorrenza da tale data.
La diversa incidenza che gli incrementi contrattuali avranno
sui premi di rendimento per effetto di quanto stabilito dalle
previsioni di cui al secondo comma esclude qualsiasi variazione
di trattamento economico conseguente alla richiamata diversa incidenza.
Art. 4
Differenze aziendali
Restano ferme nelle misure in atto al 31 dicembre 1981 le eventuali
differenze aziendali determinate a' sensi e per gli effetti dell'art.2
dell'Accordo economico nazionale 6 maggio 1980.
Resta in ogni caso fermo quanto previsto dalla "dichiarazione
delle parti" in calce all'art.9.
Art. 5
Trattamento economico quadri
Il trattamento economico per paga base ed indennità di
carica previsto dalle allegate tabelle A) e C) per la categoria
dei quadri assorbe, per la parte eccedente rispetto a quello riferito
al grado 1° impiegati, fino a concorrenza, i particolari
trattamenti aziendalmente ancora in atto per effetto della Nota
a verbale in calce all'art.3 dell'Accordo 5 dicembre 1984.
Fermo restando quanto previsto al primo comma che precede nonchè
alla Nota a verbale in calce al presente articolo, laddove sussistano
particolari situazioni aziendali derivanti dall'applicazione della
richiamata Nota a verbale in calce all'art.3 dell'Accordo 5 dicembre
1984, nei contratti integrativi verranno definite apposite norme
che consentano unicamente di raccordare le predette particolari
situazioni con la nuova regolamentazione normativa ed economica
attinente alla categoria dei quadri.
NOTA A VERBALE
Le parti, nel convenire circa l'avvenuta abrogazione, per effetto
della stipula dell'Accordo Economico Nazionale 19 marzo 1987,
della previsione portata dalla Nota a verbale in calce all'art.3
dell'Accordo 5 dicembre 1984, confermano che, nei contratti integrativi
aziendali, non potrà, in ogni caso, procedersi ad aumentare
i trattamenti aziendalmente in essere per effetto della richiamata
Nota a verbale nè ad individuare nuove figure di destinatari
rispetto a quelle già concordate in attuazione della nota
a verbale stessa.
Art. 6
Trattamento quadri - segue
Presso le Aziende ove abbia trovato attuazione la previsione
portata dall'art.2, secondo comma, dell'Accordo economico nazionale
6 maggio 1980, al personale appartenente alla categoria dei quadri
è, in ogni caso, attribuito a titolo di "differenza
aziendale" lo stesso importo di "differenza aziendale"
in atto per il personale appartenente al grado più elevato
della categoria impiegati ed appartenente alla stessa classe tabellare.
Presso le Aziende ove abbia trovato attuazione la previsione
portata dalla "dichiarazione delle parti" in calce all'art.4
dello stesso Accordo economico nazionale 6 maggio 1980, al medesimo
personale appartenente alla categoria dei quadri è in ogni
caso attribuito a titolo di "indennità di carica aziendale",
un importo pari alla differenza risultante tra la "indennità
di carica aziendale" e/o maggiorazioni e assegni integrativi
dell'indennità di carica aziendale in atto per il grado
più elevato della categoria impiegati e la indennità
di carica prevista per il Capo Ufficio appartenente alla stessa
classe tabellare dalla tabella D) allegata all'Accordo
economico nazionale 19 marzo 1987.
Art. 7
Scala mobile
Le parti stipulanti prendono atto che l'indennità di
scala mobile ha cessato di esplicare i suoi effetti.
Pertanto i relativi importi (indennità di ex scala
mobile) restano fissati nelle misure di cui alla allegata tabella
E).
DICHIARAZIONE DELLE PARTI ABROGATA
Art. 8
Indennità di mensa
Al personale viene mensilmente corrisposta una indennità
di mensa nella misura stabilita nella allegata tabella D).
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che l'indennità di mensa di cui
all'art.8 è comprensiva delle voci precedentemente previste
a titolo di indennità di mensa, indennità di caropane
e contributo pasto voci che mantengono la loro individualità
ai fini della determinazione del trattamento di pensione aziendale
secondo i singoli ordinamenti.
Art. 9
Indennità di carica
Le misure della indennità di carica rispettivamente
dal 1° gennaio 1994, dal 1° gennaio 1995, dal
1° gennaio 1996, dal 1° giugno 1996, dal 1° gennaio
1997 e dal 1° maggio 1997, sono quelle di cui alla allegata
tabella C).
Per i quadri appartenenti al grado superiore al minimo, l'importo
di cui alla richiamata tabella C) deve intendersi aggiuntivo
all'eventuale "indennità di carica aziendale"
di cui all'art.6 secondo comma.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti convengono che l'allegata tabella C) non è
vincolante per le Aziende destinatarie della Dichiarazione delle
parti in calce all'art.4 dell'Accordo Economico Nazionale 6 maggio
1980.
Presso tali Aziende, si provvederà con le decorrenze
sopra citate ad adeguare le misure delle indennità
di carica aziendali di un importo pari alle differenze tra le
misure di indennità di carica di cui alla tabella C)
allegata al presente Accordo Economico e quella risultante dalla
tabella D) allegata all'Accordo Economico Nazionale 16 gennaio
1991.
Analoghi criteri verranno seguiti per il personale subalterno
e ausiliario.
Peraltro, presso le Aziende ove, secondo gli ordinamenti in atto
al 31 dicembre 1979, esistessero gradi delle categorie subalterni
ed ausiliari per i quali fosse prevista parità tabellare
con gradi e categorie superiori (impiegati e/o subalterni) si
applicheranno i criteri di determinazione del trattamento economico
risultanti dal presente Accordo che verranno osservati per impiegati
e/o subalterni.
Art. 9 bis
Impegno a semplificare e razionalizzare la retribuzione
Le parti stipulanti convengono di incontrarsi entro il 30
giugno 1995 per esaminare la possibilità di definire una
nuova struttura della retribuzione che risulti improntata a criteri
di semplificazione e razionalizzazione e non comporti, ad alcun
titolo, maggiori oneri per le Aziende.
Art. 10
Buono o contributo pasto
A ciascun lavoratore spetta, per ogni giornata in cui lo stesso
effettua l'intervallo di cui all'art.59 del CCNL, ovvero ai turnisti
che effettuano la pausa, un "buono o contributo per la consumazione
del pasto" pari a £. 3.500 dal 1° luglio 1992.
Esso non spetta al personale inviato in missione e trasferta
ed è escluso dal calcolo del TFR.
Sono fatte salve misure e criteri più favorevoli aziendalmente
in essere con assorbimento, fino a concorrenza, degli importi
di cui al primo comma.
Art. 11
Compensi per pernottamento, ecc.
Le misure dei compensi per il pernottamento, per la vigilanza
notturna, al personale subalterno per la custodia diurna nella
giornata di sabato (o di lunedì), risultano dalla allegata
tabella G).
Art. 12
Indennità di reggenza
L'operazione di redistribuzione della indennità corrisposta
ai titolari di dipendenze su 12 mensilità prevista dall'art.9,
secondo comma, dell'Accordo economico nazionale 9 marzo 1983 non
può comunque avere effetti ai fini della determinazione
del premio di rendimento qualora detto premio, o parte di esso,
sia commisurato in percentuale a voci di trattamento economico
comprendenti anche la indennità di reggenza.
Art. 13
Indennità per lavori in locali sotterranei
La misura della indennità per lavori in locali sotterranei
è quella risultante dalla allegata tabella F).
Gli importi della indennità per lavori in locali sotterranei
eventualmente previsti dai contratti integrativi aziendali in
essere alla data del 31 dicembre 1993 in misura superiore
rispetto a quella di cui alla tabella F) allegata all'Accordo
economico nazionale 16 gennaio 1991 si intendono incrementati,
a far tempo dal 1° gennaio 1995 della medesima percentuale
di incremento attribuita alla misura di cui alla richiamata tabella
F) e che ha dato luogo al nuovo importo decorrente dal
1° gennaio 1995.
Art. 14
Concorso spese tranviarie
Le misure del concorso spese tranviarie sono quelle risultanti
dalla allegata tabella H).
Art. 15
Integrazione assegni familiari
Le misure dell'integrazione assegni familiari, da corrispondersi
in presenza di effettiva percezione dell'assegno familiare di
legge, sono quelle risultanti dall'allegata tabella M).
