IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO

DEL C.I.A. DEL PERSONALE DIRETTIVO BIVER

1 - DIRITTO DI INFORMATIVA

L'Azienda si impegna a

  1. comunicare tempestivamente alla Delegazione Sindacale le promozioni, i trasferimenti, le attribuzioni di incarico, le eventuali assunzioni di Personale Direttivo nonché ogni altra iniziativa posta in essere e riguardante il Personale Direttivo stesso;
  2. procedere ad una verifica con la Delegazione Sindacale ferme restando le previsioni del C.C.N.L. per addivenire alla rimozione di eventuali posizioni anomale del Personale Direttivo venutesi a determinare in seguito a modifiche della struttura della Direzione Generale e della Rete operativa, nonché per modifiche organizzative aziendali (appalti, scorpori di attività non creditizie).

2. - FORMAZIONE

Biverbanca, nel riconfermare il continuo impegno volto allo sviluppo professionale, si impegna a proseguire ed intensificare la formazione e l'aggiornamento del Personale Direttivo informando le OO.SS., nell'ambito di un incontro annuale da tenersi nel mese di marzo, sui progetti di sviluppo, anche in relazione a mutamenti del contesto nel quale l'Azienda si trova ad operare e/o dell'organizzazione interna, nella convinzione che la migliore preparazione delle risorse umane coincide con gli interessi aziendali.

3 - NOTE DI QUALIFICA

L'Azienda intende adottare un nuovo modulo da utilizzare per le note di qualifica del 1996, che consenta al Funzionario di apporre un proprio commento, dopo averne preso visione e prima che lo stesso venga consegnato in Direzione.

4 - ORGANICI

Il numero minimo dei Funzionari viene definito nella misura del 10% dell'organico numerico costituito da tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità più prossima), con i seguenti ulteriori minimi:

Per il periodo di vigenza del presente contratto si concorda che il numero totale dei Funzionari non potrà essere inferiore a 90 unità.

Nell'applicazione di quanto sopra non si terrà conto dei Funzionari assunti dall'esterno con destinazione in Servizi o Dipendenze nell'ambito delle province di Biella e Vercelli. Non si terrà inoltre conto di quelli assunti con destinazioni a Dipendenze di altre province e successivamente trasferiti nelle province di Biella e Vercelli entro due anni dalla data di assunzione.

Al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno e ad ogni diminuzione del numero effettivo dei Funzionari in servizio si procederà ad una verifica degli organici, con obbligo per l'Azienda di procedere alla copertura di eventuali posti mancanti (sia nel numero globale che nei singoli gradi) nei termini contrattuali, indipendentemente dalla successiva dinamica numerica del personale.

5 - PROVVIDENZE AL PERSONALE DIRETTIVO STUDENTE E PER I FIGLI STUDENTI

6 - RIMBORSI CHILOMETRICI

Per i trasferimenti disposti dall'1/1/96 ad una sede distante almeno 50 km dalla residenza, verrà riconosciuta, per ogni giorno di effettiva presenza, la somma di lit. 30.000 (esclusa dalla base di calcolo del FIP, del premio di rendimento e dagli accantonamenti al TFR), a decorrere dall'1/1/97. Tale disposizione non si applica ai trasferimenti comportanti una riduzione di distanza rispetto all'assegnazione precedente, sempreché non sia già in atto il riconoscimento dell'indennità in questione.

Tale indennità verrà erogata al Funzionario che alla data della promozione benefici dell'analoga indennità prevista dal C.I.A. impiegati.

La nuova previsione suddetta non verrà applicata al Personale Direttivo interessato al trasferimento della Cassa Centrale ubicata in Vercelli presso la struttura di Via Carso - Biella, per il quale l'Azienda intende applicare la "mobilità" prevista dall'accordo 25/11/94.

