Il rapporto di lavoro a tempo parziale

1) Legislazione di riferimento - definizione giuridica

  • Il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dal decreto legislativo n. 61/2000, modificato dal decreto legislativo n. 100/2001, successivamente dal decreto legislativo n. 276/2003 attuativo della legge n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi) oltreché dalla legge n. 247/2007. Nelle pagine seguenti faremo riferimento al testo di legge oggi vigente, dopo le modifiche.

  • A livello giuridico, il rapporto di lavoro a tempo parziale non appare particolarmente complesso: in estrema sintesi, possiamo definirlo come un rapporto di lavoro che presenta un orario ridotto rispetto a quello normale, con una corrispondente diminuzione della retribuzione.

  • L'art. 1 del d.lgs. n.61/2000, stabilisce una formale equiparazione fra rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale.

  • L'art. 4 del d. lgs. n.61/2000, stabilisce il principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale.

2) Caratteristiche generali

  • Orario di lavoro a tempo parziale: è un orario ridotto rispetto all'orario normale previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

  • Tempo parziale orizzontale: orario di lavoro distribuito su una parte di ogni giornata lavorativa (es. orario di 5 ore giornaliere)

  • Tempo parziale verticale: orario di lavoro distribuito su una parte dei giorni della settimana (es. orario di 3 giorni settimanali).

  • Tempo parziale misto: orario di lavoro distribuito secondo una combinazione delle due tipologie precedenti.

  • Proporzionale riduzione dello stipendio.

  • Contratto in forma scritta (ma solo ai fini della prova e non della validità).

  • Il contratto di lavoro deve recare l'indicazione della durata e della collocazione dell’orario di lavoro.

3) Trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa)

  • Occorre un accordo scritto (stipulato con l’assistenza della rappresentanza sindacale aziendale, se richiesto dal lavoratore), da sottoporsi alla convalida della Direzione Provinciale del Lavoro (art. 5 comma 1 d.lgs. n.61/2000).

  • Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza per i lavoratori a tempo parziale, per attività site nello stesso comune e per mansioni uguali o equivalenti (art. 5 comma 2 d.lgs n. 61/2000) La violazione di tale diritto di precedenza comporta a favore del lavoratore un risarcimento del danno (comma 3 art. 8 d.lgs n. 61/2000).

  • Il lavoratore che ha trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ha “diritto di precedenza” nelle assunzioni a tempo pieno, a condizione che le mansioni siano uguali o equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 12 ter d.lgs n. 61/2000)

  • E’ espressamente previsto che il rifiuto del lavoratore a trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento (art. 5 comma 1 d.lgs n. 61/2000).

4) Lavoro supplementare e straordinario

L’art. 3, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 61/2000, prevedono la possibilità per il datore di lavoro di richiedere prestazioni di lavoro supplementare, ossia in aggiunta all’orario ridotto concordato.

  • Tali norme valgono per il lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale.

  • Il lavoro supplementare può essere richiesto nel caso in cui il sottostante rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato oppure a tempo determinato.

  • Le ore massime di lavoro supplementare, le causali per cui può essere richiesto, le conseguenze in caso di superamento dei limiti stessi, l’eventuale maggiorazione salariale, ora anche forfettaria, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva.

L’art. 3 comma 5 del suddetto decreto legislativo consente invece la possibilità di svolgimento di prestazioni straordinarie nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, stabilendo che a tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale in materia di lavoro straordinario nei rapporti di lavoro a tempo pieno.

5) Clausole flessibili e clausole elastiche

Sull’argomento, l’impianto normativo del decreto legislativo n. 61/2000 (art.3 commi 7 e seguenti) è stato largamente modificato nel 2003 e nel 2007.

  • Clausole flessibili: riguardano la collocazione temporale dell’orario di lavoro concordato e non anche la durata della prestazione lavorativa.

  • Clausole elastiche: riguardano le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa.

  • Le clausole elastiche e flessibili sono possibili nel caso in cui il sottostante rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato oppure a tempo determinato (art.3 comma 10).

  • Tali clausole possono essere applicate solo se previste dalla contrattazione collettiva.

  • La determinazione di condizioni, modalità e limiti massimi delle clausole elastiche e flessibili, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva.

  • Per applicare le clausole elastiche e flessibili il datore di lavoro deve dare un preavviso di almeno 5 giorni al lavoratore (art. 3 comma 8).

  • Tali clausole devono essere accettate dal lavoratore con un apposito patto scritto (art. 3 comma 9). Il consenso espresso dal lavoratore non è revocabile.

6) Lavoro supplementare, clausole elastiche e flessibili, sanzioni

Il rifiuto del lavoratore di prestare lavoro supplementare può comportare, secondo la giurisprudenza,l'applicazione di sanzioni disciplinari, ma non può costituire un giustificato motivo di licenziamento.

Inoltre, lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili senza il rispetto dei termini di legge, comporta a favore del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno (art. 8 comma 2bis).