Art.16
Assegno ex accordo 19 dicembre 1994
A far tempo rispettivamente dal 1° gennaio 1994, dal
1° gennaio 1995, dal 1° gennaio 1996, dal 1° giugno
1996, dal 1° gennaio 1997 e dal 1° maggio 1997,
al personale appartenente alla categoria dei quadri, degli impiegati,
dei subalterni ed ausiliari dipendente dalle Aziende già
destinatarie della norma recata dall'art. 16 dell'AEN 16 gennio
1991, verrà corrisposto un assegno mensile nella misura
di 1/12mo delle voci: stipendio, indennità di carica, scatti
di anzianità per il personale interessato nei limiti
di cui all'art. 1 del presente Accordo e indennità
di mensa.
Detto assegno, denominato "assegno sostitutivo ex accordo
economico nazionale 19 dicembre 1994" non è computabile
nella determinazione del premio di rendimento aziendale nonchè
di qualsiasi maggiorazione contrattualmente prevista dal trattamento
economico.
Resta inteso che, per effetto dell'erogazione in parola, la misura
del premio di rendimento da corrispondersi per ciascun anno, si
intende ridotta per un importo pari a quanto erogato a ciascun
lavoratore nell'anno cui il premio stesso si riferisce.
La corresponsione dell'"assegno" non è legata
alle condizioni contrattualmente previste, in sede nazionale ed
aziendale, per la corresponsione del premio di rendimento.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto che quanto previsto dall'art. 16 che precede
continuerà a trovare applicazione, in caso di attuazione
di una delle operazioni di ristrutturazione previste dall'art.
1 legge 30 luglio 1990 n. 218, al personale dipendente dalle
Aziende elencate nel richiamato art. 16 iscritto alla Cassa di
Previdenza Dipendenti Enti Locali.
Art. 17
Norma di salvaguardia
Le previsioni di cui agli articoli precedenti non comportano
introduzione di nuove voci di trattamento economico ove le voci
stesse non siano, alla data di entrata in vigore del presente
accordo, aziendalmente previste.
Fermo quanto previsto agli artt.1, 8 (per la parte relativa alla
indennità di mensa di cui al CCNL 22 luglio 1976) e 9,
restano salve le misure diverse e/o i criteri diversi di erogazione
delle voci previste dai precedenti articoli stabiliti dai contratti
ed accordi economici aziendali.
Restano inoltre del pari salve eventuali voci aziendali di trattamento
economico non previste dal presente accordo.
Art. 18
Verifiche annuali
ABROGATO
Art. 18 bis
E.D.R.
A partire del 1° gennaio 1993, ai sensi del Protocollo
31 luglio 1992, al personale spetta mensilmente un "EDR",
nella misura di £. 20.000 per 13 mensilità (£.
260.000 annue).
Art. 19
Salvaguardie
Resta confermato quanto previsto nell'ambito della dichiarazione
a verbale apposta in calce all'Accordo economico nazionale 6 maggio
1980, fatti comunque salvi gli effetti derivanti dalle previsioni
recate dai contratti e dagli accordi economici aziendali integrativi
dello stesso CCNL 6 maggio 1980.
Il rinvio alla contrattazione aziendale di cui al 4° comma
della stessa dichiarazione resta riferito a quella integrativa
del CCNL 6 maggio 1980.
Art. 19 bis
Campo di applicazione
Per il primo biennio, la parte economica del presente contratto
si applica al personale in servizio alla data di stipulazione
del presente contratto e, per quanto di competenza, a quello assunto
successivamente, nonché ai cessati dal servizio dal 1°
gennaio 1993, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta
a licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo,
ovvero a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico
di anzianità o vecchiaia, ovvero ad esodi incentivati.
Per il secondo biennio, la parte economica del presente contratto
si applica al personale in servizio al 18 maggio 1996 e, per quanto
di competenza, a quello assunto successivamente, nonchè
ai cessati dal servizio dal 1° gennaio 1996, con esclusione
delle ipotesi di cessazione dovuta a licenziamento per giusta
causa, ovvero per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza
immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità
o vecchiaia, ovvero ad esodi incentivati.
Art. 20
Durata del contratto
Il presente Accordo economico nazionale scade il 31 dicembre
1997.
Art. 21
Adesione
L'ACRI comunicherà alle Organizzazioni Sindacali stipulanti
l'elenco degli Enti propri associati che daranno adesione al presente
accordo.
Allegato n. 1)
Quadro (per il grado superiore al minimo) | 1.429.669 + 39.013 per ogni scatto di anzianità | ||||
Quadro | 1.317.278 + 39.013 " | ||||
Capo ufficio | 1.204.924 + 39.013 " | ||||
Vice capo ufficio | 1.092.320 + 39.013 " | ||||
Capo reparto | 1.009.952 + 39.013 " | ||||
Impiegato grado superiore al minimo | 927.669 + 39.013 " | ||||
Impiegato grado minimo | 848.838 + 33.447 " | ||||
Capo commessi | 815.093 + 27.331 " | ||||
Vice Capo Commessi | 798.203 + 27.331 " | ||||
Commesso | 781.314 + 27.331 " | ||||
Operai | 752.292 + 23.286 " | ||||
Guardie diurne e notturne | 723.270 + 19.242 " | ||||
Pers. di fatica e custodia, personale di pulizia | 702.623 + 18.692 " |
TABELLA A)
Quadro (per il grado superiore al minimo) | 1.784.495 | 1.899.415 | 2.033.864 | 2.102.986 | 2.156.350 | 2.210.489 |
Quadro | 1.784.495 | 1.899.415 | 2.033.864 | 2.102.986 | 2.156.350 | 2.210.489 |
Capo ufficio | 1.182.008 | 1.241.164 | 1.344.586 | 1.397.756 | 1.438.806 | 1.480.451 |
Vice capo ufficio | 1.182.008 | 1.241.164 | 1.344.586 | 1.397.756 | 1.438.806 | 1.480.451 |
Capo reparto | 1.182.008 | 1.241.164 | 1.344.586 | 1.397.756 | 1.438.806 | 1.480.451 |
Impiegato grado superiore al minimo | 1.182.008 | 1.241.164 | 1.344.586 | 1.397.756 | 1.438.806 | 1.480.451 |
Impiegato grado minimo | 1.060.263 | 1.115.968 | 1.213.357 | 1.263.426 | 1.302.081 | 1.341.297 |
Capo commessi | 954.658 | 1.007.405 | 1.099.624 | 1.147.034 | 1.183.637 | 1.220.770 |
Vice Capo commessi | 954.658 | 1.007.405 | 1.099.624 | 1.147.034 | 1.183.637 | 1.220.770 |
Commesso | 954.658 | 1.007.405 | 1.099.624 | 1.147.034 | 1.183.637 | 1.220.770 |
Operai | 927.192 | 978.421 | 1.067.987 | 1.114.033 | 1.149.583 | 1.185.647 |
Guardie diurne e notturne | 864.621 | 914.824 | 1.002.595 | 1.047.719 | 1.082.557 | 1.117.899 |
Pers. di fatica e custodia, personale di pulizia | 832.015 | 881.311 | 967.497 | 1.011.805 | 1.046.014 | 1.080.718 |
TABELLA B)
Quadro (per il grado superiore al minimo) | 63.548 | 64.342 | 65.546 | 66.153 | 66.617 | 67.084 |
Quadro | 63.548 | 64.342 | 65.546 | 66.153 | 66.617 | 67.084 |
Capo ufficio | 63.548 | 64.342 | 65.546 | 66.153 | 66.617 | 67.084 |
Vice capo ufficio | 63.548 | 64.342 | 65.546 | 66.153 | 66.617 | 67.084 |
Capo reparto | 63.548 | 64.342 | 65.546 | 66.153 | 66.617 | 67.084 |
Impiegato grado superiore al minimo | 63.548 | 64.342 | 65.546 | 66.153 | 66.617 | 67.084 |
Impiegato grado minimo. | 54.404 | 55.084 | 56.115 | 56.635 | 57.032 | 57.432 |
Capo commessi | 44.466 | 45.022 | 45.864 | 46.289 | 46.614 | 46.941 |
Vice Capo commessi | 44.466 | 45.022 | 45.864 | 46.289 | 46.614 | 46.941 |
Commesso | 44.466 | 45.022 | 45.864 | 46.289 | 46.614 | 46.941 |
Operai | 39.531 | 40.025 | 40.774 | 41.151 | 41.440 | 41.731 |
Guardie diurne e notturne | 32.359 | 32.764 | 33.377 | 33.686 | 33.922 | 34.160 |
Pers. di fatica e custodia, personale di pulizia | 30.757 | 31.141 | 31.724 | 32.018 | 32.243 | 32.469 |
TABELLA C)
Quadro (per il grado superiore al minimo) | 180.315 | 185.245 | 193.863 | 198.294 | 201.715 | 205.185 |
Quadro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capo ufficio | 423.787 | 435.618 | 456.302 | 466.937 | 475.147 | 483.475 |
Vice capo ufficio | 249.490 | 256.390 | 268.457 | 274.660 | 279.449 | 284.308 |
Capo reparto | 125.303 | 128.753 | 134.787 | 137.889 | 140.283 | 142.712 |
Impiegato grado superiore al minimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impiegato grado minimo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capo commessi | 52.238 | 53.717 | 56.302 | 57.631 | 58.658 | 59.699 |
Vice Capo commessi | 31.865 | 32.767 | 34.344 | 35.155 | 35.781 | 36.416 |
Commesso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guardie diurne e notturne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pers. di fatica e custodia, personale di pulizia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABELLA D)