7 - INDENNITA' DI REGGENZA

Aumento degli importi dell'indennità di reggenza prevista per i Direttori di Dipendenze di categoria primaria e di prima categoria rispettivamente a lit. 420.000 e 380.000.

Decorrenza: 1/7/96.

8 - INDENNITA' DI RISCHIO

Indennità di rischio ai Funzionari addetti al Servizio Cassa Centrale pari all'indennità tempo per tempo prevista dal C.C.N.L. per i cassieri sportellisti oltre le 5 ore giornaliere.

9 - INDENNITA' DI INCARICO

Istituzione di un'indennità di incarico di

Tale indennità verrà corrisposta a far tempo dall'1/1/97, per 12 mensilità e rientrerà nella base di calcolo per il FIP e il TFR.

Per i Funzionari incaricati in via continuativa, l'indennità in questione verrà corrisposta per l'intero mese anche in caso di assenze per ferie o malattie non superiori al mese.

In caso di incarico temporaneo e/o per sostituzione di personale assente, verrà corrisposta in ragione dei giorni lavorativi di incarico rapportati ai giorni lavorativi del mese.

10 - PREMIO DI PRODUTTIVITA'

Formula base per il calcolo del Premio di Produttività:

"Risultato Economico dell'Esercizio"

numero medio dei Dipendenti dell'anno

(esclusi i Dipendenti con contratto a tempo determinato)

Nel Risultato Economico sono comprese le seguenti voci di bilancio:

- positive: 10 - 30 - 40 - 60 - 70;

- negative: 20 - 50 - 60 - 80b - 90 - 110

Al risultato della formula suddetta con i dati dell'esercizio '95 corrisponde l'erogazione di un Premio di Produttività pari al 60% della mensilità di dicembre '96, composta dalle seguenti voci:

- Stipendio base;

- Indennità di funzione;

- Indennità di rappresentanza;

- Indennità di laurea;

- Indennità di professione.

Per la definizione degli importi da corrispondere a partire dal premio di produzione per l'anno 1996 il risultato base suddetto verrà aumentato o ridotto proporzionalmente all'incremento o alla riduzione percentuale verificatisi nell'anno di competenza rispetto all'anno base 1995.

Inoltre, a partire dal Premio di Produttività relativo all'anno 1997 nella determinazione del premio si terrà conto, a livello di singolo funzionario, di promozioni intervenute e /o di avvenuti riconoscimenti di indennità previste nel conteggio; in ogni caso con riferimento alle tabelle economiche in vigore nel mese di dicembre 1996.

Il Premio non verrà erogato quando il bilancio dell'Azienda non presenti utile di esercizio.

Il Premio di Produttività costituirà base pensionabile per il FIP, indipendentemente dall'importo effettivamente erogato nell'anno, nella misura del 50% della mensilità di dicembre '96 come sopra definita.

Le parti si impegnano ad effettuare una verifica per concordare eventuali variazioni in materia, dopo l'1/1/1999.

11 - TICKET-RESTAURANT

Unificazione della normativa secondo le previsioni già in vigore presso la ex C.R.Biella, con i seguenti nuovi valori:

Per i Funzionari già in forza alla ex C.R.Vercelli il buono pasto rimane pensionabile FIP limitatamente a lit. 5.000; viene mantenuta la possibilità per il personale in questione di esercitare opzione irreversibile per il sistema già in atto presso la ex C.R.Biella con i nuovi valori.

Decorrenza

12 - POLIZZA SANITARIA

Unificazione delle Polizze Sanitarie in essere applicando per tutto il Personale Direttivo la previsione di maggior onere pari a lit. 660.000 pro capite.

13 - POLIZZA INFORTUNI

Unificazione delle Polizze Infortuni in essere, con massimale di lit. 400.000.000 riferito ai rischi professionali comprensivi del viaggio in itinere, con franchigia del 12% (possibilità di estensione della copertura ai rischi extra professionali con pagamento del relativo premio a carico del Dipendente)

31/1/1997