7) Le esigenze di cura introdotte dalla legge n. 247/2007

Le recenti modifiche del 2007 (che hanno introdotto l’art. 12bis nel contesto del d.lgs n.61/2000) hanno previsto delle “priorità” nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale nel caso di:

  • patologie oncologiche di familiari del lavoratore (genitori, coniugi, figli);

  • assistenza a convivente (anche non familiare) con handicap grave;

  • assistenza a figlio convivente portatore di handicap (ovvero di età inferiore ai tredici anni).

Allo stato attuale della legislazione, con l’unica eccezione delle suddette malattie oncologiche del lavoratore, si può dire che non esista un vero e proprio “diritto” alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, essendosi il legislatore limitato a stabilire delle semplici priorità in base alle quali il datore di lavoro dovrà prendere in considerazione le richieste.

8) Il tempo parziale nel CCNL per il settore del credito

La normativa contrattuale di riferimento è rappresentata dall’art. 31 del contratto collettivo del 2007, tuttora in vigore.

In sintesi, il CCNL del settore del credito prevede:

  • la possibilità di applicare il contratto a tempo parziale non solo al personale impiegatizio, ma anche ai quadri direttivi;

  • il principio della proporzionalità fra la ridotta prestazione lavorativa e gli altri elementi corrispettivi del rapporto di lavoro;

  • da ciò, consegue la proporzionale riduzione delle voci retributive (compresa l’indennità di cassa);

  • analogamente, per il caso del tempo parziale verticale, consegue la proporzionale riduzione del monte ferie;

  • i permessi per festività soppresse sono riconosciuti soltanto quando le ex festività medesime coincidono con la prestazione lavorativa dell’interessato;

  • per tutti i lavoratori a tempo parziale è prevista la riduzione ulteriore dell’orario lavorativo nelle giornate semifestive;

  • principi simili sono applicati ai permessi per esami universitari ed ai permessi per motivi di studio;

  • i periodi lavorativi a tempo parziale sono equiparati al tempo pieno ai fini delle anzianità relative a: ferie, comporto per malattia, scatti tabellari, automatismi di carriera, preavvisi.

Per quanto riguarda la formazione professionale, il CCNL prevede che:

  • ai lavoratori assunti a tempo parziale spetti la medesima formazione riconosciuta ai lavoratori a tempo pieno;

  • agli stessi spetta altresì il successivo “pacchetto” di 24 ore annue ma stabilisce una riduzione proporzionale per l’ulteriore formazione;

  • qualora la formazione cada anche solo in parte fuori dell’orario di lavoro, i lavoratori possono parteciparvi, ma senza oneri aggiuntivi per l’azienda.

In ordine alla costituzione del rapporto di lavoro, il CCNL prevede che:

  • le Banche diano precedenza alle domande avanzate da lavoratori che abbiano “comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità”;

  • la percentuale massima del 20% per i lavoratori a tempo parziale rispetto l’organico complessivo e del 10% per le assunzioni dall’esterno;

  • nel contratto a tempo parziale l’orario settimanale di lavoro sia compreso fra le 15 ore e le 32 ore e 30 minuti con distribuzione orizzontale, verticale o mista.

L'attuale contratto collettivo non prevede le c.d. clausole elastiche e flessibili. La legge n. 247/2007 ha abolito la norma che prevedeva, nel silenzio del contratto nazionale di lavoro, la possibilità di introdurre tali clausole nella contrattazione individuale: pertanto, le clausole elastiche e flessibili non trovano attualmente applicazione nel settore creditizio.

9) Il tempo parziale nella contrattazione integrativa presso INTESA S.PAOLO

L’accordo sindacale del 20 dicembre 2007 in tema di lavoro a tempo parziale, finalizzato ad armonizzare le discipline precedentemente in essere presso Banca Intesa e presso SanpaoloImi, ha apportato qualche ulteriore “favor” all’impianto normativo:

  • ha inserito tra le motivazioni che danno diritto alla precedenza, seppur alla fine delle priorità, anche quelle relative a motivi di studio o di attività di volontariato;

  • ha previsto un preavviso di tre mesi tra le parti per il ripristino del rapporto di lavoro da tempo parziale indeterminato a tempo pieno;

  • ha introdotto l’ipotesi del lavoro ciclico, ciò solo su alcun mesi dell’anno (con articolazione, nei mesi considerati, in tutti o solo alcuni dei giorni lavorativi della settimana);

  • ha previsto che le ore di formazione al di fuori dell’orario di lavoro siano retribuite, ovvero su richiesta del lavoratore, recuperate nella c.d. “banca delle ore”.

  • ha attribuito ai lavoratori a tempo parziale un buono pasto di euro 4, aumentati a euro 5,16 per i giorni in cui gli stessi effettuano l’intervallo meridiano.

Alberto Massaia - Liliana Perrone

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Alberto Massaia
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Liliana Perrone
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