INDENNITA' DI MENSA (per 12 mensilità) £. 85.262 |
TABELLA E)
Quadro (per il grado superiore al minimo) | |
Quadro | |
Capo ufficio | |
Vice capo ufficio | |
Capo reparto | |
Impiegato grado superiore al minimo | |
Impiegato grado minimo. | |
Capo commessi | |
Vice Capo commessi | |
Commesso | |
Operai | |
Guardie diurne e notturne | |
Pers. di fatica e custodia, personale di pulizia |
TABELLA F)
LAVORI IN LOCALI SOTTERRANEI (dal 1° gennaio 1995) £. 82.500
(per 12 mensilità) |
TABELLA G)
- per il pernottamento ............................................................ | 33.000 |
- per la vigilanza notturna di durata superiore all'orario normale diurno ................................................................................ | 44.000 |
- per la vigilanza notturna di durata non superiore all'orario normale diurno .................................................................. | 26.400 |
- per la custodia diurna nella giornata di sabato (o di lunedì secondo le previsioni del CCNL) ........................................ | 88.000 |
TABELLA H)
VERONA £. 2.150
CATANIA " 2.350
BARI, BRESCIA, CAGLIARI, TARANTO " 2.400
VENEZIA " 2.450
PADOVA, PALERMO " 2.600
TRIESTE " 2.850
BOLOGNA " 2.900
MESSINA, NAPOLI, TORINO " 3.000
GENOVA " 3.300
FIRENZE " 3.900
ROMA " 4.500
MILANO " 5.650
TABELLA I)
Quadri | 157.200 | 161.100 | 166.700 | 171.700 |
Impiegati | 137.000 | 140.400 | 145.300 | 149.700 |
Subalterni | 108.300 | 111.000 | 114.900 | 118.300 |
Ausiliari | 101.600 | 104.100 | 107.700 | 111.000 |
Le misure di cui alla presente tabella sono state definite
ai sensi dell'art. 93, 2° comma, n. 3 del presente CCNL.
TABELLA L)
Indennità di rischio (per 12 mensilità) - misure
in vigore dal 1/1/1994
| ||
a) addetti agli sportelli contanti | 239.189 | 179.366 |
b) addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori | 239.189 | 179.366 |
c) addetti agli sportelli non contanti | 170.465 | 127.823 |
d) altri cassieri | 121.302 | 90.873 |
e) addetti agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette e similari | 118.094 | 88.493 |
f) addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere | 104.018 | 78.039 |
g) personale subalterno che ha maneggio di valori o contanti non esplicabile allo sportello | 68.724 | 51.440 |
Personale subalterno adibito agli sportelli per l'incasso degli effetti, bollette e similari nei limiti di quattro giorni al mese £. 16.485.
Nei casi di cui alle lettere a), b), c), e) ed f), qualora vi sia una adibizione allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%, qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.
Impiegati addetti alla stanza di compensazione (di cui all'art. ........ del CCNL .................... 1994) che svolgano, oltre alle mansioni inerenti il servizio della stanza di compensazione, anche mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello, £. 91.805 mensili per i centri di 1^ categoria e £. 68.724 mensili per i centri di 2^ categoria.
Gli importi dell'indennità di rischio previsti in misura fissa dai contratti integrativi aziendali per il personale incaricato dei servizi di cassa e del pegno, ivi compresi quelli prestati in via saltuaria o giornalieri ed in atto al 31 dicembre 1992 sono aumentati, a far tempo dal 1° gennaio 1994, del 3,5%.
Gli importi anzidetti dovranno inoltre essere proporzionalmente
aumentati fino ad un massimo del 20% qualora vi sia una adibizione
allo sportello di durata superiore alle 5 ore, qualora la predetta
adibizione sia superiore a 6 ore, gli importi stessi devono essere
maggiorati di un ulteriore 14%.
TABELLA L)
(segue)
Indennità di rischio (per 12 mensilità) - misure
in vigore dal 1/1/1995
| ||
a) addetti agli sportelli contanti | 245.168 | 183.850 |
b) addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori | 245.168 | 183.850 |
c) addetti agli sportelli non contanti | 174.726 | 131.018 |
d) altri cassieri | 124.335 | 93.145 |
e) addetti agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette e similari | 121.046 | 90.705 |
f) addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere | 106.618 | 79.990 |
g) personale subalterno che ha maneggio di valori o contanti non esplicabile allo sportello | 70.442 | 52.725 |
Personale subalterno adibito agli sportelli per l'incasso degli effetti, bollette e similari nei limiti di quattro giorni al mese £. 16.897.
Nei casi di cui alle lettere a), b), c), e) ed f), qualora vi sia una adibizione allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%, qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.
Impiegati addetti alla stanza di compensazione (di cui all'art. ........ del CCNL .................... 1994) che svolgano, oltre alle mansioni inerenti il servizio della stanza di compensazione, anche mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello, £. 94.100 mensili per i centri di 1^ categoria e £. 70.442 mensili per i centri di 2^ categoria.
Gli importi dell'indennità di rischio previsti in misura fissa dai contratti integrativi aziendali per il personale incaricato dei servizi di cassa e del pegno, ivi compresi quelli prestati in via saltuaria o giornalieri ed in atto al 31 dicembre 1994 sono aumentati, a far tempo dal 1° gennaio 1995, del 2,5%.
Gli importi anzidetti dovranno inoltre essere proporzionalmente
aumentati fino ad un massimo del 20% qualora vi sia una adibizione
allo sportello di durata superiore alle 5 ore, qualora la predetta
adibizione sia superiore a 6 ore, gli importi stessi devono essere
maggiorati di un ulteriore 14%.
TABELLA M)
- per il coniuge ed i figli £. 13.532
- per genitore £. 16.912
APPENDICE
- l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI)
- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI)
- la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio
Italiani (FALCRI)
- la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA/CISL)
- la Federazione Italiana Sindacati Assicurazioni e Credito (FISAC/CGIL)
- l'Unione Italiana Bancari (UIB/UIL)
il presente contratto complementare si applica:
a) agli Enti finanziari: le Società che esercitano almeno
una delle attività che figurano nella tabella allegata
alla II^ Direttiva CEE, le SIM, le Merchant Banks; per i lavoratori
dipendenti dalle reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari
(esclusi gli Agenti autonomi e le loro organizzazioni);
b) alle attività intrinsecamente ordinate e funzionali
all'intermediazione finanziaria, attualmente individuate nei servizi
centralizzati di sicurezza e nella gestione immobili d'uso;
in entrambi i casi sub a) e b) dette Società devono
risultare controllate da Enti creditizi e finanziari già
destinatari dei contratti Assicredito o ACRI e, nel caso sub b),
devono altresì essere operativamente utilizzate in prevalenza
da uno o più istituti creditizi finanziari;
i contratti complementari si collocano all'interno dei
predetti contratti nazionali, e si integrano con i medesimi, secondo
quanto previsto al punto 2) della premessa al CCNL;
la presente premessa costituisce parte integrante della
normativa che segue,
In deroga a quanto previsto dall'art. 1 del CCNL, è esclusa
dalla contrattazione integrativa aziendale la materia a tale sede
demandata dallo stesso art. 1, secondo comma.
In deroga a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del CCNL, tutte
le assunzioni del personale sono effettuate in conformità
alle disposizioni di legge.
Fermo previsto dall'art. 6, secondo comma, del CCNL, l'Azienda
fornirà comunque alle OO.SS. aziendali una informativa
preventiva circa i provvedimenti di distacco di volta in volta
adottati nonchè sulla durata degli stessi.
Agli effetti del presente contratto complementare, il riferimento
ad "ogni altra indennità" previsto dalla lettera
f) dell'art. 44 del CCNL va inteso quale "ogni altro trattamento".
Al personale destinatario del presente contratto complementare
si applicano integralmente le norme in materia di orari di lavoro
e di lavoro straordinario stabilite dal contratto collettivo nazionale
di lavoro fatto salvo quanto di seguito previsto.
In presenza di oggettive e motivate esigenze:
di mercato, considerate le necessità della clientela
in relazione alla specifica attività aziendale;
ovvero di fruire di pari opportunità operative rispetto
ad altre imprese che svolgono la stessa attività, anche
se appartenenti ad altro settore;
l'Azienda in alternativa a quanto stabilito dal contratto
nazionale per le medesime materie ha la facoltà,
in relazione alla propria attività specifica, di collocare
o distribuire, per le fattispecie qui disciplinate, l'orario giornaliero
del personale, in ciascuna unità produttiva o operativa,
secondo le seguenti articolazioni:
a) per gli Enti finanziari di cui alla lettera a) della premessa
al presente contratto:
fissazione dell'orario d'ingresso fra le ore 8.00 e le
ore 9.00 con correlativo spostamento dell'orario d'uscita;
spostamento, per il personale necessario, dell'orario di
ingresso e d'uscita individuato come sopra, nel limite massimo
di due ore per il 15% (con un minimo di 3 lavoratori) del personale
complessivamente impiegato nell'Azienda;
b) per le attività di cui alla lettera b) della premessa
al presente contratto:
fissazione dell'orario d'ingresso fra le ore 8.00 e le
ore 9.00 con correlativo spostamento dell'orario d'uscita;
spostamento dell'orario di ingresso e di uscita per le
figure professionali necessarie alla manutenzione ed a prestazioni
tecniche connesse all'attività tipica, nel limite di un'ora
per il 30% del personale complessivamente impiegato nella società,
estendibile a due ore per la metà degli addetti inclusi
nella predetta quota.
L'Azienda che intende avvalersi della facoltà di cui al
secondo comma ne informa preventivamente le OO.SS. aziendali e
salvo il caso che si tratti unicamente di fissazione dell'orario
di ingresso fra le ore 8.15 e le ore 8.30 illustra nel
corso di un apposito incontro:
le posizioni di lavoro e/o i gruppi di lavoratori interessati
alla variazione d'orario;
le oggettive esigenze di mercato di cui al primo comma che richiedono tale variazione.
Dette OO.SS. aziendali hanno facoltà di formulare, congiuntamente
fra loro, all'Azienda interessata nel corso del medesimo
incontro, ovvero di uno ulteriore da tenere entro 20 giorni dalla
ricezione dell'informativa osservazioni in merito alle
variazioni in parola.
Ove dall'incontro non emerga una diversa soluzione l'Azienda
ha facoltà di rendere operativo il provvedimento.
Tenuto conto della specificità delle Aziende destinatarie del presente contratto complementare, si conviene che il lavoratore possa richiedere una elasticità nell'orario di entrata (con correlativo spostamento dell'orario di uscita) fino a mezz'ora dopo l'orario fissato dall'Azienda ai sensi del primo alinea delle lettere a) e b) che precedono. L'Azienda valuterà la possibilità di accogliere tale richiesta compatibilmente con le esigenze di servizio.
Le promozioni conferite ad iniziativa dell'Azienda vengono effettuate
in base al merito dei lavoratori, tenuti presenti, in ordine di
valutazione, la capacità professionale, le particolari
attitudini, i precedenti di lavoro con particolare riferimento
alle mansioni esercitate ed all'espletamento di incarichi di significativa
rilevanza, le note di classifica ed i titoli di studio.
Per la promozione a funzionario è elemento prevalente
di valutazione l'attitudine a ricoprire il grado.
Le promozioni sono deliberate collegialmente dalla Direzione
centrale o generale dell'Azienda, laddove la specifica competenza
non risulti già demandata ad organi amministrativi.
La promozione a scelta del personale subalterno alla categoria
Impiegati può avvenire soltanto se il lavoratore ha acquisito
il titolo di studio necessario ed abbia almeno conseguito la qualifica
di "distinto" nell'ultimo triennio di servizio.
In deroga a quanto previsto dall'art. 29 del CCNL, il lavoratore
che abbia compiuto il periodo di prova si intende confermato "in
servizio".
A tale previsione conseguono quelle contenute nei successivi
articoli dall'8 al 16.
NOTA A VERBALE
Le previsioni del CCNL aventi riguardo al "personale in
pianta stabile" si intendono riferite al personale "confermato
in servizio".
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo scritto della Direzione locale;
c) il biasimo scritto della Direzione centrale o generale;
d) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per
un periodo non superiore a 10 giorni;
e) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
f) il licenziamento per mancanza così grave da non consentire
la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa);
I provvedimenti disciplinari vengono applicati secondo le norme
di legge che regolano la materia, in relazione alla gravità
o recidività della mancanza o al grado della colpa, senza
riguardo all'ordine in cui sono elencati.
La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di
prova, può avvenire:
a) per risoluzione del rapporto da parte dell'Azienda o del lavoratore
per aver l'interessato superato il periodo di conservazione del
posto di cui all'art. 83 (fermo il minimo di legge previsto in
caso di tbc) e l'eventuale periodo di aspettativa di cui allo
stesso articolo, nonchè per invalidità permanente
riconosciuta a termine della legge sull'assicurazione invalidità
e vecchaia;
b) per risoluzione del rapporto da parte dell'Azienda nei confronti
del lavoratore ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti
pensionistici sempre che non abbia optato per la prosecuzione
del rapporto di lavoro a sensi delle vigenti disposizioni di legge;
c) per risoluzione del rapporto da parte dell'Azienda per giustificato
motivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604
e successive integrazioni;
d) per risoluzione del rapporto da parte dell'Azienda per giusta
causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
e) per dimissioni;
f) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta
causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
g) per morte.
Le dimissioni debbono venir presentare per iscritto con il preavviso
di un mese per quadri ed impiegati e di 15 giorni per il personale
subalterno ed ausiliario. In difetto, l'Azienda tratterrà
dalle competenze spettanti al lavoratore la corrispondente indennità
sostitutiva.
Al dimissionario compete il pagamento dell'intera retribuzione
fino alla scadenza del preavviso.
E' in facoltà dell'Azienda di far cessare il servizio
il giorno della presentazione delle dimissioni od in qualsiasi
altro giorno entro la scadenza del preavviso, corrispondendo al
dimissionario l'intera retribuzione fino alla scadenza stessa.
In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. a) dell'art.
9 qualora la risoluzione stessa avvenga per iniziativa dell'Azienda,
spetta al lavoratore una indennità di mancato preavviso
nella seguente misura:
quadri e impiegati: mezza mensilità per ogni anno
compiuto di effettivo servizio, con il minimo di due e col massimo
di otto mensilità;
subalterni: un terzo di mensilità per ogni anno
compiuto di effettivo servizio, col minimo di una e mezza e col
massimo di sei mensilità;
ausiliari: un quarto di mensilità per ogni anno
compiuto di effettivo servizio, col minimo di una e col massimo
di quattro mensilità.
Qualora al lavoratore spetti, con effetto immediato, un trattamento
di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni
di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie, la misura della
indennità di mancato preavviso è stabilita come
segue:
a) nel caso in cui il trattamento di previdenza spetti nella misura
massima: due mesi per i quadri e gli impiegati, 45 giorni per
i commessi e una mensilità e un quarto per gli ausiliari;
b) nel caso in cui il trattamento di previdenza spetti in misura
inferiore a quella massima, l'indennità di mancato preavviso
di cui al primo comma del presente articolo viene ridotta del
25%.
Qualora invece la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa
del lavoratore, questi è esonerato dall'obbligo del preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della
lett. b) dell'art. 9 al lavoratore spetta, qualora egli venga
a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello
risultante dalle disposizioni di legge sulle Assicurazioni sociali
obbligatorie, il preavviso o, in difetto, la corrispondente
indennità nella misura fissa di due mesi per i quadri
e gli impiegati, di 45 giorni per i commessi e di un mese e un
quarto per gli ausiliari.
In caso contrario sarà corrisposta al lavoratore l'indennità
di mancato preavviso nella seguente misura:
quadri e impiegati:
con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: 2 mensilità;
con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: 3 mensilità;
con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio:
4 mensilità;
subalterni:
con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: 1 mensilità;
con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: 2 mensilità;
con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio:
3 mensilità;
ausiliari:
con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: 1 mensilità;
con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: 1 e 1/2 mensilità;
con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio:
2 mensilità.
In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. c)
dell'art. 9, spetta al lavoratore il seguente preavviso:
quadri e impiegati:
con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: mesi 3;
con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: mesi 4;
con anzianità da 10 a 15 anni di effettivo servizio: mesi 5;
con anziantà superiore a 15 anni di effettivo servizio:
mesi 6;
subalterni:
con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: mesi 2;
con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: mesi 2 e 1/4;
con anzianità da 10 a 15 anni di effettivo servizio: mesi 3;
con anzianità superiore a 15 anni di effettivo servizio:
mesi 4;
ausiliari:
con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: mesi 1 e 1/2;
con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: mesi 2;
con anzianità da 10 a 15 anni di effettivo servizio: mesi 2 e 1/2;
con anzianità superiore a 15 anni di effettivo servizio:
mesi 3.
In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della let. d) dell'art.
9, non spetta al lavoratore nè il preavviso nè la
corrispondente indennità.
Il licenziamento per giusta causa ha effetto legale dal momento
della consegna della comunicazione scritta all'interessato: qualora
la consegna della comunicazione non possa effettuarsi, il licenziamento
ha effetto legale dalla data risultante dalla ricevuta di ritorno
della lettera raccomandata a.r. portante la comunicazione diretta
al domicilio dichiarato dal lavoratore.
Nel caso di cui al presente articolo, se i fatti che hanno dato
luogo alla risoluzione abbiano provocato danno materiale all'Azienda,
si conviene che è ammissibile, ai sensi dell'art.1252 c.c.,
la compensazione tra quanto dovuto al lavoratore e quanto al medesimo
imputabile per risarcimento.
Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti sull'ammontare
del danno, la compensazione può essere effettuata in sede
giudiziale, sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo
restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell'Azienda
stessa.
In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. f) dell'art.
9, spetta al lavoratore, che non si trovi nelle condizioni di
cui alla lett. b) dello stesso articolo, la stessa indenità
di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del
rapporto si fosse verificata ai sensi della lett. c) dell'art.
9.
Al lavoratore viene altresì corrisposto, ad integrazione
di quanto sopra, il seguente trattamento:
con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio: 4 mensilità;
con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio:
6 mensilità.
Nel caso in cui il lavoratore si trovi, invece, nelle condizioni
di cui alla lett. b) dell'art. 9, il lavoratore stesso, anzichè
al trattamento previsto nei comma precedenti, ha diritto a quello
previsto dall'art. 11.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore
art. 9 lett. g) senza diritto per gli aventi causa ad un trattamento
di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni
di legge sulle Assicurazioni sociali obbligatorie, viene corrisposta,
oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso,
l'indennità di mancato preavviso nella seguente misura,
in relazione all'anzianità di servizio del lavoratore defunto:
quadri e impiegati:
con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: 2 mensilità;
con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: 3 mensilità;
con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio:
4 mensilità;
subalterni:
con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: 1 mensilità;
con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: 2 mensilità;
con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio:
3 mensilità;
ausiliari:
con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio: 1 mensilità;
con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio: 1 e 1/2 mensilità;
con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio:
2 mensilità.
Qualora invece vi sia diritto ad un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie, l'indennità di mancato preavviso spetta nella misura fissa di tre mesi per i quadri e gli impiegati, di due mesi e mezzo per i subalterni e di una mensilità e tre quarti per gli ausiliari.
Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti
gli effetti dall'anzianità di servizio.
Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato
il caso di dimissioni, l'Azienda è tenuta ad accordare
al lavoratore adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere,
per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente
indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto
della effettiva cessazione del servizio.
Per le SIM è possibile la distribuzione dell'orario
di lavoro in turni ai sensi dell'art. 54, nono comma, del CCNL.
Le flessibilità disposte dal presente contratto complementare
vengono estese a tutte le attività c.d. "parabancarie"
sia che le medesime vengano espletate direttamente dalle Banche,
sia che vengano svolte da Enti finanziari autonomi, dandone preventiva
informativa alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che in
quella sede potranno formulare osservazioni sulle modalità
applicative.
Nell'applicare le flessibilità aggiuntive stabilite
dalla presente norma le Aziende daranno la precedenza ai lavoratori
che eventualmente lo richiedano, compatibilmente con le esigenze
di servizio.
La disciplina di cui al presente contratto complementare si applica
al personale in servizio alla data di stipulazione della medesima
ed a quello assunto successivamente.
Essa segue, per la scadenza, le sorti del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro.
PROTOCOLLO D'INTESA PER DISCIPLINARE I PASSAGGI DA NORMATIVE
COLLETTIVE DIVERSE A QUELLA NAZIONALE E COMPLEMENTARE.
Nei confronti delle Aziende presso le quali, alla data di stipulazione
del presente protocollo, si ponga la necessità di sostituire
la precedente disciplina regolata secondo normative collettive
diverse (settori industria, commercio, ecc.) con quella definita
dalla presente normativa nazionale e complementare, l'applicazione
della medesima avverrà con un'intesa tra l'Azienda e apposite
delegazioni sindacali, in rappresentanza del personale destinatario
del presente accordo.
Dette delegazioni saranno costituite per ciascuna delle
OO.SS. firmatarie del contratto nazionale indicato in premessa
da non più di 3 esponenti da scegliersi fra i dirigenti
delle rappresentanze sindacali aziendalmente costituite facenti
capo alle Organizzazioni medesime (due dei quali possono essere
sostituiti da dirigenti territoriali dell'Organizzazione stessa
o della Confederazione a cui essa eventualmente aderisce).
Nell'ipotesi in cui non sia stata costituita alcuna rappresentanza
sindacale aziendale detta delegazione sarà composta
per ciascuna delle Organizzazioni in parola che abbia iscritti
nell'Azienda da non più di tre dirigenti territoriali
dell'Organizzazione medesima o della Confederazione a cui essa
eventualmente aderisce (uno dei quali può essere sostitutivamente
un lavoratore dell'Azienda iscritto alla suddetta Organizzazione).
L'intesa viene stipulata alle condizioni seguenti:
a) inquadramento del personale dipendente nelle categorie, qualifiche
e gradi previste dal contratto nazionale. In casi particolari
potrà, altresì, tenersi conto del livello retributivo
globale raggiunto dall'interessato all'atto del passaggio;
b) definizione del relativo nuovo trattamento economico, considerando
che la retribuzione globale di fatto annualmente percepita all'atto
del passaggio dal singolo lavoratore interessato, per qualsiasi
ragione, titolo o causa, va ridistribuita (secondo criteri di
compensazione fra precedente e nuovo trattamento) nelle mensilità
e nelle voci previste dal contratto nazionale, ivi incluso il
premio di rendimento stabilito nella seguente misura:
un importo fisso di £. 600.000;
un importo pari al 150% della gratificazione di Natale
relativa all'esercizio cui il premio stesso si riferisce limitatamente
alla voce paga base, scatti di anzianità, indennità
di carica, assegno di anzianità per il grado II° impiegati,
automatismi economici per gli ausiliari ed i subalterni;
una quota complessiva media procapite di £.
795.000, secondo criteri di parametrazione per tipo di inquadramento
da definire in sede aziendale fra le parti sopra indicate.
A tal fine ciascun lavoratore verrà inserito nell'ambito
del trattamento previsto per la propria categoria, qualifica e
grado, ripartendo il trattamento economico annuo nelle seguenti
voci: paga base, scatti di anzianità, indennità
di mensa, eventuale assegno di carica, indennità di scala
mobile, concorso spese tranviarie, premio di rendimento, in modo
che l'importo risultante da detto trattamento contrattuale risulti
complessivamente il più vicino a quello che l'interessato
percepiva.
L'eventuale maggiore retribuzione già percepita dal lavoratore,
rispetto al trattamento determinato come suesposto, verrà
mantenuta come "assegno ad personam" assorbibile con
successivi scatti biennali di anzianità e/o passaggio di
qualifica e/o grado.
L'attuale disciplina del contratto nazionale in tema di avanzamenti
automatici di carriera e benefici economici per automatismo si
applica con modalità individuate nell'intese aziendali
di cui al primo comma.
Le anzianità maturate dalla data di assunzione nelle Aziende
di cui al primo comma sono valutate per intero ai fini degli scatti
biennali di anzianità, dei trattamenti di ferie e di malattia.
Tempi, modalità e decorrenze del nuovo trattamento economico,
nonchè delle normative in materia di orari, turni e reperibilità,
in una complessiva valutazione della situazione in atto al momento
dell'applicazione della presente disciplina, saranno definiti
nelle intese aziendali di cui al primo comma del presente protocollo.
La definzione dell'inquadramento e del trattamento economico
riguardante ciascun lavoratore, secondo quanto stabilito nelle
intese aziendali di cui al primo ad al secondo comma, formerà
oggetto di transazione individuale da sottoscriversi fra l'Azienda
e l'interessato, che potrà farsi assistere da una Organizzazione
sindacale stipulante il contratto nazionale, cui aderisce o conferisce
eventualmente mandato.
A dette transazioni sarà data applicazione dopo l'avvenuta
formalizzazione, presso l'apposita Commissione di Conciliazione,
costituita presso gli Uffici del lavoro territorialmente competenti
ai sensi degli artt. 410 e segg. c.p.c. (L. 11 agosto 1973, n.
533).
Eventuali divergenze tra le parti stipulanti aventi ad oggetto
l'applicazione della presente disciplina potranno venir congiuntamente
esaminate dalle parti medesime, con l'eventuale assistenza di
ACRI e delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti, per un tentativo
di amichevole definizione.
Ferme le previsioni di legge in materia di diritti e libertà
sindacali, le parti convengono che nelle unità produttive
che occupino meno di 16 lavoratori, gli stessi possono riunirsi
in Assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue
per le quali viene conservata la normale retribuzione.
Le riunioni di cui sopra sono indette, singolarmente o congiuntamente,
dai competenti Sindacati provinciali facenti capo alle Organizzazioni
sindacali stipulanti il contratto complementare. Alle riunioni
possono partecipare i dirigenti nazionali o provinciali delle
Organizzazioni sindacali promotrici delle riunioni stesse in numero
non superiore a una per ciascuna delle Organizzazioni medesime,
previa comunicazione alla Direzione dell'Azienda, da parte dei
Sindacati provinciali dei nominativi e delle qualifiche dei predetti
dirigenti sindacali esterni.
premesso che le parti hanno stipulato il contratto complementare
di cui al CCNL;
premesso, altresì, che al quarto comma, lett. a)
del "Protocollo di intesa" facente parte del suddetto
contratto complementare si fa riferimento a "casi particolari"
non espressamente individuati,
le parti chiariscono che con la predetta locuzione hanno inteso
fare esclusivo riferimento a situazioni individuali e,
quindi, non generali nelle quali:
a) l'interessato fruisca, all'atto del passaggio, di assegni ad
personam non assorbibili (esclusi, comunque, i c.d. superminimi);
ove di questi si tenga conto (in quanto non considerati, in tutto
o in parte, ad altri fini), gli stessi resteranno successivamente
assorbiti con successivi scatti biennali di anzianità e/o
passaggio di qualifica e/o grado;
b) l'interessato fruisca, all'atto del passaggio di anticipati
scatti di anzianità: in questo ultimo caso potrà
tenersi conto degli scatti anticipati (in quanto non considerati,
in tutto o in parte, ad altri fini), fermo, comunque, il numero
massimo di scatti stabiliti dal contratto nazionale di cui sopra;
c) il premio annuale di rendimento risulti già disciplinato,
nell'Azienda interessata, da apposito accordo migliorativo
rispetto alle condizioni fissate nel predetto Protocollo
secondo criteri adottati dall'azienda controllante (ai sensi delle
Disposizioni Generali, punto 3, del CCNL) in analogia con quanto
praticato da quest'ultima per il proprio personale.
Roma, 27 novembre 1991
Spett.li
FABI
FALCRI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UIB/UIL
In relazione alle intese intercorse in sede di stipulazione del
contratto complementare 27 novembre 1991, confermiamo che, nel
calcolo dei lavoratori utili ai fini della quantificazione delle
"cedole" di cui all'accordo 21 dicembre 1984, da parte
nostra si terrà conto anche dei dipendenti dalle società
destinatarie del contratto complementare 27 novembre 1991 associate
all'ACRI.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Art.1
Disposizioni generali
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale contenuta
nella presente Appendice costituisce una normativa unitaria e
inscindibile concordata fra le parti al fine di dare completa
attuazione al rinvio in materia previsto dall'art.3 del CCNL 19
dicembre 1994 e si applica alle Aziende e alle categorie di
personale destinatarie del contratto stesso.
Al riguardo le parti hanno convenuto che:
ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicherà, oltre
alla normativa di cui al presente accordo, la disciplina contenuta
per le seguenti materie nel contratto collettivo di lavoro del
19 dicembre 1994 e le vigenti norme sulle libertà
sindacali, con gli adattamenti obiettivamente richiesti dalla
specificità dal rapporto di lavoro a tempo parziale:
doveri e diritti del personale;
malattia, aspettativa;
gravidanza e puerperio;
servizio militare;
provvidenze di cui agli artt.81 e 82 (o le diverse norme aziendali opzionate);
anzianità convenzionali;
missioni e trasferimenti (artt.93, 94 e 96);
disposizioni disciplinari;
cessazione del rapporto di lavoro;
disposizioni speciali per il personale subalterno ed ausiliario;
garanzie per l'esecuzione del contratto;
diritti di informazione sindacale;
norme di attuazione e transitorie.
Agli stessi rapporti e con gli stessi adattamenti si applicano
inoltre le norme dei contratti integrativi aziendali per quanto
concerne:
premio di rendimento e premio aziendale;
divise ai commessi;
garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
tutela delle condizioni igienico sanitarie.
Le parti, inoltre, procederanno aziendalmente ad una ricognizione
per verificare quali altre norme contenute nei contratti integrativi
aziendali, fermi i più volte richiamati adattamenti nonchè
la compatibilità delle stesse con le previsioni portate
dalla presente normativa, risultino applicabili anche al personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale. Sui risultati di tale
ricognizione verrà formalizzato apposito verbale.
Resterà altresì applicabile al personale a tempo
parziale la disciplina contenuta nel CCNL stesso per le seguenti
altre materie:
Assunzioni ed inquadramenti, fermo restando che:
a) abrogata
b) nei confronti del personale assunto a tempo parziale non troveranno
applicazione le norme recate dall'art.19 quarto e sesto comma
in tema di preferenze per il passaggio al grado superiore, nonchè
le analoghe previsioni recate dai contratti integrativi aziendali;
c) nei confronti del personale assunto a tempo parziale le norme
recate dal CCNL in tema di inquadramento per titolo di studio
(nonchè le analoghe previsioni contenute nell'ambito dei
contratti integrativi aziendali) comporteranno applicazione del
solo trattamento economico corrispondente al grado attribuibile
in relazione al titolo di studio medesimo;
Ferie e licenze, fermo restando che nei confronti dei
lavoratori il cui orario sia concentrato in meno di cinque giorni
alla settimana, o in numero di giorni inferiore a quelli lavorativi
nel mese, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando
previamente lo scaglione annuale dell'interessato al minor numero
di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, o
nel mese rispetto alla normale distribuzione dell'orario.
Nei confronti del lavoratore che nel corso dell'anno abbia trasformato
il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale
o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie
maturate nell'anno medesimo, quanto previsto al comma precedente
si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato
a tempo parziale.
Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale
il lavoratore interessato continuerà ad essere compensato
con la misura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle
ferie.
Criteri analoghi vanno applicati con riguardo alla disciplina
dei permessi per ex festività di cui all'art.77.
Note caratteristiche, ricompense e promozioni, fermo restando
che il personale assunto a tempo parziale o che abbia trasformato
il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
non è destinatario delle norme recate dagli artt.100, 101,
104 e 107 del CCNL e che lo stesso personale non esercita poteri
di supremazia gerarchica secondo le previsioni di cui all'art.105
del CCNL;
Corsi di addestramento per i neo assunti, per i lavoratori
assunti con contratto non a termine a tempo parziale con qualifica
impiegatizia le Aziende provvedono ad un addestramento di durata
non inferiore a due settimane.
Nel caso in cui la durata giornaliera dell'addestramento superi
il limite dell'orario ordinario dell'interessato, la parte eccedente
verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i
criteri di cui all'art. 70, quinto comma, del CCNL e non si applicheranno
i limiti stabiliti nel presente accordo al punto 5 della disposizione
sull'"orario di lavoro a tempo parziale".
Corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale,
per i lavoratori in servizio con contratto non a termine a tempo
parziale con qualifica impiegatizia le Aziende promuoveranno annualmente
corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale secondo
quanto previsto dall'art.137 del CCNL.
Nel caso in cui la durata giornaliera dei predetti corsi superi
il limite dell'orario ordinario dell'interessato, la parte eccedente
verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i
criteri di cui all'art. 70, quinto comma del CCNL, e non si applicheranno
i limiti stabiliti nel presente accordo al punto 5 della disposizione
sull'"orario di lavoro a tempo parziale".
Relativamente alle disposizioni contenute nei contratti integrativi
aziendali per le quali sia stata esercitata la cosiddetta opzione
prevista dalle relative norme del CCNL, l'applicabilità
delle medesime, ove non sia già stata estesa al personale
a tempo parziale da apposite disposizioni del presente accordo,
formerà oggetto di esame fra le parti ai sensi del successivo
comma.
Ove dovessero insorgere problemi applicativi in relazione alla
disciplina del CCNL o dei contratti integrativi aziendali per
le suddette materie, ovvero alle vigenti norme sulle libertà
sindacali, nei riguardi del personale a tempo parziale, i problemi
medesimi verranno rimessi all'esame delle parti contraenti ai
fini di una soluzione consensuale.
NORMA TRANSITORIA
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 28 febbraio
1997 per verificare la rispondenza dell'attuale disciplina contrattuale
di settore in tema di part-time alle esigenze di flessibilità
di utilizzo delle prestazioni lavorative, anche alla luce di eventuali
innovazioni legislative.
Art.2
Durata del lavoro a tempo parziale
I rapporti di lavoro a tempo parziale di cui al presente accordo
cesseranno alla scadenza stabilità fra le parti salvo che
le parti stesse non ne stabiliscano la proroga o siano stati concordati
a tempo indeterminato.
Art. 3
Limiti ed esclusioni dei rapporti a tempo parziale
L'Azienda in presenza di proprie esigenze organizzative e produttive
può accogliere domande di prestazioni a tempo parziale
presentate dai dipendenti in servizio e/o assumere lavoratori
a tempo parziale.
L'Azienda purchè ciò risulti compatibile
con le obiettive esigenze tecniche, organizzative e produttive
accoglierà prioritariamente le domande di quei lavoratori
in servizio con l'inquadramento necessario che, appartenendo all'unità
produttiva in cui si è manifestata l'esigenza, siano riconosciuti
idonei a svolgere le mansioni per le quali la stessa si è
determinata; ove ciò non avvenga, l'interessato può
chiedere alla Direzione aziendale che gli vengano forniti chiarimenti.
Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, in sede
aziendale potranno essere definiti, d'intesa con le OO.SS. aziendali
facenti capo alle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti, criteri
di precedenza per l'accoglimento delle domande dei lavoratori
che intendono effettuare la propria prestazione in tempo parziale.
4° COMMA ABROGATO
Restano comunque escluse le posizioni di lavoro relative a prestazioni
lavorative non adeguatamente utilizzabili da parte dell'Azienda
ove eseguite per un tempo ridotto; nel mese di dicembre di ciascun
anno l'Azienda, in apposito incontro da tenersi con le OO.SS.
aziendali facenti capo alle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti,
comunicherà le posizioni di lavoro che siano state ricomprese,
nel corso dell'anno, nel rapporto a tempo parziale.
Il numero dei rapporti a tempo parziale non potrà, comunque,
superare i seguenti limiti massimi:
- 10% del personale destinatario del presente contratto in
servizio a tempo pieno per i passaggi a part-time del personale
in servizio. Nell'ambito di tale percentuale complessiva viene
riconosciuto l'accesso a tale istituto anche agli appartenenti
alla categoria dei Quadri fino ad una percentuale pari al 2% del
loro numero complessivo con arrotondamento delle eventuali frazioni
all'unità superiore.
- 5% del complesso del personale in servizio destinatario del
predetto contratto per le assunzioni dall'esterno di lavoratori
a part-time.
Le percentuali di cui sopra si intendono riferite al complesso
del personale appartenente alle categorie dei quadri, degli impiegati,
dei subalterni e degli ausiliari rilevato al 31 dicembre dell'anno
precedente.
Art.4
Anzianità
Ai soli fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia
e scatti tabellari e collocamento a riposo i periodi di lavoro
a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti
della maturazione delle anzianità previste dalle singole
norme del CCNL.
Al lavoratore a tempo parziale si applica in via esclusiva la
disciplina degli automatismi prevista dal CCNL (o dalle eventuali
norme aziendali per le quali sia stata conservata la c.d. "opzione"),
ferma restando che, in luogo degli automatismi di carriera, verrà
riconosciuto il corrispondente trattamento economico proporzionato,
ovviamente, alla durata della prestazione lavorativa.
In caso di passaggio a tempo pieno, il periodo trascorso dal
lavoratore a tempo parziale sarà valutato in proporzione
ai fini del conseguimento degli automatismi previsti dalle norme
di cui al comma precedente: il relativo trattamento economico
che il lavoratore avesse conseguito, resterà assorbito
dalla maggiore retribuzione spettantegli.
In ogni altro caso la minore durata della prestazione a tempo
parziale rispetto a quella a tempo pieno determina un correlativo
aumento, in misura proporzionale, delle anzianità previste
dalle singole norme contrattuali.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno reciprocamente atto che il richiamo effettuato
nell'ambito del secondo comma della previsione riguardante l'anzianità
al capitolo II del CCNL, ricomprende anche quanto previsto nell'ambito
dell'art.17 del CCNL medesimo in tema di esclusione dell'applicabilità
degli artt.9,10,11,12,14,15 e 16 per le Aziende i quali, alla
data del 31 dicembre 1975 applicavano contratti integrativi aziendali
prevedendo criteri di anzianità congiunta a qualifica di
merito, per i passaggi nell'ambito della categoria del personale
impiegatizio, del personale subalterno e/o del personale ausiliario.
Art.5
Trattamento economico
Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene
determinato proporzionando la retribuzione complessiva (incluse
le indennità e compensi vari, nonchè il premio di
rendimento ed il premio aziendale) contrattualmente prevista
per il lavoratore a orario intero e di cui all'art.55 del CCNL
con la stessa anzianità e inquadramento dell'interessato,
alla minore durata della prestazione lavorativa.
Art.6
Orario di lavoro a tempo parziale
L'orario del personale a tempo parziale viene fissato secondo
i seguenti criteri:
1) La durata settimanale dell'orario del personale a tempo parziale
non può essere superiore a 25 ore o inferiore a 20 ore
(10 ore per il personale ausiliario);
2) La deduzione dall'orario di lavoro di cui al secondo comma
dell'art.52 del CCNL viene effettuata nella misura di due giornate
lavorative (durata dell'orario settimanale di cui al punto 1,
diviso 5) da utilizzarsi nei modi ed alle condizioni previste
dal citato secondo comma dell'art. 52;
3) le prestazioni lavorative sono concordate fra l'Azienda e
il lavoratore secondo le esigenze di servizio, senza obbligo di
uniforme ripartizione nella settimana, e nel mese fatti salvi
i limiti di durata giornaliera previsti dal predetto CCNL per
la corrispondente categoria del personale a tempo pieno;
4) la distribuzione dell'attività lavorativa che comprenda
anche la giornata di sabato e/o domenica può essere convenuta
fra le parti nei soli casi in cui detta attività lavorativa
sia consentita per il personale a tempo pieno. Tale diversa ripartizione
dovrà essere preceduta da intesa con le OO.SS. aziendali
nei casi in cui l'intesa stessa sia necessaria anche per il personale
a tempo pieno. In altri casi, tale distribuzione può essere
convenuta solo previa intesa da stipularsi a livello aziendale
con le OO.SS. facenti capo alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
firmatarie del presente accordo.
5) solo in presenza di comprovate ragioni tecniche organizzative
e produttive l'Azienda può apportare variazioni all'orario
di lavoro che incidano per più di mezz'ora sulla durata
o collocazione giornaliera inizialmente fissate o che ne modifichino
la distribuzione settimanale (ferma restando la durata dell'orario
della settimana).
Ogni modifica deve essere, comunque, comunicata all'interessato
con almeno 30 giorni di preavviso.
Nel caso che la modifica non riguardi le predette variazioni
nell'ambito della mezz'ora, l'Azienda accerterà, su richiesta
dell'interessato, se sia compatibile con le proprie esigenze organizzative
e produttive continuare ad utilizzarlo nelle condizioni di orario
iniziali in mansioni proprie del suo inquadramento: ove anche
ciò non sia realizzabile la decisione dell'Azienda diviene
operativa.
L'interessato può tuttavia ove abbia a suo tempo
mutato la propria prestazione da orario intero a orario parziale
richiedere in tal caso il ripristino del suo rapporto ad
orario intero.
6) Le prestazioni del personale ad orario parziale debbono essere,
di norma, contenute nei limiti di durata fissati nel presente
articolo. Unicamente al ricorrere delle seguenti specifiche esigenze
organizzative possono venir richieste prestazioni supplementari
nelle mansioni attribuite nei limiti di 50 ore per anno (dal 1°
gennaio al 31 dicembre) e con un compenso corrispondente alla
paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all'art.70,
quinto comma, dell'anzidetto CCNL:
operazioni di quadratura contabile e di chiusura;
interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti
elettronici di lavoro.
Previa intesa con le OO.SS. aziendali, le prestazioni supplementari
di cui sopra potranno inoltre essere effettuate nell'ipotesi di
ulteriori specifiche esigenze.
Il lavoratore a tempo parziale può essere adibito a prestazioni
supplementari nel limite massimo di due ore al giorno.
E' consentito prendere visione delle registrazioni relative al
lavoro supplementare ai soggetti e con la procedura di cui all'art.69
del CCNL predetto.
Art. 6 bis
Intese aziendali
Fermo quant'altro previsto nella presente regolamentazione,
fra l'Azienda e i rispettivi organi di coordinamento delle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori possono intervenire intese, in via sperimentale,
sui seguenti aspetti, in presenza di richieste del personale e
di esigenze aziendali, ovvero in presenza di tensioni occupazionali
ai sensi di quanto stabilito al riguardo dal CCNL:
superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale
per il ricorso a rapporti a tempo parziale;
fissazione della durata settimanale dell'orario di lavoro
del personale a tempo parziale in misura non inferiore - salvo
che per il personale ausiliario - a 15 ore e non superiore a 32
ore e 30 minuti, anche ai fini della distribuzione "verticale"
di detto orario.
RACCOMANDAZIONE
L'ACRI raccomanda alle Aziende di voler favorire - ai fini
della precedenza nell'accoglimento - le domande di passaggio da
tempo pieno a tempo parziale avanzate da lavoratori che abbiano
comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità.
NOTA A VERBALE
Le parti stipulanti convengono che le Aziende potranno dar
corso ad assunzioni di personale con contratto di "formazione
e lavoro part-time" nel rispetto complessivo del limite di
cui al 2° alinea del quinto comma del'art. 3 della presente
appendice.
Art.7
Computabilità dei lavoratori a tempo parziale
Ai fini delle vigenti norme di contratto il personale a tempo
parziale viene computato alla stregua del personale ad orario
intero salvo che dette norme non escludano tale computo per i
lavoratori con orario inferiore a quello intero. Ai fini dell'applicazione
di eventuali norme dei contratti integrativi aziendali che colleghino
determinati inquadramenti (gradi e qualifiche) al numero dei lavoratori,
il personale a tempo parziale è computato nel suo complesso
sommando l'orario settimanale (annuale nell'ipotesi di cui al
precedente punto 6) svolto dai singoli e rapportandolo alle ore
lavorative contrattualmente previste per il personale a tempo
pieno avente lo stesso inquadramento, con arrotondamento all'unità
della frazione di orario superiore alla metà di quello
normale.
Esempio a verbale
Il computo di tre impiegati a orario parziale che osservino rispettivamente
un orario di 20, 23 e 25 ore settimanali è pari a 2 unità:
infatti 20 + 23 + 25= 68 che è pari (rispetto all'orario
settimanale fulltime di 37,30) a 1,81.
Art.8
Ripristino di lavoro a tempo pieno
In occasione della scadenza del termine eventualmente convenuto
per il rapporto a tempo parziale, il lavoratore interessato, compatibilmente
con le esigenze di servizio, viene assegnato, all'atto della trasformazione
a tempo pieno, alla stessa unità produttiva.
Il dipendente passato da lavoro a tempo pieno a lavoro a tempo
parziale può chiedere il ripristino del rapporto a tempo
pieno. L'Azienda fermo restando quanto previsto dall'art.5,
comma 3 bis, della legge 19 dicembre 1984, n.863 accoglierà
la richiesta compatibilmente con le proprie esigenze organizzative
e produttive.
Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi accoglimento entro
tre mesi dalla relativa presentazione, l'interessato può
chiedere alla Direzione che gli vengano forniti chiarimenti.
Nell'eventualità che l'Azienda ritenga la domanda accoglibile
comunicherà all'interessato tempi e condizioni per il ripristino
del suo rapporto a tempo pieno: l'interessato ha facoltà
di chiedere alla Direzione stessa un colloquio nel quale esporre
proprie considerazioni in argomento, ferma restando la facoltà
del medesimo di rinunciare al ripristino del rapporto a tempo
pieno.
RACCOMANDAZIONE
L'ACRI raccomanda alle Aziende di considerare l'opportunità
di accogliere le richieste di rientro a lavoro a tempo pieno,
avanzate dai lavoratori a tempo parziale, prioritariamente rispetto
all'adibizione di altro lavoratore a tempo pieno alle stesse mansioni
svolte dal lavoratore a tempo parziale e nella stessa unità
produttiva.
Art.9
Rotazioni
Gli impiegati a tempo parziale possono richiedere dopo cinque
anni di adibizione con orario ridotto alle medesime mansioni di
essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza per
le quali siano già in atto prestazioni di lavoro a tempo
parziale.
L'Azienda valuterà la richiesta di cui sopra in relazione
ai casi specifici.
Art.10
Informativa
Nel corso dell'incontro annuale di cui all'art.142 del CCNL predetto
verrà fornita una informativa sull'andamento occupazionale
e la destinazione numerica, a livello di unità produttiva,
dei lavoratori che prestano la loro opera a tempo parziale con
indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da
quelli riguardanti il personale femminile nonchè dei dati
riguardanti l'appartenenza alle singole categorie e gradi dei
singoli interessati.
Art.11
Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
Ai lavoratori a tempo parziale si applica salvo quanto previsto
dall'ultimo comma del presente articolo, l'art.80 del CCNL con
i seguenti adattamenti:
ai lavoratori che devono sostenere prove di esame i permessi
aggiuntivi per il tempo di viaggio e la giornata (lavorativa)
precedente la prova stessa spettano solo se i tempi relativi coincidono
con la prestazione lavorativa dell'interessato;
nei confronti dei lavoratori la cui prestazione sia concentrata
in meno di 5 giorni alla settimana o in numero di giorni inferiori
a quelli lavorativi del mese, il periodo di permesso relativo
agli esami di licenza o di laurea spetta nella misura che risulta
proporzionando il numero dei giorni previsto per il personale
a tempo pieno al minor numero di giornate lavorative mediamente
prestate nella settimana.
Presso le Aziende ove, per effetto di opzione a suo tempo esercitata,
risultino in materia applicabili normative diverse da quella nazionale,
gli adattamenti alla specificità del rapporto di lavoro
a tempo parziale verranno effettuati, con criteri analoghi a quelli
di cui sopra, nell'ambito della "ricognizione" prevista
dal precedente art.1.
Art.12
Personale ad orario ridotto
La presente Appendice non si applica al personale già
in servizio ad orario ridotto, ovvero a quello di futura assunzione
che non risulti destinatario del CCNL a' sensi dell'art.3 punti
c) e d) del CCNL medesimo.
Art.13
Assemblee
Qualora si presenti la necessità di indire assemblee dei
lavoratori a tempo parziale fuori dei casi di cui all'accordo
21 novembre 1983, le rappresentanze sindacali aziendali cureranno
di concordare con l'Azienda le modalità, l'ora e il locale
della riunione tenendo conto delle esigenze operative dello sportello.
Art.14
Trattamenti pensionistici
Ai fini della determinazione dei trattamenti pensionistici aziendali
integrativi e/o esonerativi dell'Assicurazione generale obbligatoria
I.V.S. i periodi di lavoro a tempo parziale sono così considerati:
per intero, ai fini della determinazione del numero di
anni di iscrizione per il raggiungimento del diritto a pensione
secondo le previsioni portate da ciascun regolamento aziendale;
in proporzione all'effettiva attività lavorativa,
per la determinazione della misura delle prestazioni dovute da
ciascun fondo in funzione del numero di anni di iscrizione al
fondo stesso come sopra determinato.
Le normative pensionistiche vigenti verranno adeguate, ove occorra,
ai principi sopra enunciati ed inserendo le previsioni di adattamento
in apposita appendice che costituirà parte integrante delle
predette normative.
Nella predetta Appendice verranno altresì inserite previsioni
volte a consentire, per le sole ipotesi di rapporto di lavoro
che comprendono sia periodi a tempo pieno che periodi a tempo
parziale, l'applicazione, con gli adattamenti obiettivamente richiesti
dalla specificità del rapporto di lavoro a tempo parziale,
delle vigenti normative disciplinanti i trattamenti pensionistici
che attribuiscono maggiorazioni di anzianità di iscrizione
al fondo collegate a specifici eventi quali la morte o la invalidità.
Art.15
Norma transitoria
La presente Appendice abroga e sostituisce le regolamentazioni
del rapporto di lavoro a tempo parziale aziendalmente in essere
precedentemente alla data di stipula della stessa Appendice.
I rapporti di lavoro a tempo parziale in essere per effetto delle
stesse continueranno ad essere disciplinati, fino al loro esaurimento,
secondo la disciplina aziendale sulla base della quale erano stati
instaurati.
Le parti stipulanti si incontreranno entro il 31 marzo 1997
per la definizione della materia.